CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO - 2 DICEMBRE
2002 - TESTO DELL’ACCORDO
Si pubblica di seguito il testo dell’accordo sottoscritto in
data 2 dicembre 2002 tra il Collegio Costruttori e le Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro.
Si rinvia alla precedente nota in materia per una disamina degli aspetti di più
rilevantre interesse.
Addì 2 dicembre 2002 in Brescia tra
- il COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA, rappresentato dal Presidente
Dr. Alberto Giacomelli, dal Delegato alle Politiche Sindacali Geom. Giorgio
Bruni Zani e dalla Delegazione degli imprenditori composta dai Signori Geom.
Giuliano Campana, Geom. Franco Donati, Arch. Enrico Mazzucchi, dal Rag. Tiziano
Pavoni
e (in ordine alfabetico)
- la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata dal Segretario Sig.
Raffaele Merigo e dai Signori Gianluigi Bontempi, Sandro Guerini, Mauro
Peruzzo, Fausto Savoldi, Ornella Savoldi
- la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. competente per la provincia di
Brescia rappresentata dai Segretari Signori Giuseppe Bonaiti e Silvano Sala e
dai Signori Giancarlo Bui, Roberto Bocchio, Cristina Carrera, Giuseppe Marengo,
Paolo Masciarelli, Giuseppe Natilla, Angelo Ribelli
- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. competente per la provincia di
Brescia rappresentata dai Segretari Signori Francesco Cisarri e Luigi Cadei e
dai Signori Pensiero Bertè, Sonia Bonardi, Franco Durosini, Mario Ferrari,
Santo Mario Piovani, Romano Rebuschi, Mario Scolari
visto
il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000
nonché l’Accordo nazionale 29 gennaio 2002.
si stipula il seguente contratto collettivo provinciale di
lavoro a valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono
le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e per i dipendenti
delle medesime, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti
pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana delle imprese stesse.
AZIONI A CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
Le parti, nel ribadire l’impegno assunto per contrastare il
fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e
pericolosa disapplicazione delle norme in materia di sicurezza e determina
effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni
forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e
contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che
gli enti paritetici in generale, e per quanto qui rileva, la CAPE in
particolare, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di
ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla
regolarità.
A tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive
autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le
previsioni legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210,
concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e le Casse Edili
per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un
unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità
della materia della regolarità contributiva, convengono che se entro il 30
settembre 2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni
contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere
operativa una convenzione tra le locali sedi INPS, INAIL e CAPE al fine del
rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento
unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse da parte della
locale Cassa Edile.
La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio
di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imprese
che eseguono lavori privati qualora a livello nazionale si dia attuazione al
punto VII dell’Accordo 29 gennaio 2002.
INIZIATIVE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria
importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento
idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un’adeguata e concreta
cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e
significativi risultati.
Riconoscono, quindi, che la formazione è elemento strategico
fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione dei
comportamenti a rischio apportando qualificati ed indispensabili contributi
volti a diffondere e consolidare tra gli addetti l’attuazione di compiute
prassi operative rispondenti ad una puntale, attenta e corretta applicazione
delle vigenti normative in materia. Riaffermano, inoltre, che l’aggiornamento
delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti
formativi, concordati tra le parti sociali, è presupposto indispensabile ai
fini prevenzionali e costituisce anche punto di forza e di qualità per le
imprese del settore.
Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le
comuni azioni già attuate e nell’intento di fare della formazione ed
informazione principio cardine della sicurezza, convengono sull’opportunità di
sviluppare, in termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore dei
lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle
vigenti disposizioni legislative.
Pertanto, al Comitato Paritetico Territoriale, nell’ambito
delle risorse disponibili, è demandata l’attuazione di una mirata attività di
formazione ed informazione da sviluppare mediante appositi incontri destinati
ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa Edile.
Detto momento formativo verrà attuato dal Comitato
Paritetico Territoriale nell’ambito delle attività che lo stesso è chiamato a
svolgere e nel rispetto delle indicazioni che le parti di seguito convengono.
Contenuti
dell’incontro formativo
L’incontro verterà sull’illustrazione del corretto utilizzo
dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari ed
indispensabili per l’espletamento in sicurezza di particolari fasi lavorative a
significativo rischio fasi, che a titolo esemplificativo di seguito si
elencano:
- montaggio e smontaggio ponteggi;
- lavorazioni eseguite in elevazione;
- lavorazioni sui tetti;
- lavorazioni in scavi a sezione ristretta;
- lavorazioni eseguite con impiego di mezzi d’opera e di
cantiere;
- lavorazione eseguite in fase di allestimento del cantiere.
Modalità di
attuazione e durata dell’incontro
Al Comitato Paritetico Territoriale è affidato il compito di
svolgere l’incontro in parola. L’incontro avrà una durata complessiva di due
ore e sarà articolato in due sessioni della durata di un ora ciascuna. La prima
di tali sessioni, a carattere informativo-formativo, dovrà essere effettuata
entro la fine del mese giugno 2004; la seconda, basata su moduli di
approfondimento delle materie trattate nella prima sessione, da svolgere dopo
aver completato il primo ciclo, dovrà essere attuata entro il 31 dicembre 2005.
Le due ore complessive dell’incontro verranno normalmente retribuite da parte
delle aziende. Al fine di programmare l’azione didattica frontale in parola,
secondo le articolazioni sopra individuate, il Comitato Paritetico
preventivamente contatterà telefonicamente di volta in volta l’impresa
interessata e concorderà con la stessa il giorno, il luogo e l’orario durante
il quale si terrà l’incontro, cui dovranno partecipare tutti i lavoratori
addetti alla produzione dell’azienda. Il momento formativo dovrà tenersi in
occasione dell’ultima ora del turno di lavoro, salvo diverse esigenze
manifestate dall’impresa.
Ai lavoratori che hanno partecipato all’incontro in parola,
verrà rilasciato un attestato di frequenza. Alle imprese verrà inviata, a cura
del Comitato Paritetico Territoriale, una certificazione attestante l’avvenuto
incontro formativo e riportante i nominativi dei lavoratori cui è stato rilasciato
l’attestato.
Le imprese sono tenute a far obbligo ai propri dipendenti di
partecipare ai suindicati incontri.
Le parti, vista la natura sperimentale della presente
iniziativa, convengono di procedere, entro il 30 giugno 2004, ad una compiuta
analisi e valutazione dell’attività svolta al fine di assumere, se necessarie,
eventuali ulteriori decisioni in materia.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti convengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
verrà costituito presso la CAPE apposito Fondo per la mutualizzazione degli
oneri della previdenza complementare di settore posti a carico delle imprese in
esito all’adesione volontaria, a detto sistema di previdenza integrativo, da
parte degli operai iscritti alla Cassa Edile stessa. Al finanziamento di detto
Fondo si provvederà mediante apposito contributo posto a carico delle imprese e
fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004, nella misura dello 0,20%. Al Fondo in
parola verranno, inoltre, destinate parte delle eventuali eccedenze risultanti
alla data del 1° gennaio 2004 del soppresso Fondo APES. A tal fine le parti si
incontreranno entro il 1° luglio 2004 per valutare la reale entità di tali
eccedenze e stabilirne quindi la quota da destinare al predetto Fondo per la
previdenza complementare. Le parti si incontreranno entro il 1° luglio di ogni
anno al fine di valutare la rispondenza della percentuale posta a carico delle
imprese alle effettive esigenze del Fondo. Qualora le parti constatassero che
il sistema di previdenza di settore non dovesse avviarsi entro il 1° ottobre
2004, conseguirà l’immediata sospensione di detta contribuzione a carico delle
imprese che sarà automaticamente riattivata al momento del primo versamento
degli operai al Fondo di previdenza integrativa di settore. Nell’ipotesi in cui
il Fondo stesso non trovasse attuazione le parti si incontreranno per definire
la destinazione delle risorse accumulatesi.
OPERAI
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento Economico Territoriale è determinato in
conformità all’Accordo Nazionale sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle
Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni
di cui all’Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997
n. 135 e agli articoli 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000. Preliminarmente le
parti convengono che l’Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di
non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei
risultati conseguiti e che la relativa erogazione avverrà secondo quanto
concordato tra le parti con il presente verbale di accordo. La determinazione
annuale dell’Elemento Economico Territoriale deve essere correlata agli
andamenti del settore nella provincia di Brescia ed ai suoi risultati, valutati
sulla base dell’escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di
seguito indicati che determinino incrementi di produttività, qualità, e
competitività:
1) numero degli iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica
Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed
al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;
2) numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per
“mancanza di lavoro”: la valutazione del parametro dovrà essere effettuata
tenendo conto del numero delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel
settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al
totale dei dipendenti iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile. In
ordine a tale parametro le parti convengono che l’analisi dell’esito finale
degli interventi di C.I.G. costituisce elemento principale di valutazione;
3) numero degli addetti del settore iscritti alle liste di
mobilità;
4) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e di
appalto di opere pubbliche;
5) frequenza ai corsi di qualificazione ed in materia di
sicurezza tenuti od attuati dalla Scuola Edile Bresciana anche in associazione
e/o in collaborazione con altri Enti.
I dati necessari all’andamento del settore e dei risultati
sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri
centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare. Le parti si
riservano anche di tenere in considerazione tra i parametri quelli in grado di
fornire dati non soggetti a distorsioni e di concordare eventuali altri
parametri anche in sostituzione di quelli che dovessero rivelarsi non
indicativi e comunque non utilizzabili per una compiuta valutazione. Per il
periodo di vigenza del presente contratto, il valore dell’Elemento Economico
Territoriale è determinato secondo le seguenti modalità e comunque nel rispetto
dei limiti stabiliti dall’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002. In sede di
specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le
parti fissano in via presuntiva per l’anno successivo l’ammontare
dell’anticipazione dell’Elemento Economico Territoriale. Detta determinazione è
effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici
del settore ricavate dai risultati conseguiti nell’anno in corso. Nello stesso
incontro, le parti procedono alla valutazione, a consuntivo, dell’andamento del
settore, raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre – 30 settembre
dell’anno in corso, con quelli dell’analogo periodo immediatamente precedente,
al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all’importo
dell’Elemento Economico anticipato per l’anno in corso.
Le parti ribadiscono che l’entità ed il relativo
riconoscimento dell’Elemento Economico Territoriale sono correlati alla
complessiva valutazione dei parametri individuati dalle parti nella loro
complessiva interdipendenza e che l’importo dell’Elemento Economico
Territoriale stesso non potrà essere stabilito in misura superiore a quella
prevista (11% dal 1° gennaio 2003 e 14% dal 1° dicembre 2003) dal punto II, 1°
comma, dell’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002. Nel caso che dalle predette
verifiche dovessero emergere valutazioni negative le parti procederanno a più
approfondite e compiute analisi delle cause che le hanno determinate. Tali
analisi saranno mirate in particolare all’individuazione dei presumibili tempi
entro i quali si spiegheranno gli effetti negativi riscontrati nonché del
possibile rapporto di interdipendenza tra tali effetti e fattori distorsivi esterni
al sistema.
In attesa della verifica che deve essere effettuata, come
previsto dal presente verbale di accordo, entro il 31 dicembre 2003, per l’anno
medesimo, sulla base del raffronto dei risultati conseguiti nel periodo 1°
ottobre 2001 – 30 settembre 2002 con quelli dell’analogo periodo immediatamente
precedente, per l’anno 2003 è determinata un’anticipazione dell’Elemento
Economico Territoriale, ripartita in due tranches, rispettivamente con
decorrenza 1° gennaio 2003 e 1° dicembre 2003 negli importi orari di seguito
indicati e differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli
lavoratori:
Dal 1° gennaio 2003
OPERAI PRODUZIONE
- Operaio di IV livello euro
0,44
- Operaio specializzato euro
0,41 - Operaio qualificato euro 0,37
- Operaio comune euro
0,32
OPERAI DISCONTINUI
- Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario settimanale 50 ore) euro
0,28 - Custodi, portinai, guardiani
con alloggio
(orario settimanale 60 ore) euro
0,25
Dal 1° dicembre 2003
OPERAI PRODUZIONE
- Operaio di IV livello euro
0,56
- Operaio specializzato euro
0,53 - Operaio qualificato euro 0,47
- Operaio comune euro
0,40
OPERAI DISCONTINUI
- Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario settimanale 50 ore) euro
0,36 - Custodi, portinai, guardiani
con alloggio
(orario settimanale 60 ore) euro
0,32
Le parti si danno atto che la struttura dell’Elemento
Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall’articolo 2 del D.L.
25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il
riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di
valutare a livello territoriale l’andamento del settore ed i suoi risultati in
funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al
citato articolo 2.
MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA
Nel caso di servizio mensa l’impresa concorre al costo
complessivo nella misura di 4/5 e fino ad un importo massimo di euro 11,36 con
decorrenza dal 1° gennaio 2003.
Nell’impossibilità di attuare il servizio mensa, la relativa
indennità sostitutiva è stabilita in euro 5,27 dal 1° gennaio 2003, in euro
5,78 dal 1° gennaio 2004 ed in euro 6,04 dal 1° gennaio 2005.
TRASPORTO
L’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è
fissata nelle seguenti misure e con le indicate decorrenze:
a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di
abituale dimora dell’operaio: euro 9,30 mensili a decorrere dal 1° gennaio
2003;
b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di
abituale dimora dell’operaio:
a decorrere dal 1° gennaio 2003:
- da 0 a 7 Km. euro 18,67 mensili, pari ad euro 0,85 per
ogni presenza giornaliera
- da 7,01 a 16 Km. euro 32,22 mensili, pari ad euro 1,46 per
ogni presenza giornaliera
- da 16,01 a 28 Km. euro 43,96 mensili, pari ad euro 2,00
per ogni presenza giornaliera
- da 28,01 a 41 Km. euro 51,13 mensili, pari ad euro 2,32
per ogni presenza giornaliera
- oltre 41 Km euro 61,42 mensili, pari ad euro 2,79 per ogni
presenza giornaliera
a decorrere dal 1° gennaio 2004:
- da 0 a 7 Km. euro 20,54 mensili, pari ad euro 0,93 per
ogni presenza giornaliera
- da 7,01 a 16 Km. euro 35,44 mensili, pari ad euro 1,61 per
ogni presenza giornaliera
- da 16,01 a 28 Km. euro 48,36 mensili, pari ad euro 2,20
per ogni presenza giornaliera
- da 28,01 a 41 Km. euro 56,24 mensili, pari ad euro 2,56
per ogni presenza giornaliera
- oltre 41 Km euro 67,56 mensili, pari ad euro 3,07 per ogni
presenza giornaliera
L’indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate
decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili
surriportate.
CONTRIBUZIONE CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE
In materia di contribuzione dovuta alla Cassa Assistenziale
Paritetica Edile le parti convengono quanto segue:
a) Contributo Cassa Assistenziale Paritetica Edile
Ai sensi dell’art. 37, punto a), del contratto collettivo
nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, e secondo le previsione di cui al punto V
dell’Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, il contributo per la Cassa
Assistenziale Paritetica Edile è determinato, dal 1° gennaio 2003, nella misura
complessiva del 2,80%. Secondo quanto previsto dal citato art. 37, detto
contributo è ripartito per 5/6 (2,333%) a carico dei datori di lavoro e per 1/6
(0,467%) a carico dei lavoratori.
Le parti, considerato che la misura del contributo deve
essere correlata alle effettive esigenze dell’Ente e come stabilito dal
sopraccitato punto V, si impegnano a
rideterminare la misura del contributo in parola qualora risulti
necessario sulla base delle risultanze dei futuri bilanci della CAPE.
b) Contributo per l’APE Straordinaria
Accertato sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa
Edile che le disponibilità del fondo in oggetto sono sufficienti a garantire il
pagamento della prestazione APE Straordinaria per gli eventi che si
verificheranno entro il 31 dicembre 2003, data di definitiva cessazione
dell’istituto in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la contribuzione a
carico delle imprese per l’APE Straordinaria passa dall’1,00% allo 0,20%.
Il contributo, così determinato, verrà soppresso con
decorrenza 1° gennaio 2004.
c) Contributo al Comitato Paritetico Antinfortunistico
A decorrere dal 1° gennaio 2003, la contribuzione dovuta
dalle imprese per il funzionamento del Comitato Paritetico Antinfortunistico è
fissata nella misura dello 0,27%.
Restano ferme nelle aliquote ad oggi vigenti le altre
contribuzioni dovute alla CAPE.
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE ORDINARIA
Le parti, sulla base dei dati forniti dalla CAPE in ordine
alla consistenza del Fondo APE Straordinaria, danno mandato alla CAPE stessa di
utilizzare le eccedenze del Fondo APES in parola ai fini del pagamento della
prestazione aggiuntiva APE di cui al paragrafo VIII del Verbale di Accordo
Nazionale 29 gennaio 2002.
AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI ED ASSISTENZE CASSA EDILE
Con decorrenza 1° gennaio 2003, restano confermate le
condizioni generali per la maturazione del diritto alle assistenze. Dalla
medesima decorrenza vengono modificate le sottoindicate prestazioni erogate.
1) Assegni di studio
L’assistenza è erogata anche a favore dei lavoratori che
hanno figli che frequentano, con esito positivo, il corso diurno di qualifica
della Scuola Edile Bresciana, alle medesime condizioni e nel medesimo importo
previsto, ossia euro 258,23.
2) Premio ai giovani operai per inizio attività in
edilizia
Per ogni giovane di età compresa tra i 15 ed i 18 anni che
inizi la sua attività in edilizia o vi si trasferisca da altra occupazione il
premio è fissato nell’importo di euro 206,58 e verrà erogato dopo un anno di
attività lavorativa.
Agli ex-allievi del corso diurno di qualifica della Scuola
Edile Bresciana che hanno frequentato il citato corso conseguendo il relativo
attestato il premio è determinato in euro 361,52.
3) Assistenza per malattia e infortunio nei giorni di
carenza
Per malattie di durata fino a 10 giorni, le diarie per il
1°, 2° e 3° giorno di carenza sono così fissate:
- operaio 4° livello euro
37,00 giornalieri - operaio
specializzato euro 35,50 giornalieri -
operaio qualificato euro 34,00 giornalieri - operaio comune euro 31,00 giornalieri - apprendista euro 18,50 giornalieri
Per gli infortuni e malattie professionali la diaria per i
primi 3 giorni di carenza è fissata in euro 15,49 giornalieri.
Le parti, in sede di trattativa per il rinnovo del contratto
collettivo provinciale di lavoro, hanno preso in esame la possibilità di
promuovere l’accesso al bene “prima casa di abitazione” da parte delle
maestranze edili iscritte alla locale Cassa Edile.
Le parti pur convenendo su tale azione, hanno peraltro
considerato che l’iniziativa in parola necessita di ulteriori approfondimenti
mirati a stabilire sia gli strumenti più idonei da adottare, sia la stima degli
oneri che la CAPE sarebbe eventualmente chiamata a sopportare. Pertanto, le
parti concordano di rinviare alla Commissione Intersindacale di Segreteria, di
cui al contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998, lo studio e
l’analisi di fattibilità di tale nuova assistenza. Alla stessa Commissione
Intersindacale di Segreteria, le parti rinviano lo studio di possibili
interventi volti a limitare i riflessi negativi, per i lavoratori, connessi
all’apertura di procedure fallimentari a carico delle imprese di cui sono
dipendenti. La Commissione Intersindacale di Segreteria dovrà completare lo
studio delle materie ad essa demandate entro il 30 giugno 2003.
IMPIEGATI
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L’Elemento Economico Territoriale è determinato in
conformità all’Accordo Nazionale sottoscritto dall’A.N.C.E. e dalle
Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all’Accordo
Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli
articoli 39 e 47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Si richiamano integralmente i contenuti dell’articolo
“Elemento Economico Territoriale” sottoscritto in data odierna per gli operai
e, per l’anno 2003 è determinata un’anticipazione, ripartita in due tranches,
rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2003 e 1° dicembre 2003 negli importi
di seguito indicati:
Dal 1° gennaio 2003
- Quadri e Imp. 1a
cat. super euro 109,69 mensili
- Imp. 1a cat. euro 98,72 mensili - Imp. 2a
cat. euro 82,27 mensili - Impiegato di IV livello euro 76,78 mensili - Imp. 3a cat. euro
71,30 mensili - Imp. 4a cat. euro
64,17 mensili - Imp. 4a cat. 1° impiego. euro 54,84 mensili
Dal 1° dicembre 2003
- Quadri e Imp. 1a
cat. super euro 139,60 mensili
- Imp. 1a cat. euro 125,64 mensili - Imp. 2a
cat. euro 104,70 mensili - Impiegato di IV livello euro 97,72 mensili - Imp. 3a cat. euro
90,74 mensili - Imp. 4a cat. euro 81,67 mensili -
Imp. 4a cat. 1° impiego euro 69,80 mensili INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2003
in euro 4,56 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in
tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima
di euro 100,32 mensili.
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio
2004 in euro 5,08 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza
in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura
massima di euro 111,76 mensili.
L’indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio
2005 in euro 5,34 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza
in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura
massima di euro 117,48 mensili.
INDENNITÀ DI TRASPORTO
A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità per i trasporti
urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,90 giornalieri e per ogni giornata di
lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità
è erogata nella misura massima di euro 19,80 mensili.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’indennità per i trasporti
urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,99 giornalieri e per ogni giornata di
lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità
è erogata nella misura massima di euro 21,78 mensili.
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo,
dal contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, dagli accordi
aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le
disposizioni del precedente contratto collettivo provinciale di lavoro 15
aprile 1998.
DECORRENZA
Il presente accordo collettivo provinciale di lavoro si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, e sino al 31 dicembre 2005.