LEGGE 24 GIUGNO
1997 Nº 196 - ARTICOLI 12 E 16 -CIRCOLARI DI CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL
LAVORO
Con riferimento a quanto comunicato con la nota inviata in materia
(cfr. supplemento nº 2 del Notiziario mensile nº 12/97) si pubblicano qui di
seguito, ai fini di una completa informativa, i testi delle circolari emanate
dal Ministero del Lavoro e relative ai chiarimenti forniti relativamente a
quanto disposto dalla legge nº 196/1997 in materia di contratto a tempo determinato
e di rapporto di apprendistato.
Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Circolare n. 153/97
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. V
Prot. N. 5/27351/70/COT/A
Oggetto:
Disciplina
sanzionatoria in materia di contratto a tempo determinato Art. 12, legge 24
giugno 1997, n. 196.
1. Nel quadro della riforma del mercato del lavoro operata con la
normativa in oggetto, l'art. 12 apporta novità al sistema sanzionatorio della
legge n. 230/1962, riformulandone parzialmente l'art. 2, comma 2, per
introdurre da un lato meccanismi di alleggerimento degli effetti della
prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente fissato, o prorogato,
e, dall'altro, nuove modalità dei termini di riassunzione dello stesso
lavoratore.
2. Ai sensi della disposizione previgente, la prosecuzione del
rapporto oltre il termine, era sottoposta alla sanzione dell'immediata
trasformazione in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data dell'assunzione
del lavoratore.
La nuova misura legislativa prevede che la continuazione del
rapporto di lavoro, nel caso in cui la continuazione del rapporto sia contenuta
entro determinati limiti temporali (20 giorni dopo un contratto di durata
inferiore a 6 mesi ovvero 30 giorni negli altri casi) non comporti più l'automatica
conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, bensì
una conseguenza di natura risarcitoria che si concreta in una maggiorazione
retributiva per il lavoratore e in una forma di penalizzazione pecuniaria per
il datore di lavoro.
Oltre i predetti limiti, rimane in vigore la sanzione della
conversione del contratto a tempo indeterminato a far data dalla scadenza di
detti termini, senza effetti retroattivi.
3. In ordine ai termini di riassunzione, perché essa comporti la
trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è
necessario che la stessa avvenga entro un periodo di 10 o 20 giorni dalla
scadenza di un contratto avente durata rispettivamente inferiore o superiore a
sei mesi (anziché di 15 o 30 giorni come in precedenza). In questo caso,
inoltre, la trasformazione opera a decorrere dal secondo contratto (evitando
cioè di imporre obblighi relativi al periodo di intervallo non lavorato).
L'ultimo periodo dello stesso art. 12 va interpretato nella norma
complessiva in cui è inserito e, in particolare, senza contraddizioni con la
disposizione immediatamente precedente (regolatrice anch'essa di due assunzioni
a termine). Il legislatore ha quindi inteso riferirsi al caso di due assunzioni
a termine “successive”, nel senso che tra esse non vi sia alcuna soluzione di
continuità. In tali casi la conversione a tempo indeterminato viene fatta
retroagire all'inizio del primo contratto.
In altri termini da questo punto di vista e da tutti gli altri non
citati rimane confermata la legge 230/62.
Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Circolare nº 126/97
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Div. V
Prot. n. 5/27390/70/APPR
Oggetto: Art. 16 della legge 24/6/1997,
n. 196 Norme in materia di apprendistato. Prime direttive applicative per
consentire l'assunzione degli apprendisti.
Con l'art. 16 della legge 24/6/1997, n. 196, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4/7/1997, sono state apportate rilevanti
modificazioni alla disciplina dell'apprendistato, delle quali alcune sono
applicabili fin dalla entrata in vigore della legge stessa.
Al riguardo, con la presente circolare si forniscono chiarimenti
in relazione a problematiche interpretative sorte nella prima fase di
attuazione della predetta nuova disciplina (art. 16).
In particolare, va chiarito che sono immediatamente operative le
disposizioni concernenti il campo di applicazione, i limiti di età del
lavoratore, le agevolazioni all'assunzione dei portatori di handicap nonché i
limiti di durata dell'apprendistato per i contratti da stipulare (commi 1, 4 e
6).
Tale nuova impostazione fornita dal legislatore alla materia
riconosce il carattere generale della funzione dell'apprendistato non solo in
tutti i settori produttivi ma altresì allo scopo di consentire l'assunzione in
qualità di apprendisti dei giovani “in possesso di titolo di studio
post-obbligo o di attestato di qualifica professionale” anche omogenei rispetto
all'attività da svolgere. Ciò innova radicalmente le prassi sinora in atto.
ATTIVITÀ' FORMATIVA
Per quanto attiene alla formazione complementare, fermi restando i
relativi impegni di cui alla legge n. 25 del 1955, applicabili anche ai nuovi
casi sopra indicati, è noto che i contenuti formativi differenziati
costituiranno oggetto della recente regolamentazione di cui al comma 2.
Il medesimo comma 2 subordina il riconoscimento dei benefici
contributivi, previsti per i contratti di apprendistato, alla partecipazione dei
lavoratori ad iniziative di formazione esterne all'azienda o al luogo di
lavoro; contemplate dai contratti collettivi nazionali, per i rapporti
istituiti a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della legge.
CAMPO DI APPLICAZIONE
L'assunzione con contratto di apprendistato può essere effettuata,
fin dall'entrata in vigore della legge n. 196, da imprese appartenenti a tutti
i settori di attività, compreso il settore agricolo.
I datori di lavoro in possesso dell'autorizzazione prevista
dall'art. 2 comma 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come chiarito con
circolare n. 100/97 potranno procedere all'assunzione di apprendisti, secondo
le modalità indicate dall'art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608,
dandone comunicazione, formulata mediante compilazione del modulo e del foglio
integrativo di cui al D.M. 20.12.1995, entro cinque giorni alla competente
sezione circoscrizionale per l'impiego.
ETÀ DEL LAVORATORE
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di
età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro anni ovvero a
ventisei nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93
del 20/7/93 e successive modificazioni.
I limiti di età sono elevati di due anni qualora l'apprendista sia
portatore di handicap.
Fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli
obblighi scolastici rimane operante la disposizione di cui al secondo comma
dell'art. 6, legge n. 25/1955, che consente l'assunzione in qualità di
apprendisti anche di coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
COMPUTO NELLE QUOTE DI CUI ALLA LEGGE N.
482/68
L'art. 16, comma 1, stabilisce che “... i soggetti portatori di
handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni”.
La norma è di immediata applicazione e riguarda anche le
assunzioni con contratto di apprendistato effettuate prima dell'entrata in
vigore della legge n. 196/97. Inoltre, si ritiene utile fornire le seguenti
precisazioni:
1. per “soggetti portatori di handicap” si devono intendere coloro
che sono in possesso del requisito dell'invalidità richiesto per aver diritto
al collocamento obbligatorio;
2. qualora i datori di lavoro abbiano già adempiuto agli obblighi
occupazionali di cui alla legge 2.4.1968, n. 482, possono effettuare in
sopranumero le assunzioni con contratto di apprendistato e computare i
lavoratori assunti in soprannumero nei posti vacanti di qualunque categoria.
DURATA DELL'APPRENDISTATO
Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore
della legge, la durata dell'apprendistato potrà essere stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro nell'ambito
predeterminato dalla nuova disposizione, ossia da un minimo di diciotto mesi a
un massimo di quattro anni, eccezione fatta per il settore dell'artigianato.
Per quel che concerne i contratti stipulati ai sensi del
preesistente quadro normativo di riferimento, essi conservano in toto la loro
efficacia, ivi compresa la relativa durata ancorché stabilita in periodi
inferiori a diciotto mesi o superiori a quat
tro anni.
SETTORE ARTIGIANO
In coerente applicazione dell'impegno di cui all'Accordo sul
lavoro del settembre 1996 per la salvaguardia di un complesso di condizioni
migliorative connesse all'attuale quadro legislativo e contrattuale, è
intendimento del legislatore di consentire un utilizzo più ampio dell'istituto
nel settore, confermandone la peculiarità già riconosciuta con la legge quadro
sull'artigianato del 1985 e con la legge n. 56 del 1987.
Tale impegno è trasfuso nel comma 4, legittimando tra l'altro le
previsioni negoziali di durata massima fino a 5 anni.
Inoltre l'età dei giovani assumibili con contratto di
apprendistato risulta fissata tra 15 anni (ferma restando la deroga prevista
dall'art. 6, comma 2, della legge 25/55) e 24 (o 26 o 28) ma può essere elevata
fino a 29 anni; per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate dai
contratti collettivi nazionali di categoria, in attuazione dell'art. 21, comma
5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.