LAVORO IRREGOLARE DI
EXTRACOMUNITARI - LEGGE N. 222/2002 -
INAIL - ULTERIORI ISTRUZIONI DELL‘ISTITUTO - NOTA DEL 6 DICEMBRE 2002
L’I.N.A.I.L. aveva richiesto che, in caso di legalizzazione
di lavoratori extracomunitari presso le imprese di cui al decreto-legge n.
195/2002, convertito con modificazioni, nella legge n. 222/2002, i datori di
lavoro presentassero una apposita denuncia di iscrizione all’I.N.A.I.L., nonché
la Denuncia Nominativa degli Assicurati, e che entrambi tali adempimenti
fossero espletati entro i cinque giorni successivi all’invio della
dichiarazione di emersione (nota I.N.A.I.L. 27 settembre 2002). Si segnala che,
con nota 6 dicembre 2002, l’I.N.A.I.L. ha fornito ulteriori istruzioni di carattere
operativo relativamente agli adempimenti in parola ed alle modalità di
comunicazione delle retribuzioni percepite da tali soggetti nel periodo 10
settembre 2002 – 31 dicembre 2002. L’Istituto, in primo luogo, ha stabilito che
il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esercizio e della DNA
riferite ai lavoratori extracomunitari dipendenti per i quali sia stata
presentata la dichiarazione di legalizzazione deve intendersi fissato al 18
novembre 2002 per tutti i datori di lavoro che abbiano avviato la procedura di
emersione, indipendentemente dalla data di effettivo inoltro dell’apposito kit
alle Poste.
Conseguentemente, le sanzioni previste per l’inadempimento a
tali obblighi saranno applicate, con decorrenza 10 settembre 2002, unicamente a
coloro che non abbiano presentato o abbiano presentato successivamente al 18
novembre 2002 le denunce predette.
A tale riguardo, è da rammentare che:
- in forza dell’art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), il datore di lavoro che non
abbia provveduto, tra l’altro, alla denuncia di esercizio di cui al precedente
art. 12, è tenuto, previa diffida dell’Istituto (con la quale è fissato un
termine di dieci giorni per l’adempimento, nelle cui more è possibile la
presentazione di apposito ricorso, disciplinato dalla medesima disposizione), a
versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’I.N.A.I.L., a
decorrere dall’inizio dei lavori; nei suoi confronti, inoltre, sono applicabili
le sanzioni previste per le inadempienze contributive. (In ordine ai dubbi di
legittimità di tale pretesa sanzionatoria, vale quanto precisato in premessa);
- ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, l’omessa od errata comunicazione della DNA comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 51 per ciascun lavoratore.
E’ ammesso, tuttavia, il pagamento nella misura ridotta di 17,22 euro, se lo
stesso è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della
violazione.
Con la nota in commento, inoltre, l’I.N.A.I.L. ha precisato
che le retribuzioni dei lavoratori subordinati:
· extracomunitari per i quali sia stata promossa la
procedura di legalizzazione, percepite nel periodo 10 settembre 2002 - 31
dicembre 2002,
· italiani regolarizzati ai sensi della legge n. 383/2001
(concernente l’emersione del lavoro sommerso), riferite, a seconda del periodo
di agevolazione, negli anni 2001/2003 o 2002/2004,
dovranno essere comunicate, previa richiesta da parte
dell’Istituto, separatamente. Conseguentemente tali retribuzioni, e,
segnatamente, per quanto di specifico interesse in questa nota, quelle dei
lavoratori extracomunitari emersi riferite al periodo dal 10 settembre 2002 al
31 dicembre 2002, non dovranno essere inserite nella prossima autoliquidazione
2002/2003. Si dovrà, invece, attendere per la relativa comunicazione espressa
richiesta dell’Ente.
L’Istituto, infine, si è riservato di fornire ulteriori
indicazioni relativamente alla corresponsione dei premi e degli interessi
dovuti per i periodi anteriori al 10 giugno 2002, eventualmente denunciati dai
datori di lavoro, per i rapporti di lavoro irregolare con dipendenti extracomunitari
legalizzati (per la determinazione dei quali sarà emanato un apposito Decreto
Ministeriale) ed alla comunicazione delle retribuzioni ad essi riferite.
A riguardo, vale la riserva di successiva informativa.