TREMONTI-BIS -
AGEVOLABILI LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEI CAPANNONI INDUSTRIALI
(Ag. Entrate, Ris. 24/12/02, n. 393/E)
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le spese di
ristrutturazione eseguite su un capannone industriale di proprietà di una
società che svolge attività di locazione immobiliare fruiscono
dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis (art. 4, legge n. 383/2001), in quanto
aventi ad oggetto l'ammoderna-mento di un bene immobile strumentale per natura.
Nella fattispecie esaminata dall'Agenzia le spese di
ristrutturazione sono riferite sia al costo dei lavori affidati in appalto ad
un'impresa di costruzione sia al costo per l'acquisto dei materiali di
lavorazione sostenuto direttamente dalla società stessa.
Inoltre, il capannone industriale risulta iscritto tra le
immobilizzazioni materiali della società che in passato l'aveva utilizzato
nell'ambito della propria attività e, pertanto, parzialmente ammortizzato.
Poiché il costo degli interventi di ristrutturazione
eseguiti è risultato nel complesso superiore al costo storico dell'immobile la
società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la possibilità di usufruire
dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis per i lavori effettuati successivamente al
30 giugno 2001.
Il requisito della strumentalità per natura costituisce
l'unica condizione posta dal legislatore al fine del riconoscimento del
beneficio a favore degli investimenti immobiliari (art. 40, comma 2, TUIR e
circ. n. 90/ 2001).
E' strumentale per natura l'immobile che non è suscettibile
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzato
o dato in locazione o comodato.
Nel caso di specie il bene immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione presenta il carattere di "bene strumentale per natura" in quanto bene che, per le proprie caratteristiche oggettive, non può essere diversamente utilizzato a meno di radicali trasformazioni.