DELEGA ALLE
SOPRAINTENDENZE PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICI
Il
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con proprio Decreto ha delegato
alcune funzioni ai dirigenti periferici delle Soprintendenze per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici. Si ricorda che alla fine del
'96 era stata attuata un'analoga delega relativamente alla tutela ambientale e
paesaggistica.
Il
nuovo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256/97, conferisce, tra
l'altro, la delega in merito al rilascio o diniego di autorizzazioni per gli
interventi di modifica o restauro di immobili vincolati per il loro interesse
storico- artistico.
La
delega è esclusa per gli interventi di demolizione o di rimozione, in quanto
già la normativa di settore attribuisce la competenza per l'adozione dei
provvedimenti cautelari e urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità
direttamente ai dirigenti periferici.
La
delega si riferisce anche alle autorizzazioni ai fini del condono edilizio per
interventi su immobili vincolati.
Non
è oggetto di delega la comminazione delle sanzioni amministrative che l'Ufficio
Centrale applicherà sulla base delle proposte che i dirigenti periferici
faranno pervenire al riguardo.
Con
riferimento ai tempi delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, il
D.M. fa riferimento al Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
n. 495/94, recante il regolamento riguardante i tempi e i responsabili dei
procedimenti nell'esercizio delle competenze del Ministero.
Si
deve però evidenziare che la legge n. 127/97 all'art. 12, commi 5, 6 ha
disposto che le autorizzazioni ai sensi della legge n. 1089/1939 devono essere
rilasciate entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e che
il termine è sospeso fino a 30 giorni per una sola volta se vengono richiesti
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso il termine, previa
diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, la richiesta si intende
accolta.