INPS - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

 

In ordine ai termini per il recupero delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale ordinaria, l’I.N.P.S., con circolare 1 ottobre 2002, n. 155, ha fornito precisazioni ed in particolare ha chiarito che tale la richiesta di rimborso deve avvenire:

- entro il termine perentorio di decadenza di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, se il provvedimento di autorizzazione viene notificato prima della predetta scadenza;

- entro il termine di prescrizione decennale, se l’autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali ordinarie è stata notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di durata della concessione.

Si porta all’attenzione che l’autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali ordinarie che l’I.N.P.S. invia alle aziende richiedenti, a seguito di delibera da parte della competente Commissione provinciale, reca ora la seguente dicitura: “L’autorizzazione deve essere conguagliata a partire dal versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso alla data di ricezione della presente lettera e non oltre…” (N.d.R.: viene indicato il termine perentorio di decadenza semestrale dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, se il provvedimento autorizzatorio viene notificato prima della predetta scadenza, ovvero il termine di prescrizione decennale, se il provvedimento di autorizzazione è notificato in data successiva al termine di durata della concessione). Ne consegue, che nel caso in cui l’azienda riceva l’autorizzazione prima del giorno 16 di un determinato mese (ad esempio, marzo) non potrà porre a conguaglio le somme già anticipate ai lavoratori nella denuncia di DM 10 che presenterà entro il giorno 16 dello stesso mese (cioè, entro il 16 marzo), pena l’emissione di nota di rettifica. Infatti, a seguito di quell’annotazione, le somme risulterebbero conguagliate indebitamente, poiché il recupero è possibile solo a partire dal DM 10 da presentare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si è ricevuta l’autorizzazione (ossia, nell’esempio, a partire dalla denuncia mensile riferita al periodo di paga di marzo, da presentare entro il 16 aprile).