CALENDARIO REVISIONE
VEICOLI A MOTORE/RIMORCHI ANNO 2003
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
decreto del 29 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9/12/02,
n.288, ha confermato che la revisione generale dei veicoli a motore e loro
rimorchi deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 80, commi 3 e 4 del
Codice della Strada e del D.M. 6/8/98, n.408.
Si ricordano di seguito gli obblighi e le scadenze per tutte
le categorie di veicoli.
Revisione annuale
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t;
- rimorchi/semirimorchi di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t.
Prima revisione (nel 4° anno successivo a quello di
prima immatricolazione)
- autovetture;
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo.
Revisione periodica (ogni 2 anni)
- autovetture;
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri) di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- autoveicoli ad uso speciale (autogru) di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo che siano già stati
sottoposti alla prima revisione.
Scadenze
Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate,
previa prenotazione , presso le sedi operative degli Uffici Provinciali MCTC
oppure presso le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'articolo
80 Codice della Strada ed entro i termini di scadenza previsti dal D.M. 6/8/98,
n. 408 e più precisamente secondo il seguente calendario:
- i veicoli sottoposti a revisione annuale:
> entro il mese di rilascio della carta di circolazione
(per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione);
> entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
effettuata l'ultima revisione (per le revisioni annuali successive).
- i veicoli sottoposti alla prima revisione:
> entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
- i veicoli sottoposti a revisione periodica (ogni 2 anni):
> entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
effettuata l'ultima revisione.
Sanzioni
Per chi circola dopo le scadenze indicate senza aver
effettuato la revisione è prevista una sanzione amministrativa di Euro 131,19
ed il ritiro immediato della carta di circolazione.
Circolazione
Per i veicoli sottoposti alla prima revisione o a revisione
periodica prenotati entro i termini della scadenza, (ma per una data successiva
a questa), non è consentita la circolazione oltre la data di scadenza bensì
solo nel giorno fissato per l'operazione di revisione.
Per i veicoli soggetti a revisione annuale, prenotati entro i termini della scadenza, ma per una data successiva a questa, è invece consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza e fino alla data fissata per la revisione, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del Codice della strada.