RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 15 APRILE 1998 – ACCORDO 2
DICEMBRE 2002
Si
fa seguito a quanto precedentemente comunicato (cfr. suppl. n. 4 al Not. n.
11/2002) per illustrare qui di seguito i contenuti dell’accordo sottoscritto in
data 2 dicembre 2002 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro. Il
testo del citato accordo verrà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario
mensile.
1) OPERAI
a) Elemento Economico Territoriale
E’
stato definito, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo 29 gennaio 2002, il
valore della voce retributiva in parola che è stata fissata, con decorrenza 1°
gennaio 2003, nell’importo pari all’11% dei minimi tabellari, e con decorrenza
1° dicembre 2003 nella misura del 14% dei predetti minimi.
Dal 1° gennaio 2003 pertanto le quote orarie
dell’Elemento Economico Territoriale sono così fissate:
OPERAI PRODUZIONE
Operaio di IV livello................................ euro 0,44
Operaio specializzato............................. euro 0,41
Operaio qualificato.................................. euro 0,37
Operaio comune..................................... euro 0,32
OPERAI DISCONTINUI
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(orario settimanale 50 ore)....................... euro 0,28
Custodi, portinai, guardiani con alloggio
(orario settimanale 60 ore)....................... euro 0,25
Trattamento contributivo
Si ricorda che gli
importi erogati a titolo di Elemento Economico Territoriale sono soggetti al
particolare regime contributivo (10%) nella misura massima pari al 3% della
retribuzione annua.
Si consigliano
pertanto le imprese di assoggettare alla citata particolare contribuzione del
10% le sottoriportate quote orarie dell’Elemento Economico Territoriale da
riconoscere ai dipendenti operai:
Livelli/Inquadramento |
Quota oraria EET da assoggettare a contribuzione di solidarietà del
10% |
Operaio di IV livello |
euro 0,27 |
Operaio specializzato |
euro 0,25 |
Operaio qualificato |
euro 0,23 |
Operaio comune |
euro 0,22 |
Operai discontinui 50 ore |
euro 0,19 |
Operai discontinui 60 ore |
euro 0,16 |
E’ evidente che la
differenza tra l’importo dell’E.E.T. riconosciuto e l’importo dello stesso
assoggettato alla contribuzione del 10% è da sottoporre alla ordinaria
contribuzione.
Resta salva la necessità delle operazioni di
conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.
b) Mensa ed indennità sostitutiva
L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° gennaio 2003, è fissata
nell’importo di euro 5,27 giornalieri, che è escluso, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, dall’imponibile contributivo e fiscale.
Sempre
dal 1° gennaio 2003, nel caso di servizio di mensa, comunque attuato,
l’impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e sino ad un
importo massimo di euro 11,36 per pasto.
c) Indennità di trasporto
L’indennità a titolo di concorso nelle spese di
trasporto, dal 1° gennaio 2003, è stabilita nelle seguenti misure:
a) per spostamenti all’interno del comune di residenza
o di abituale dimora dell’operaio: euro 9,30 mensili;
b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di
abituale dimora dell’operaio:
- da 0 a 7 Km. euro 18,67 mensili, pari ad euro 0,85
per ogni presenza giornaliera
- da 7,01 a 16 Km. euro 32,22 mensili, pari ad euro
1,46 per ogni presenza giornaliera
- da 16,01 a 28 Km. euro 43,96 mensili, pari ad euro
2,00 per ogni presenza giornaliera
- da 28,01 a 41 Km. euro 51,13 mensili, pari ad euro
2,32 per ogni presenza giornaliera
- oltre 41 Km euro 61,42 mensili, pari ad euro 2,79 per
ogni presenza giornaliera
L’indennità di cui al punto b) non può, comunque,
superare i limiti delle quote mensili surriportate.
Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente
imponibile ai fini contributivi e fiscali.
2) IMPIEGATI
a) Elemento Economico Territoriale
Anche per i dipendenti impiegati l’importo dell’Elemento Economico
Territoriale è stato determinato con i criteri e le modalità stabilite per i
dipendenti operai.
Si riportano di seguito le misure mensili dell’EET in vigore dal 1°
gennaio 2003.
Quadri e 1ª cat.
Super ...................... euro 109,69 mensili
1ª cat.
............................................... euro 98,72
mensili
2ª cat.
............................................... euro 82,27
mensili
Impiegato di IV livello
....................... euro 76,78
mensili
3ª cat.
............................................... euro 71,30
mensili
4ª cat.
............................................... euro 64,17
mensili
4ª cat. 1° impiego ............................. euro
54,84 mensili
Trattamento contributivo
Per i dipendenti con qualifica di impiegato si
consigliano le imprese di calcolare la quota mensile da sottoporre al
contributo del 10% utilizzando la nota formula e cioè:
X = (R+E)
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Resta salva la necessità delle operazioni di
conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.
b) Indennità di mensa
L'indennità di mensa è fissata in euro 4,56 giornalieri a decorrere
dal 1° gennaio 2003. In caso di presenza per in tutti i giorni lavorativi
del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 100,32 mensili.
Restano invariati i criteri e le note modalità stabiliti dal ccpl 15 aprile
1998 concernenti l’erogazione dell’indennità in parola.
Si ricorda infine che secondo le vigenti
disposizioni di legge, l'esclusione dell'indennità di mensa degli impiegati
dalla base imponibile, ai fini contributivi e fiscali, è confermato
esclusivamente per quelli addetti ai cantieri. Per gli impiegati di sede la
stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che
fiscali.
c) Indennità di trasporto
A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,90 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 19,80 mensili.
Anche per l’indennità di trasporto restano invariate le condizioni ed i criteri previsti dal ccpl 15 aprile 1998 circa le modalità di erogazione della stessa.
Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini
contributivi e fiscali.
CASSA
ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE (CAPE)
In materia di contribuzione dovuta alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile l’accordo 2 dicembre 2002 prevede con decorrenza dal 1° gennaio 2003 le seguenti modifiche:
- Contributo Cassa Assistenziale Paritetica Edile: passa dal 3,00% al 2,80% (2,333% a carico dell’impresa e lo 0,467% a carico del lavoratore).
- Contributo APE straordinaria: passa dall'1,00% allo 0,20%.
-
Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico: passa dallo 0,22% allo
0,27%.
La variazioni delle
aliquote dovute alla Cassa Edile comportano la modifica della quota imponibile
ai fini contributivi delle somme versate alle Cassa medesima.
Pertanto dal 1° gennaio 2003, devono essere considerate le
sottoindicate aliquote:
Contributo C.A.P.E. 2,80%
Anzianità professionale edile
ordinaria 5,05%
Anzianità
professionale edile straordinaria 0,20%
Contributo fornitura calzature da
lavoro 0,20%
Addestramento professionale 0,75%
Comitato Paritetico Territoriale 0,27%
Fondo per la sicurezza 0,07%
--------------------------
totale 9,34%
di cui il 15%, pari a 1,4010%, concorre alla
determinazione dell'imponibile contributivo.
Il
citato accordo 2 dicembre 2002 prevede l’attuazione di un’attività
di formazione ed informazione da sviluppare mediante appositi incontri
destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile. Al
Comitato Paritetico Territoriale è affidato il compito di svolgere l’incontro
in parola, che avrà una durata complessiva di due ore ripartite in due
distinte sessioni della durata di un ora ciascuna. Le due ore
complessive dell’incontro verranno normalmente retribuite da parte delle
aziende.
L’incontro verterà sull’illustrazione del corretto
utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari per
l’espletamento in sicurezza di particolari fasi lavorative a significativo
rischio.
Al fine di programmare tali incontri il Comitato
Paritetico preventivamente contatterà telefonicamente l’impresa interessata e
concorderà con la stessa il giorno, il luogo e l’orario durante il quale si
terrà ciascun incontro, cui dovranno partecipare tutti i lavoratori addetti
alla produzione dell’azienda.
Il momento formativo dovrà tenersi in occasione
dell’ultima ora del turno di lavoro, salvo diverse esigenze manifestate
dall’impresa.
Ai lavoratori che hanno partecipato all’incontro in
parola, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Alle imprese verrà inviata,
a cura del Comitato Paritetico Territoriale, una certificazione attestante
l’avvenuto incontro formativo e riportante i nominativi dei lavoratori cui è
stato rilasciato l’attestato.
Le imprese sono tenute a
far obbligo ai propri dipendenti di partecipare ai suindicati incontri.