CALENDARIO DEI
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI PER L'ANNO 2003
Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha determinato
il calendario dei divieti di circolazione per l'anno 2003 per i veicoli di
massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e per quelli adibiti al
trasporto di materie ed oggetti esplosivi. .
Rispetto agli passati, la maggiore novità riguarda la
soppressione di ogni richiamo espresso per la circolazione dei veicoli e dei
trasporti eccezionali per i quali, i giorni nei quali sarà possibile circolare,
saranno quelli indicati nella autorizzazione rilasciata dagli enti proprietari
delle strade.
Per i veicoli eccezionali e per quelli che circolano in
condizioni di eccezionalità (es. i mezzi d'opera), se nelle autorizzazioni non
sono indicati i giorni nei quali è possibile circolare, varranno i divieti generali
previsti per i veicoli con massa superiore a 7,5 t.
Questa novità rappresenta una semplificazione importante
rispetto agli anni passati ed, in linea generale, conferma le positive novità
introdotte già nel calendario 2002.
Nel 2003 non sarà possibile circolare dalle 8.00 alle 22.00
la domenica da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre; dalle 7.00 alle 24.00
nei restanti mesi.
I prefetti, come di consueto, potranno concedere deroghe ai
divieti in presenza di particolari situazioni.
In attesa della pubblicazione in GU si riporta di seguito il
testo del DM in oggetto.
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
(Prot.3558)
VISTO l'art.6, comma 1, del Nuovo Codice della Strada,
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive
modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel
Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 e
successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria
migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione,
fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t.;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende
necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai
sensi dell'art.168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della Strada;
DECRETA
ART.1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell'anno 2003 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00.
c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 18 aprile;
f) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 19 aprile;
g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 21 aprile;
h) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
i) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1 maggio;
j) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 2 giugno;
k) dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 28 giugno;
l) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 5 luglio;
m) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 12 luglio;
n) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 19 luglio;
o) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 26 luglio;
p) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1 agosto;
q) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 2 agosto;
r) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 9 agosto;
s) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 15 agosto;
t) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 16 agosto;
u) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 23 agosto;
v) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 30 agosto;
w) dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 6 settembre;
x) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1 novembre;
z) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
aa) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
bb) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio , nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al
trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia
atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
ART.2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo
conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come
previsto dalle norme del regolamento CEE n.3820/85 cada in coincidenza del
posticipo di cui al presente comma di usufruire, con decorrenza dal termine del
periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del
divieto è anticipato di ore due;
per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio l'orario di termine del
divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona
Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo)
e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti e
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di
idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione
del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente
posticipato e anticipato di ore quattro.
Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, le stesse
deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia provenienti o
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgano di
traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria,
purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine e
la destinazione del viaggio.
5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere
conto delle difficoltà di circolazione in presenza di cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché di quelle
connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i
veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea
documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di
inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è
anticipato di ore due.
6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all'interno del territorio nazionale.
ART.3
Il divieto di cui all'art.1 non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi;
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del Fuoco, Protezione civile, etc);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) dalle amministrazioni comunali con la dicitura
"Servizio di Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio smaltimento rifiuti, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane SPA, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con
l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti
e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,
liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati
a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od
effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo
degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri
servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani, periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di
liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte
o siano diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi della art.57 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni, adibite al
trasporto di cose, che circolano su strada non comprese nelle rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua
per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta o
ortaggi freschi, cari e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati
dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi
e sementi vive.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
ART.4
1. Dal divieto di cui all'art.1 sono esclusi, purché muniti
di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da
quelli di cui all'art.3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per
fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli
adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati
macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n.461;
c) i veicoli adibiti a trasporto di cose, per casi di
assoluta necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati
alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
ART.5
1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art.4,
le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di
norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art.4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
possono essere indicate le targhe di più veicoli se connesse alla stessa
necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe
solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è
consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo
devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità
già specificate all'art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b)
del comma 1 dell'art.4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso
all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono
complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiriportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1
dell'art.4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la
costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da
parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante
l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.
ART.6
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art.4,
le richieste di autorizzazione a circolare e in deroga devono essere inoltrate,
in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale,
valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità l'estensione a più giorni è ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto
in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già
specificate all'art.4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art.4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui
sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi
in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati le
Prefetture, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilasciano un'unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
ART.7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui
all'art.4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di
competenza ha sede la Ditta che esegue il trasporto o che è comunque
interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di
deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della
provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche
dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a
ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle
autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre
che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche
della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in
Sicilia, i signori Prefetti dovranno tenere conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art.4, comma 1 lettera a) e c), anche delle
difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in
particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui
territorio ricadono posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o
autoporti, siti in prossimità della frontiera.
ART.8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i
veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizi per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del Fuoco, Protezione civile, etc);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di
strade per motivi urgenti di servizio;
d) dalle amministrazioni comunali con la dicitura
"Servizio di Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio smaltimento rifiuti, purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle
Poste Italiane SPA, purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con
l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai
sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti
o comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili,
liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art.104,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di
interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461.
ART.9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe
1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei
giorni di calendario indicati all'art.1 dal 1° giugno al 22 settembre compresi,
dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria prevista nell'allegato A al Regolamento per
l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n.773, dalle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635 a condizione che lo
stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari
e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì
essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali
siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da
rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal
soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate
limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di
estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza
di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari,
gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed
opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e
della circolazione stradale.
Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella
zona interessata dalla deroga.
ART.10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili:
ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in
cui tale circostanza si verifichi nell'ambito in un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa
giornata lavorativa.
ART.11
1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art.6, comma 1,
del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente
decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 17 dicembre 2002
Il Ministro Pietro Lunardi