CONTRATTI DI
FORMAZIONE E LAVORO - INPS - BENEFICI
CONTRIBUTIVI IN MISURA SUPERIORE AL 25% PERIODO NOVEMBRE 1995/MAGGIO 2001 -
CASI DI INCOMPATIBILITA’ CON I CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA -
PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL’ISTITUTO
Come noto la decisione della Commissione Europea, 11 maggio
1999, nonché la sentenza 7 marzo 2002, della Corte di Giustizia, in ordine alle
agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro dalla normativa italiana
per l’assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, hanno
comportato i seguenti riflessi in merito alla legittimità degli sgravi
contributivi in parola:
1) è sempre legittimo lo sgravio contributivo fruito nel
limite del 25% se sono verificati i requisiti posti dalla legislazione
italiana. In particolare, questa prevede che il contratto di formazione e
lavoro può essere instaturato con giovani di età compresa tra i 16 ed i 32
anni;
2) le agevolazioni superiori al 25% sono compatibili con
l’ordinamento comunitario a condizione che:
- il contratto riguardi giovani con meno di 25 anni, elevati
a meno di 30 se laureati, ovvero riguardi disoccupati/inoccupati da almeno un
anno;
- o in assenza dei requisiti soggettivi di cui sopra, con la
successiva trasformazione del CFL a tempo indeterminato si realizzi un
incremento netto dell’occupazione dell’impresa rispetto alla media degli
occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione stessa;
- o, ancora, in assenza dei requisiti di età, titolo di
studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale, i benefici
contributivi siano riconosciuti nell’importo massimo di 100.000 € nel corso di
tre anni per ciascuna impresa (regola del “de minimis”. In tale importo vanno ricompresi gli aiuti
nazionali, regionali o locali, ricevuti).
Già con le precedenti informazioni in materia (cfr.suppl. n.
2 al Not. n. 5/2001, Not. n. 8-9/2001, Not. n. 4/2002), si è avuto modo di
precisare che, per le imprese industriali che operano nella Provincia di
Brescia, e più in generale per quelle operanti nel Centro-Nord, in esito ai
sopra richiamati pronunciamenti:
a) resta confermato il diritto allo sgravio nella misura
generalizzata del 25% fruito in relazione ai rapporti di formazione e lavoro
intrattenuti nel periodo dal novembre 1995 – maggio 2001, periodo cui si
riferisce la procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;
b) del pari è pienamente legittimo, anche per il periodo
successivo a quello di cui alla precedente lettera, lo sgravio nella predetta
misura del 25%,
in entrambi i casi a prescindere dalla sussistenza dei
requisiti “soggettivi” od “oggettivi” o dalla regola del “de minimis” stabiliti dalla
Commissione Europea, essendo necessario il solo rispetto della legislazione
italiana. Si segnala che l’I.N.P.S. ha avviato la procedura di recupero delle
agevolazioni contributive concesse alle imprese per l’assunzione di lavoratori
con CFL, nel periodo novembre 1995 – maggio 2001, rivelatesi poi incompatibili,
alla luce della decisione della Commissione Europea, con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato. Tale procedura è iniziata con l’invio
alle imprese che hanno assunto lavoratori con CFL nel periodo predetto e che
hanno beneficiato della riduzione dei contributi in misura superiore al 25% di
una lettera con la quale le aziende sono richieste di fornire, restituendo
all’I.N.P.S. un apposito questionario, una serie di dati da cui emerga
l’eventuale fruizione di benefici non compatibili con i criteri comunitari,
benefici che saranno poi oggetto di recupero da parte dell’I.N.P.S.. Il
questionario dovrebbe essere restituito, opportunamente completato entro 60
giorni dal ricevimento, alla competente sede territoriale dell’I.N.P.S..
Per quanto concerne la Provincia di Brescia:
- le imprese industriali che operano nel territorio
bresciano non sono interessate all’indagine dell’Istituto, in quanto, come
precisato, hanno fruito dello sgravio generalizzato in misura del 25%.
Pertanto, non dovrebbero risultare, salvo errori materiali dell’Ente,
destinatarie della lettera dell’I.N.P.S.;
- al contrario, la richiesta di informativa potrebbe
pervenire alle imprese artigiane e a quelle industriali plurilocalizzate,
limitatamente agli insediamenti produttivi operanti nel Mezzogiorno.
Queste Aziende, infatti, hanno fruito di sgravi superiori al 25%, e pertanto, agli effetti della compatibilità dell’eccedenza con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, dovrebbero sussistere quelle condizioni sopra indicate.