IVA - SOCIETÀ
CONSORTILE - RIADDEBITO DEI COSTI ALLE CONSORZIATE
La risoluzione ministeriale 14 novembre 2002, n. 355/E ha
chiarito che il ribaltamento dei costi da parte di una società consortile alle
proprie consorziate è soggetto ad IVA, ancorché si tratti di esecuzione di
opere per le quali è prevista la non imponibilità, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, in base a specifici requisiti di legge facenti capo all'Ente
committente i lavori.
La risoluzione sopra citata appare di rilevante importanza
per il settore perché fornisce chiarimenti inerenti, oltreché allo specifico
caso oggetto dell'interpello, anche più in generale ai rapporti, ai fini
specifici della fatturazione dell'IVA, che intercorrono sia tra il consorzio e
le singole imprese consorziate appaltatrici delle opere, sia tra questi stessi
soggetti ed i terzi fornitori.
In particolare, il caso specifico rappresentato nella
risoluzione era relativo ad un raggruppamento di imprese che, in relazione ad
un appalto per la realizzazione di opere di consolidamento e di adeguamento
delle banchine portuali, avevano costituito una società consortile, ai sensi
dell'art.23 bis della legge 584/1977 e dell'art.26 del D.Lgs. 406/1991 (attuale
art.96 del D.P.R. 554/1999), per la conduzione dei lavori oggetto dello stesso
appalto. Al riguardo, si chiedeva se la società consortile, dovendo
riaddebitare ad ognuna delle imprese consorziate la quota dei costi sostenuti
per l'esecuzione delle opere, potesse applicare lo stesso regime IVA di non
imponibilità al quale sono assoggettate, ai sensi dell'art.9, comma 1, punto 6,
del D.P.R. 633/1972 (in qualità di servizi prestati nei porti che riflettono il
funzionamento e la manutenzione degli impianti), le operazioni fatturate dalle
singole imprese all'Ente committente.
In realtà, come precisato all'Agenzia delle Entrate, il principio
del mancato assoggettamento ad IVA, contenuto nell'art.9, comma 1, punto 6 del
D.P.R. 633/1972, ha lo scopo, in generale, di concedere un'agevolazione a
favore del soggetto che riceve i servizi relativi, tra l'altro, alla
manutenzione portuale, che, nel caso specifico si identifica con l'Ente
appaltante dei lavori.
In tal senso, quindi, tale regime IVA agevolato si rende
applicabile alle sole operazioni effettuate dalle singole imprese consorziate,
appaltatrici delle opere, nei confronti dell'Ente committente delle stesse.
Contrariamente, lo stesso principio di non assoggettamento all'imposta sul
valore aggiunto, in assenza di una specifica previsione normativa che lo
consenta, non può essere autonomamente esteso anche alle operazioni effettuate
dal consorzio nei confronti delle imprese consorziate.
Il rapporto giuridico esistente tra questi ultimi, infatti,
deve considerarsi distinto ed autonomo rispetto a quello, regolato dal
contratto d'appalto, posto in essere tra l'Ente committente e le imprese appaltatrici
consorziate. Ciò è desumibile normativamente dagli stessi artt. 23 bis della
legge 584/1977 e 26 del D.Lgs. 406/1991 (attuale art.96 del D.P.R. 554/1999),
ai sensi dei quali era stata costituita nel caso specifico la società
consortile, che, prevedendo che le imprese riunite aggiudicatarie di un appalto
possano costituire tra loro una società consortile, senza che ciò configuri
subappalto o cessione di contratto, sanciscono come non si realizzi alcuna
successione del consorzio nelle posizioni giuridiche dell'appalto originario,
per il quale è prevista l'agevolazione ai fini dell'IVA.
Ciò implica, quindi, che mentre le imprese consorziate
appaltatrici dei lavori di manutenzione portuale devono emettere fattura nei
confronti dell'Ente committente senza applicazione dell'IVA (ai sensi
dell'art.9, comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/1972), il consorzio, nelle fatture
di riaddebito dei costi sostenuti, emesse nei confronti delle imprese
consorziate, dovrà esporre a titolo di rivalsa l'IVA pagata ai fornitori per i
servizi acquistati nell'interesse delle stesse consorziate.
Più in generale, inoltre, la risoluzione n. 355/E sopra
citata appare importante poiché contribuisce a chiarire la corretta
applicazione dell'IVA, nonché dei relativi principi di fatturazione della
stessa, con riferimento alle operazioni poste in essere sia tra le imprese
consorziate ed il consorzio, sia tra tali soggetti ed i terzi fornitori.
Si tratta, in particolare, delle seguenti precisazioni:
1. qualora il rapporto tra il consorzio e le singole imprese
consorziate sia riconducibile (come era nel caso specifico) al "mandato
senza rappresentanza", si rende applicabile il principio stabilito
dall'art.3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale si
devono considerare come prestazioni di servizi, e quindi in genere imponibili
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni poste in essere dal
mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi in nome proprio ma
per conto del mandante. In tal caso, quindi:
o le imprese consorziate fatturano direttamente
all'appaltante;
o i terzi fornitori fatturano al consorzio i servizi da loro
prestati;
o il consorzio ribalta alle consorziate, emettendo fattura
nei loro confronti, i costi per i servizi ricevuti in nome proprio ma per conto
delle stesse imprese associate;
o il ribaltamento verso le consorziate dei costi sostenuti
dal consorzio deve essere assoggettato ad IVA, generalmente con la stessa
aliquota riferita alle operazioni effettuate dalle imprese associate nei
confronti dell'Ente committente. In tal ambito, tuttavia, si deve prestare
attenzione alla possibilità che le operazioni poste in essere dalle consorziate
nei confronti dell'appaltante siano assoggettate ad un regime IVA agevolato che
(come era nel caso specifico quello di non imponibilità ai sensi dell'art.9,
comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/1972) potrebbe non estendersi anche alle
operazioni effettuate dal consorzio nei confronti delle imprese associate.
2. qualora, invece, il consorzio agisca, in base ad un
"mandato con rappresentanza", in nome e per conto delle singole
consorziate, i terzi fornitori, in relazione alle operazioni effettuate nei
confronti del consorzio, dovrebbero emettere fattura direttamente in capo alle
imprese associate.
Si ricorda, infine, che l'ANCE ha elaborato uno schema riepilogativo al quale si rimanda per gli aspetti generali concernenti la disciplina contabile-fiscale, agli effetti delle imposte dirette e dell'IVA, delle associazioni temporanee di imprese, consorzi e societa' consortili. Chi fosse interessato al documento può richiederlo agli uffici del Collegio.