CALENDARIO REVISIONE VEICOLI A MOTORE/RIMORCHI ANNO 2003

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9/12/02, n.288, ha confermato che la revisione generale dei veicoli a motore e loro rimorchi deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 80, commi 3 e 4 del Codice della Strada e del D.M. 6/8/98, n.408.

Si ricordano di seguito gli obblighi e le scadenze per tutte le categorie di veicoli.

 

Revisione annuale

- autoveicoli destinati ai trasporti di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

- autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

- rimorchi/semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

 

Prima revisione (nel 4° anno successivo a quello di prima immatricolazione)

- autovetture;

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- autoveicoli per il trasporto promiscuo.

 

Revisione periodica (ogni 2 anni)

- autovetture;

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- autoveicoli ad uso speciale (autogru) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

- autoveicoli per il trasporto promiscuo che siano già stati sottoposti alla prima revisione.

 

Scadenze

Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate, previa prenotazione , presso le sedi operative degli Uffici Provinciali MCTC oppure presso le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell'articolo 80 Codice della Strada ed entro i termini di scadenza previsti dal D.M. 6/8/98, n. 408 e più precisamente secondo il seguente calendario:

- i veicoli sottoposti a revisione annuale:

> entro il mese di rilascio della carta di circolazione (per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione);

> entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione (per le revisioni annuali successive).

- i veicoli sottoposti alla prima revisione:

> entro il mese di rilascio della carta di circolazione;

- i veicoli sottoposti a revisione periodica (ogni 2 anni):

> entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

 

Sanzioni

Per chi circola dopo le scadenze indicate senza aver effettuato la revisione è prevista una sanzione amministrativa di Euro 131,19 ed il ritiro immediato della carta di circolazione.

 

Circolazione

Per i veicoli sottoposti alla prima revisione o a revisione periodica prenotati entro i termini della scadenza, (ma per una data successiva a questa), non è consentita la circolazione oltre la data di scadenza bensì solo nel giorno fissato per l'operazione di revisione.

Per i veicoli soggetti a revisione annuale, prenotati entro i termini della scadenza, ma per una data successiva a questa, è invece consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza e fino alla data fissata per la revisione, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del Codice della strada.