RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 15 APRILE 1998 – ACCORDO 2 DICEMBRE 2002

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. suppl. n. 4 al Not. n. 11/2002) per illustrare qui di seguito i contenuti dell’accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro. Il testo del citato accordo verrà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario mensile.

 

1) OPERAI

a) Elemento Economico Territoriale

E’ stato definito, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo 29 gennaio 2002, il valore della voce retributiva in parola che è stata fissata, con decorrenza 1° gennaio 2003, nell’importo pari all’11% dei minimi tabellari, e con decorrenza 1° dicembre 2003 nella misura del 14% dei predetti minimi.

Dal 1° gennaio 2003 pertanto le quote orarie dell’Elemento Economico Territoriale sono così fissate:

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello................................                  euro 0,44     

Operaio specializzato.............................                  euro 0,41     

Operaio qualificato..................................       euro 0,37     

Operaio comune.....................................                  euro 0,32     

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti

(orario settimanale 50 ore).......................       euro 0,28     

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

(orario settimanale 60 ore).......................       euro 0,25     

 

Trattamento contributivo

Si ricorda che gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Territoriale sono soggetti al particolare regime contributivo (10%) nella misura massima pari al 3% della retribuzione annua.

Si consigliano pertanto le imprese di assoggettare alla citata particolare contribuzione del 10% le sottoriportate quote orarie dell’Elemento Economico Territoriale da riconoscere ai dipendenti operai:

 

Livelli/Inquadramento

Quota oraria EET da assoggettare a contribuzione di solidarietà del 10%

Operaio di IV livello

euro 0,27

Operaio specializzato

euro 0,25

Operaio qualificato

euro 0,23

Operaio comune

euro 0,22

Operai discontinui 50 ore

                      euro 0,19

Operai discontinui 60 ore

euro 0,16

 

E’ evidente che la differenza tra l’importo dell’E.E.T. riconosciuto e l’importo dello stesso assoggettato alla contribuzione del 10% è da sottoporre alla ordinaria contribuzione.

 

Resta salva la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.

 

b) Mensa ed indennità sostitutiva

L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° gennaio 2003, è fissata nell’importo di euro 5,27 giornalieri, che è escluso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dall’imponibile contributivo e fiscale.

Sempre dal 1° gennaio 2003, nel caso di servizio di mensa, comunque attuato, l’impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e sino ad un importo massimo di euro 11,36 per pasto.

 

c) Indennità di trasporto

L’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto, dal 1° gennaio 2003, è stabilita nelle seguenti misure:

a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 9,30 mensili;

b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:

- da 0 a 7 Km. euro 18,67 mensili, pari ad euro 0,85 per ogni presenza giornaliera

- da 7,01 a 16 Km. euro 32,22 mensili, pari ad euro 1,46 per ogni presenza giornaliera

- da 16,01 a 28 Km. euro 43,96 mensili, pari ad euro 2,00 per ogni presenza giornaliera

- da 28,01 a 41 Km. euro 51,13 mensili, pari ad euro 2,32 per ogni presenza giornaliera

- oltre 41 Km euro 61,42 mensili, pari ad euro 2,79 per ogni presenza giornaliera

 

L’indennità di cui al punto b) non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

 

Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

2) IMPIEGATI

a) Elemento Economico Territoriale

Anche per i dipendenti impiegati l’importo dell’Elemento Economico Territoriale è stato determinato con i criteri e le modalità stabilite per i dipendenti operai.

 

Si riportano di seguito le misure mensili dell’EET in vigore dal 1° gennaio 2003.

Quadri e 1ª cat. Super ......................  euro    109,69  mensili

1ª cat. ...............................................  euro   98,72  mensili

2ª cat. ...............................................  euro   82,27 mensili

Impiegato di IV livello .......................   euro     76,78 mensili

3ª cat. ...............................................  euro   71,30  mensili

4ª cat. ...............................................  euro   64,17  mensili

4ª cat. 1° impiego .............................  euro     54,84 mensili

 

Trattamento contributivo

Per i dipendenti con qualifica di impiegato si consigliano le imprese di calcolare la quota mensile da sottoporre al contributo del 10% utilizzando la nota formula e cioè:

X  =  (R+E)

        34

 

Resta salva la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.

 

b) Indennità di mensa

L'indennità di mensa è fissata in euro 4,56 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2003. In caso di presenza per in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 100,32 mensili. Restano invariati i criteri e le note modalità stabiliti dal ccpl 15 aprile 1998 concernenti l’erogazione dell’indennità in parola.

Si ricorda infine che secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base imponibile, ai fini contributivi e fiscali, è confermato esclusivamente per quelli addetti ai cantieri. Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.

 

c) Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,90 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 19,80 mensili.

Anche per l’indennità di trasporto restano invariate le condizioni ed i criteri previsti dal ccpl 15 aprile 1998 circa le modalità di erogazione della stessa.

Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

 

CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE (CAPE)

In materia di contribuzione dovuta alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile l’accordo 2 dicembre 2002 prevede con decorrenza dal 1° gennaio 2003 le seguenti modifiche:

- Contributo Cassa Assistenziale Paritetica Edile: passa dal 3,00% al 2,80% (2,333% a carico dell’impresa e lo 0,467% a carico del lavoratore).

- Contributo APE straordinaria: passa dall'1,00% allo 0,20%.

- Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico: passa dallo 0,22% allo 0,27%.

 

Nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi (cfr. suppl. n. 2 Not. 2/97).

La variazioni delle aliquote dovute alla Cassa Edile comportano la modifica della quota imponibile ai fini contributivi delle somme versate alle Cassa medesima.

 

Pertanto dal 1° gennaio 2003, devono essere considerate le sottoindicate aliquote:

 

Contributo C.A.P.E.                                        2,80%

Anzianità professionale edile ordinaria              5,05%

Anzianità professionale edile straordinaria        0,20%

Contributo fornitura calzature da lavoro            0,20%

Addestramento professionale                          0,75%

Comitato Paritetico Territoriale                        0,27%

Fondo per la sicurezza                                    0,07%

                                                           --------------------------

                                                 totale            9,34%

di cui il 15%, pari a 1,4010%, concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.

 

 

INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA

Il citato accordo 2 dicembre 2002 prevede l’attuazione di un’attività di formazione ed informazione da sviluppare mediante appositi incontri destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile. Al Comitato Paritetico Territoriale è affidato il compito di svolgere l’incontro in parola, che avrà una durata complessiva di due ore ripartite in due distinte sessioni della durata di un ora ciascuna. Le due ore complessive dell’incontro verranno normalmente retribuite da parte delle aziende.

L’incontro verterà sull’illustrazione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari per l’espletamento in sicurezza di particolari fasi lavorative a significativo rischio.

Al fine di programmare tali incontri il Comitato Paritetico preventivamente contatterà telefonicamente l’impresa interessata e concorderà con la stessa il giorno, il luogo e l’orario durante il quale si terrà ciascun incontro, cui dovranno partecipare tutti i lavoratori addetti alla produzione dell’azienda.

Il momento formativo dovrà tenersi in occasione dell’ultima ora del turno di lavoro, salvo diverse esigenze manifestate dall’impresa.

Ai lavoratori che hanno partecipato all’incontro in parola, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Alle imprese verrà inviata, a cura del Comitato Paritetico Territoriale, una certificazione attestante l’avvenuto incontro formativo e riportante i nominativi dei lavoratori cui è stato rilasciato l’attestato.

Le imprese sono tenute a far obbligo ai propri dipendenti di partecipare ai suindicati incontri.