Opere di urbanizzazione realizzate da privati e relative problematiche

dopo il 1° agosto 2007, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 113 del 2007 (secondo decreto correttivo al Codice dei contratti).

 

Note sull’applicazione degli articoli 32, comma 1, lettera g), e 122, comma 8,

del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti)

 

1. PREMESSA

La questione posta (nelle sue diverse angolazioni) non può essere affrontata senza un minimo di ricostruzione storica. Per semplicità possiamo partire dalla cosiddetta sentenza “Bicocca” ([1]) che ha così concluso: «La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, n. 93/37/CE, ([2]) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi», affermando (punto 97 in sentenza) che «Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica costituisce un “appalto pubblico di lavori” ai sensi della direttiva»; da quanto precede si possono trarre le seguenti conclusioni:

-     le opere di urbanizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro origine (quindi anche se eseguite su proprietà privata e se formalmente di proprietà privata prima del passaggio al patrimonio pubblico),

-     gli accordi convenzionali configurano la presenza dell’elemento contrattuale (a prescindere dalla complessa natura giuridica della convenzione urbanistica),

-     la sussistenza dell’onerosità deriva dalla concessione, da parte della pubblica amministrazione, dello scomputo degli oneri in luogo del loro pagamento diretto,

-     è irrilevante che l’attuatore privato (in genere il lottizzante) sia o meno un imprenditore, dal momento che può ricorrere all’affidamento a terzi così come farebbe il Comune concedente.

Pare utile ricordare come il giudice delle leggi abbia affermato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali che non prevedono l’obbligo di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, di tutti i lavori infrastrutturali di interesse generale, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. ([3])

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione n. 4 del 2 aprile 2008 (preceduta da ampia istruttoria) non solo ha aderito a tale interpretazione, ma ha esteso la portata dell’articolo 32, comma 2, lettera g), del Codice, formalmente rivolta ai titolari dei permessi di costruire e ai lottizzanti convenzionati, anche a tutti i piani urbanistici e agli accordi convenzionali, comunque denominati, stipulati tra privati e amministrazioni (cosiddetti “accordi complessi”, compresi gli accordi di programma) che prevedano l’esecuzione di opere destinate a confluire nel patrimonio pubblico. Con la sola eccezione di “accordi complessi” stipulati in origine in seguito a procedura di evidenza pubblica per la scelta del privato sottoscrittore dell’accordo, nel qual caso non è richiesta una gara di “secondo livello” per la scelta dell’esecutore delle opere.

L’opinione dell’Autorità appare condivisibile e non superabile nemmeno mediante la sostituzione di accordi bilaterali con atti unilaterali del privato che assume le obbligazioni convenzionali, quantomeno per l’equiparazione di questi atti alla disciplina contrattuale (articolo 1324 del Codice civile).

 

2. LA DISCPLINA DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il Codice dei contratti disciplina oggi le opere di urbanizzazione con tre norme:

-     l’articolo 32, comma 1, all’alinea apre con «Le norme del presente titolo … si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:» ([4]) per poi completare, alla lettera g), con «lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati … , che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo … del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 1150 del 1942»;  ([5])

-     l’articolo 122 (rubricato «Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia»), comma 8, secondo il quale «Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge n. 847 del 1964, correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l'articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.»;  ([6])

-     l’articolo 253, comma 8 (norma transitoria), secondo il quale «Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.».

 

Scendendo nel dettaglio e tralasciando la disciplina applicabile alle opere previste da convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente all’1 luglio 2006 (che alla data odierna rivestono un interesse trascurabile), i moduli operativi percorribili e che assumono rilievo ai fini delle problematiche sorte, sono sostanzialmente tre.

1)   le opere di urbanizzazione sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del Codice dei contratti selezionata dai lottizzanti mediante gara di evidenza pubblica indetta dagli stessi privati, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dallo stesso Codice;

2)   il Comune indice una gara di evidenza pubblica con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti; il lottizzante non riveste la qualità di promotore e corrisponde al Comune gli oneri sostenuti da quest’ultimo per l’esecuzione delle opere; i lavori sono eseguiti dall’aggiudicatario della gara d’appalto;

3)   il Comune indice una gara di evidenza pubblica con una delle procedure e uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti dopo aver riconosciuto al privato lottizzante la qualità di promotore; a questo punto vi sono due subordinate:

3.a)  il promotore non esercita il diritto di prelazione (rinunciandovi espressamente o mediante comportamenti concludenti); in tal caso i lavori sono eseguiti dall’aggiudicatario della gara d’appalto;

3.b)  il promotore esercita il diritto di prelazione (riconoscendo all’aggiudicatario una somma pari al 3 per cento dell’importo di aggiudicazione); in tal caso i lavori sono eseguiti dal promotore.

In disparte l’eccezione citata più oltre, il lottizzante può pertanto eseguire in proprio le opere di urbanizzazione solo nei casi di cui ai precedenti numeri 2) e 3), sub. 3.b), infatti:

·         nel caso 1) se il lottizzante indice la gara, gli è preclusa la partecipazione alla medesima, non potendosi ragionevolmente pensare che stazione appaltante e concorrente possano coincidere nel medesimo soggetto;

·         nel caso 2), seppur con notevoli incertezze sul punto, se il lottizzante è un operatore economico adeguatamente qualificato, non dovrebbe essergli preclusa la partecipazione alla gara indetta dal Comune in quanto non pare che, in assenza del diritto di prelazione, goda di una posizione privilegiata o comunque significativamente differenziata rispetto agli altri concorrenti;

·         nel caso 3), anche se il lottizzante è un operatore economico adeguatamente qualificato, se riveste la qualità di promotore gli è preclusa la partecipazione alla gara ancorché indetta dal Comune; sul punto basterebbe una considerazione metagiudirica: non è possibile “fare due parti nella stessa commedia” ; pertanto in questo caso egli può diventare esecutore solo esercitando il diritto di prelazione.

Ai tre moduli operativi descritti in precedenza se ne può aggiungere un quarto che, in realtà, costituisce una deroga o un’eccezione (ai principi generali di concorrenza): si tratta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore a 5.150.000 euro per le quali nulla è cambiato, essendo ancora possibile la loro esecuzione diretta da parte del privato, purché ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

a)   che il Comune, il quale ha sempre la facoltà di farle eseguire a propria cura (con relativa ripetizione a carico del privato delle somme spese), non intenda esercitare questa prerogativa;

b)   che l’esecutore (il privato stesso o l’operatore economico scelto liberamente dal privato), sia qualificato ai sensi dell’articolo 40 del Codice dei contratti in relazione alle categorie e alle classifiche dei lavori da eseguire.

Sulle conclusioni di cui sopra è stata avanzata da alcune parti un’ipotesi interpretativa diversa: l’articolo 32, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti si apre con la riserva per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, per cui non si comprende perché le opere di urbanizzazione secondaria di importo inferiore alla predetta soglia debbano essere soggette a gara pubblica. L’osservazione, a prima vista, parrebbe corretta ma, seguendo tale linea interpretativa non avrebbero ragion d’essere né l’articolo 122, comma 8, né l’articolo 253, comma 8. Infatti:

a)   la liberalizzazione prevista dall’articolo 122, comma 8, è riservata alle opere di urbanizzazione primaria (di importo sottosoglia), quindi non ha nulla a che vedere con le opere di urbanizzazione secondaria;

b)   l’articolo 253, comma 8 (irrilevante al fine che ci occupa la circostanza che tratti di convenzioni stipulate prima del 1° luglio 2006), sottrae le opere di urbanizzazione secondaria di importo sottosoglia:

b.1)  all’applicazione dell’articolo 32, comma 1, lettera g), ma esse ne sarebbero già sottratte se il predetto articolo 32 riguardasse solo le opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

b.2)  all’applicazione dell’articolo 122, comma 8, ma esse ne sono già sottratte in quanto quest’ultima norma riguarda solo le opere di urbanizzazione primaria (in buona sostanza dichiara inapplicabile una norma già inapplicabile in re ipsa in quanto relativa a diversa fattispecie).

Secondo quest’ultima lettura sarebbero inutiliter data le due norme di rinvio (e, in realtà, almeno in parte esse lo sono senz’altro, a causa di una tecnica normativa a dir poco stravagante) e rimarrebbe senza alcuna disciplina l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria sottosoglia. ([7])

Questa conclusione soccombe a fronte dell’articolo 121, comma 1, del Codice dei contratti, il quale afferma che a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni della parte II dello stesso Codice (quindi anche il problematico articolo 32), in quanto non derogate dagli articoli da 121 a 125. In buona sostanza l’articolo 122, comma 8, si configura come un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di procedure di evidenza pubblica, e non si sottrae ai canoni ermeneutici dell’articolo 14 delle preleggi, con applicazione limitata al caso disciplinato.

In conclusione si deve tornare alla tesi esposta all’inizio e sintetizzata nel seguente quadro riepilogativo:

 

data di stipula convenzione:

prima del 01/07/2006

a partire dal 01/07/2006 

di importo:  ([8])

< 5.150.000

= > 5.150.000

< 5.150.000

= > 5.150.000

primaria

esecuzione diretta

gara

esecuzione diretta ([9])

gara

secondaria

esecuzione diretta

gara

gara

gara

 

3. L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Risolta, forse, la questione dell’individuazione dell’operatore economico che deve eseguire le opere di urbanizzazione, sono necessarie alcune considerazioni sul contratto d’appalto, almeno sotto due profili:

a)   quale soggetto stipula il contratto d’appalto con l’esecutore;

b)   quali sono i contenuti del contratto che sono nella disponibilità delle parti.

 

3.1.   Opere eseguite direttamente dal privato

Ancora una volta si può trascurare l’eccezione delle opere di urbanizzazione primaria di importo sottosoglia la cui esecuzione, se non avocata dal Comune nell’esercizio delle proprie prerogative in sede convenzionale, è rimessa liberamente al privato il quale, come già detto può:

1)   eseguirle direttamente se qualificato ai sensi dell’articolo 40 del Codice dei contratti;

2)   farle eseguire da una o più imprese, liberamente scelte, qualificate in relazione alle opere o alla parte di opere affidate, sulla base di un contratto d’appalto sottratto a qualunque disposizione relativa ai lavori pubblici e il cui contenuto può essere liberamente determinato dalle parti ai sensi degli articoli 1322 e 1323 del codice civile.

Ovviamente il privato può anche stabilire che parte delle opere siano eseguite direttamente e parte siano affidate a terzi, così come in ambedue i casi potrà avvalersi del subappalto, così come disciplinato dagli articoli 1656 e 1670 del codice civile, senza che assuma rilievo l’articolo 118 del Codice dei contratti.

Nemmeno il collaudo delle opere è soggetto alla normativa pubblica sul punto, bensì è disciplinato esclusivamente dalla convenzione urbanistica (seppure con alcune ovvie garanzie che possono essere, per analogia, estrapolate dalle norme regolamentari in materia di lavori pubblici).

 

3.2.   Opere affidate in seguito a gara indetta dai privati

Nel caso in cui sia previsto che l’operatore economico privato indica la gara di evidenza pubblica per l’affidamento delle opere di urbanizzazione, l’articolo 32, comma 2, del Codice dei contratti sottrae alle norme sui lavori pubblici il rapporto contrattuale tra operatore economico privato “committente” e aggiudicatario dei lavori.

 La disciplina pubblicistica è applicabile solo in relazione alla fase di scelta del contraente, in sostanza dall’indizione della gara all’aggiudicazione, per poi essere applicabile solo al collaudo tecnico-amministrativo finale.

Non sono nella disponibilità del privato, quindi, le norme sulla qualificazione (ad esempio le categorie e classifiche S.O.A.), sui raggruppamenti temporanei, sull’obbligo di qualificazione e conseguente divieto di subappalto delle opere cosiddette super specializzate (articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti), sulle modalità di pubblicazione, sui termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, sul rispetto della parità di condizioni dei concorrenti, sulle cause di esclusione (articolo 38 del Codice dei contratti), sulla pubblicità delle sedute per l’esame delle offerte, sulla gestione delle anomalie  e ogni altra condizione direttamente connessa alla procedura di gara.

Non sono nella disponibilità delle parti le disposizioni in materia di sicurezza (articoli 88 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008), ma questo solo in quanto si tratta di disciplina obbligatoria anche per i lavori privati.

Dopo la gara, se il contenuto contrattuale è libero, è ovviamente libero anche il contenuto del Capitolato speciale d’appalto. Il privato potrà pertanto definire liberamente l’importo e le modalità della cauzione definitiva, delle assicurazioni, dei pagamenti e relativi ritardi, degli interessi di mora, i doveri da rispettare in cantiere, i limiti o i divieti al subappalto (salvo il già detto articolo 37, comma 11), i criteri di contabilità dei lavori, il ricorso all’arbitrato (ora vietato alle amministrazioni pubbliche), le cause di risoluzione del contratto  ecc.  Tuttavia le cose non sono così semplici.

3.2.1. La disciplina di gara

La gara indetta e gestita dal privato comporta più di una complicazione pratica: la scelta dei locali dove consegnare le offerte e svolgere la gara, dei soggetti che compongono il seggio di gara, le modalità di verbalizzazione  sono solo alcuni aspetti lasciati senza copertura normativa. ([10])

Né il privato né i soggetti da lui incaricati sono pubblici ufficiali e vi è qualche difficoltà anche a definirli incaricati di pubblico servizio (articolo 358 del codice penale), che appare l’unico modo per garantire alla procedura una qualche tutela in ordine alla correttezza delle operazioni di gara.

Potrebbe essere interessante, per non far sorgere sospetti fuori luogo, che anche se la gara è indetta e gestita dal privato, sia il protocollo del Comune ha fornire il recapito delle offerte, i locali di celebrazione della gara e almeno un componente del seggio. Quest’ultimo anche per supplire ala carenza di esperienza del privato in materia di procedure di gara.

Nel caso, fortemente possibile,  il Comune sia indisponibile, il  privato deve attrezzarsi in modo da garantire comunque il regolare svolgimento della gara. Non si esclude, per gare di notevole importanza, che il recapito delle offerte e la gestione della gara sia affidata all’assistenza di un notaio.

La giurisdizione in sede di contenzioso sulla procedura di affidamento è in capo al Giudice amministrativo, trattandosi di materia riconducibile all’articolo 23-bis della legge n.1034 del 1971 e all’articolo 33, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 80 del 1998.

3.2.2. La disciplina contrattuale

Si è parlato di libertà contrattuale; tuttavia tale libertà potrebbe essere utilizzata al fine di scoraggiare la partecipazione o addirittura ad impedirla. Basti pensare, ad esempio, alla previsione di una cauzione definitiva in misura esorbitante e prestata solo mediante numerario, oppure ad un pagamento unico a collaudo definitivo (o a due anni dal collaudo) o a penali sproporzionate. Per importi inferiori ad un milione di euro, in caso di gara deserta la modalità di affidamento transiterebbe nella procedura negoziata senza bando e con invito limitato a tre operatori, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti. Più difficile la previsione di prezzi non remunerativi o palesemente “in perdita”, dal momento che questo appare un aspetto tutelato dall’articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti.

Si ritiene pertanto che debba essere individuato un corretto equilibrio nel contemperamento dell’interesse del privato alla libertà contrattuale contrapposto all’interesse pubblico della concorrenza. Equilibrio che non consente al privato di introdurre clausole tali da espellere l’opera dal mercato; spetterà al Comune, che deve provvedere alla verifica del progetto e alla sua approvazione, garantire che il privato non abusi della libertà contrattuale.

 

3.3.   Opere eseguite a cura del Comune

Nel caso in cui le opere siano eseguite a cura del Comune, in seguito a gara di evidenza pubblica indetta da quest’ultimo, non paiono esservi dubbi che il contratto d’appalto è stipulato direttamente dal Comune stesso con l’aggiudicatario della gara. Tutti i rapporti contrattuali sono incardinati sul Codice dei contratti e sul regolamento generale di attuazione, nonché, ove non sia diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto, sul Capitolato generale dei lavori pubblici.

In buona sostanza si tratta in tutto e per tutto di un contratto d’appalto di lavori pubblici così come ormai ben noto in tutti i suoi aspetti. Tale condizione si verifica sia quando il Comune non abbia previsto che il privato assuma la qualità di promotore, sia quando il promotore, per ragioni diverse, non eserciti il diritto di prelazione.

Il contratto è dunque stipulato direttamente tra il Comune e l’esecutore aggiudicatario, mentre i rapporti tra lo stesso Comune è il lottizzante non promotore sono disciplinati esclusivamente dalla convenzione urbanistica.

3.3.1. I patti convenzionali

Particolare attenzione va posta nella convenzione, dove devono essere regolati anche i rapporti economici tra il Comune e il privato; quest’ultimo infatti deve rimborsare (rectius: anticipare) al Comune le spese che questo deve sostenere per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. Aspetti da regolamentare sono:

a)   le garanzie da prestare devono coprire l’intero onere economico relativo all’esecuzione dell’opera (comprensivo anche delle spese accessorie quali direzione lavori e collaudo) maggiorato dell’IVA.

b)   le modalità di riduzione delle garanzie di cui alla lettera a), dal momento che è corretto individuarle “a scalare”, ovvero riducibili man mano che sono effettuati i pagamenti a favore del Comune;

c)   le modalità dei pagamenti delle somme, contemperando l’esigenza di non creare danno erariale all’ente con quella di non gravare con obblighi eccessivi il privato lottizzante;

d)   i pagamenti delle somme, con la disciplina delle eventuali varianti e perizie suppletive;

e)   a chi spettano gli eventuali risparmi (ribasso di gara, varianti riduttive o risultanze contabili per difetto);

f)   la cronologia dell’esecuzione, che se è facile da definire in progetti “ordinari”, deve rispondere anche alle esigenze di programmazione e di attuazione progressiva degli interventi urbanistici da parte del privato che, per ambiti estesi, in genere procede all’attuazione per lotti anche distribuiti in un arco di tempo pluriennale;

g)   le conseguenze al verificarsi di cause di forza maggiore, sia sotto il profilo delle variazioni economiche di cui alla lettera d), che sotto il profilo dei termini di esecuzione di cui alla lettera f);

h)   la gestione dei livelli progettuali (si veda il successivo paragrafo 4.2).

Le condizioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere risolte semplicemente convenendo che la ripetizione delle somme riguarderà l’intero quadro economico  delle opere di urbanizzazione, restando insensibile ad aumenti o risparmi (ferme restando la ricostruzione e l’imputazione delle responsabilità secondo gli ordinari criteri civilistici in caso di errori od omissioni progettuali o di errori nell’esecuzione, rimedi o rifacimenti ai difetti riscontrati ecc.).

Gli inconvenienti di cui alla lettera f) possono essere attenuati appaltando le opere di urbanizzazione per lotti o con opzioni di ripetizione (nel rispetto del divieto di frazionamento) ma, in questi casi, il privato deve farsi carico degli adeguamenti dei prezzi di cui all’articolo 133, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti.

3.3.2. Il subentro del privato nel contratto d’appalto del lavoro pubblico

Non si può escludere che, una volta espletata la gara da parte del Comune, il privato lottizzante possa subentrare allo stesso Comune nella stipula del contratto con l’aggiudicatario. Tale subentro potrebbe avvenire anche dopo la stipula del contratto in qualunque momento della sua esecuzione. Una previsione in tal senso nella convenziona urbanistica (per la regolazione del rapporti tra Comune e privato lottizzante) e negli atti di gara (per la regolazione dei rapporti tra Comune e aggiudicatario) sarebbe idonea allo scopo di permettere tale subentro. Ovviamente in tal caso il contratto conserverebbe immutate tutte le clausole, così come incardinate in origine nella normativa legislativa e regolamentare dei lavori pubblici. Una simile soluzione consentirebbe di superare due problemi:

a)   la semplificazione dei rapporti economici tra lottizzante e Comune, dal momento che l’esecutore sarebbe pagato direttamente dal privato, per stati di avanzamento con saldo a collaudo, senza coinvolgere gli uffici finanziari del Comune né la Tesoreria comunale;

b)   la soluzione radicale della questione fiscale, dal momento che le fatture dell’esecutore, emesse contro il lottizzante, consentirebbero a quest’ultimo (che normalmente è un operatore economico) di detrarre l’IVA.

A completamento di tale disegno sarebbe opportuno che le garanzie convenzionali prestate dal lottizzante al Comune prevedano anche il pagamento dell’esecutore contrattualmente impegnato con il lottizzante, in caso di inadempimento di quest’ultimo; condizione non illogica dal momento che le garanzie sono prestate proprio per assicurare l’esecuzione delle obbligazioni convenzionali tra le quali rientra l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.

 

3.4.   Opere eseguibili dal promotore

Si è detto che il Comune può prevedere che il privato assuma la veste del promotore. L’ultimo periodo dell’articolo 32, comma 2, lettera g), del Codice dei contratti dispone che «il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore» e che «Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40  in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione», cioè l’attestazione S.O.A. adeguata per categorie e classifiche. Visto il nesso apparentemente indissolubile tra titolare (sostanzialmente il soggetto convenzionato) e promotore, ci si chiede se la procedura della gara con promotore sia applicabile solo nei casi in cui il lottizzante, o uno dei lottizzanti in caso di proprietà frazionate (che, come noto, danno luogo a responsabilità solidale in sede di convenzione) siano in possesso dei requisiti di qualificazione. Si ritiene che non sia necessario che il lottizzante sia in possesso dei requisiti di qualificazione ma sia sufficiente che egli ne disponga mediante l’istituto dell’avvalimento (articolo 49 del Codice di contratti e, con meno restrizioni, articoli 47, commi 2 e 3, e 48, commi 3 e 4, della direttiva 2004/18/CE), oppure che conferisca un adeguato mandato, con o senza rappresentanza ma irrevocabile, ([11]) ad un operatore economico qualificato, limitatamente all’esecuzione delle obbligazioni convenzionali relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione.

La gara è svolta con procedura di evidenza pubblica dando notizia nel bando dell’esistenza del promotore e della facoltà di quest’ultimo di esercitare il diritto di prelazione dietro pagamento, all’aggiudicatario, di un importo pari al 3 per cento del valore di aggiudicazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione medesima. E’ opportuno, dato il silenzio della norma, che la convenzione e gli atti di gara qualifichino il termine come perentorio, diversamente potrebbero esserci contestazioni in caso di esercizio della prelazione a termine decaduto senza una messa in mora da parte del’aggiudicatario o del Comune.

3.4.1. Esercizio del diritto di prelazione

Nel caso sia esercitato tempestivamente il diritto di prelazione il promotore potrà avviare ed eseguire direttamente le opere di urbanizzazione e i suoi rapporti con il Comune saranno regolati esclusivamente dalla convenzione urbanistica; il Comune può considerarsi estraneo alla fase di esecuzione (fatti salvi l’ordinaria sorveglianza e i collaudi in corso d’opera e finale). Il promotore non stipulerà alcun contratto con sé stesso. Anche qualora il promotore non coincida fisicamente con il lottizzante (in forza del contratto di avvalimento o di un atto di mandato come suggerito in precedenza), il Comune è estraneo ai rapporti tra i due soggetti privati, regolati esclusivamente dalle norme civilistiche.

3.4.2. Mancato esercizio del diritto di prelazione

Qualora non sia esercitato il diritto di prelazione, per rinuncia esplicita del promotore, per la decadenza del diritto causato da inadempimento nell’indennizzo all’aggiudicatario o per altro comportamento concludente dello stesso promotore, si possono verificare due casi, a seconda di quanto previsto convenzionalmente in precedenza:

a)   il contratto può essere stipulato direttamente dal lottizzante con l’aggiudicatario, estromettendo il Comune dall’esecuzione delle opere; in questo caso si ricade nella fattispecie descritta al paragrafo 3.2;

b)   il contratto può essere stipulato tra il Comune e l’aggiudicatario, con ripetizione delle somme in capo al lottizzante, in questo caso si ricade nella fattispecie descritta al paragrafo 3.3 con la possibilità dell’eventuale subentro del lottizzante di cui al paragrafo 3.3.3.

 

 

4. CRITICITA’ OPERATIVE

Tutti i moduli operativi descritti in precedenza presentano delle criticità (alcune delle quali, peraltro, erano già presente nella disciplina urbanistica previgente e sostanzialmente immutata rispetto al Codice dei contratti).

 

4.1.   Possibilità di appalti separati per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Qualora vi sia obbligo di gara sia per le opere di urbanizzazione primaria che per le opere di urbanizzazione secondaria, ci si chiede se sia possibile appaltarle separatamente. Sempre con le cautele del caso si ritiene che la risposta sia affermativa.

Si tratta di due tipologie di opere ontologicamente diverse. Peraltro è lo stesso Codice dei contratti a trattarle diversamente (seppure solo per importi sottosoglia). La gestione mediante due appalti separati non pare incorrere nel divieto di cui all’articolo 29, commi 4 e 11, del Codice dei contratti (cosiddetto frazionamento artificioso), potendo anche essere motivato con esigenze radicalmente diverse in termini di tempo: mentre le opere di urbanizzazione secondaria normalmente non interferiscono con l’attuazione dei piani urbanistici (nel senso che possono avere una loro autonomia), le opere di urbanizzazione primaria, con particolare riguardo alla viabilità e alle reti dei servizi, sono normalmente connesse all’andamento progressivo delle edificazioni private. In buona sostanza le opere di urbanizzazione primaria seguono, sotto il profilo temporale, un percorso che dovrebbe essere adattabile alle strategie di sviluppo del comparto del quale sono al servizio.

Se sono ammessi appalti separati non si può escludere che a ciascuna delle tipologie di opere di urbanizzazione possano essere applicati moduli operativi diversi (ad esempio prevedendo il promotore solo per le opere di urbanizzazione secondaria).

 

4.2.   La progettazione e le conseguenze sulla gara

Per l’esecuzione delle opere è necessario un progetto esecutivo e, qualunque sia la fattispecie ricorrente tra quelle illustrate in precedenza, tale progetto esecutivo dovrà sempre transitare dagli uffici tecnici comunali per la valutazione di congruità tecnico-economica ([12]) e per la verifica di conformità alla convenzione. Tuttavia le modalità e i tempi di redazione dei diversi livelli progettuali possono essere i più diversi, fermo restando che il progetto preliminare delle opere deve sempre accompagnare l’istanza di assenso al piano urbanistico attuativo (o al permesso di costruire convenzionato).

In caso di affidamento con gara indetta dal privato lottizzante o indetta dal Comune senza la previsione del ricorso all’istituto del promotore nulla è cambiato rispetto alla disciplina anteriore al Codice dei contratti. Il soggetto appaltante (privato o pubblico), può decidere di indire un appalto ordinario sulla base della progettazione esecutiva, ([13]) un appalto integrato sulla base del progetto definitivo (con progettazione esecutiva quale obbligo contrattuale dell’aggiudicatario) ([14]) o un appalto-concorso sulla base del progetto preliminare già disponibile (con progettazione definitiva fornita dai concorrenti alla gara e progettazione esecutiva quale obbligo contrattuale dell’aggiudicatario). ([15])

Il soggetto appaltante può anche decidere se ricorrere al criterio dell’offerta di solo prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 82 e 83 del Codice dei contratti; tuttavia il secondo criterio è di problematica applicazione nell’appalto ordinario di sola esecuzione, ed è obbligatorio in caso di appalto-concorso.

L’articolo 32 non tratta specificamente della progettazione e, al comma 2, lettera g), parla solo di progettazione preliminare da presentare da parte del promotore e, in questo caso, da porre a base della gara di evidenza pubblica.

Pertanto la gara indetta dal Comune previa individuazione del lottizzante come promotore avviene, di norma, sulla base del progetto preliminare e, conseguentemente, secondo il modello dell’appalto-concorso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti ([16]) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

4.3.   La tipicità delle opere di urbanizzazione e dei relativi oneri

La distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini fiscali, è ancora quella prevista dall’articolo 4, commi 1 ([17]) e 2, ([18]) della legge 29 settembre 1964, n. 847; la distinzione tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (e indirettamente tra le relative opere) è prevista dall’articolo 16, commi 7, 7-bis e 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, sostanzialmente corrispondente alle definizioni della legge del 1964.

In virtù della competenza legislativa concorrente in materia urbanistica la Regione Lombardia ha dettato le proprie definizioni con l’articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12 del 2005, introducendo le seguenti differenze:

a)   facendo rientrare tra le urbanizzazioni primarie le strade (quindi tutte le strade, senza distinzione, purché di competenza comunale), mentre le norme nazionali qualificano urbanizzazione primaria solo le strade residenziali, senza alcun riferimento né alle strade extraurbane né alle strade in comparti produttivi;

b)   facendo transitare i cimiteri dalle urbanizzazioni primarie alle secondarie;

c)   individuando tra le urbanizzazioni secondarie i presidi per la sicurezza pubblica.

Non rileva invece che le opere siano interne o esterne al comparto oggetto del piano attuativo; se funzionali alla sua urbanizzazione, è normale che siano poste a carico del privato lottizzante; una volta previste nella convenzione, dato il contenuto contrattuale di questa, la loro realizzazione diventa obbligatoria a prescindere da qualunque altra valutazione. ([19])

4.3.1. Le opere estranee alle urbanizzazioni

Accade che nelle convenzioni urbanistiche siano introdotte obbligazioni estranee alle opere di urbanizzazione, nei programmi complessi tale circostanza è la norma. Si tratta di obbligazioni (in genere opere ma spesso cessioni di aree, qualche volta anche servizi o prestazioni economiche diverse) il cui onere non è detraibile dal contributo connesso alle urbanizzazioni. Ad esempio il consolidamento dei suoli, la formazione di strade e svincoli destinati a confluire non nel patrimonio comunale bensì in quello provinciale o regionale, ([20]) la sistemazione di locali di ristoro di proprietà pubblica in ambito turistico, ([21]) opere riservate espressamente al Comune nel programma triennale di cui all’articolo 128 del Codice dei contratti (per queste ultime vige il divieto di scomputo ma non il divieto di accollarle ai privati lottizzanti).

Non trattandosi di opere di urbanizzazione non sono disciplinate dall’articolo 32, comma 2, lettera g), del Codice dei contratti, tuttavia la loro natura intrinseca e oggettiva di opere pubbliche pare sottrarle alla libertà in materia di esecuzione da parte del privato. Aderendo ad un orientamento dottrinale di gran lunga precedente al Codice dei contratti si può concludere che il loro affidamento non sfugga all’evidenza pubblica e, per ragioni di analogia (articolo 12, secondo comma della preleggi), vadano trattate come le opere di urbanizzazione. Il legislatore regionale lombardo si è timidamente accostato allo stesso orientamento con gli articoli 44, comma 2, e 46, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2005.

 

4.3.3. La confusione tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Un’altra questione tormentata è la possibilità di scomputare il costo delle opere di urbanizzazione dall’onerosità di contribuzione, senza distinzione di tipologia tra primarie e secondarie; in buona sostanza se possano essere detratti dagli oneri di urbanizzazione secondaria i costi delle opere di urbanizzazione primaria eccedenti gli oneri corrispondenti a queste ultime o viceversa.

La giurisprudenza ha sempre dato una risposta affermativa alla possibilità di fondere e confondere, ai fini dello scomputo, le opere e gli oneri sia primari che secondari, sulla base della loro indifferenza nell’articolo 11, primo comma, della legge n. 10 del 1977 e poi dell’articolo 16, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. ([22])

Questo principio non poteva trovare applicazione solo se derogato dalla convenzione urbanistica: una volta che questa stabilisse di non scomputare una delle due tipologie di opere, è evidente che tale clausola derogatoria era efficace e il contributo corrispondente alla tipologia di opera non oggetto di esecuzione andava versato.

Qualche dubbio è ora ingenerato dall’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005, che dispone che «ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza». La parola “distintamente” sembra far presumere il venire meno del principio di confusione descritto all’inizio, confortato da trent’anni di giurisprudenza univoca e costante e che non incontra ostacoli nell’articolo 45, comma 1, secondo periodo, della stessa legge regionale. Tuttavia tale dubbio doveva sussistere anche in vigenza dell’articolo 12, comma 1, lettera b), dell’abrogata legge regionale n. 60 del 1977, il cui testo è riprodotto esattamente nella norma del 2005, e tale circostanza non è mai stata in grado di orientare diversamente  la giurisprudenza amministrativa.

4.3.4. L’affidamento indiretto ovvero la superfluità della gara di secondo livello

Dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 2 aprile 2008, di cui si è accennato al paragrafo 1, si ricava un principio interessante: qualora l’attuazione di un programma complesso (ma alla stessa stregua si può dire per i piani particolareggiati o gli altri piani di sviluppo urbano, comunque denominati, di iniziativa pubblica) sia affidata con procedura concorsuale per la ricerca del soggetto attuatore che includa, al proprio interno (direttamente, come socio operativo o mediante associazione) l’esecutore delle opere debitamente qualificato, si prescinde dalla gara di secondo livello per la scelta dell’esecutore del lavoro pubblico, in quanto non solo vi è stata a monte una gara di evidenza pubblica (condizione di per sé non sufficiente) ma tale gara era finalizzata anche (si sottolinea “anche”) all’individuazione dell’esecutore delle opere.

Tale principio non è applicabile se l’operatore che si aggiudica l’attuazione del programma complesso non sia un esecutore qualificato ai sensi dell’articolo 40 del Codice dei contratti e, in questo caso, a lui è posto in capo l’obbligo della procedura pubblica per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (e delle altre opere con destinazione pubblica previste convenzionalmente) secondo la disciplina prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera g), del Codice dei contratti.


 

 

 

Allegato: schema dei modelli operativi

 

 



[1]   Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 12 luglio 2001, causa C-399/98.

[2]   Ora Direttiva del Consiglio 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE.

[3]   Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129 (Governo della Repubblica vs. Regione Lombardia)

[4]   Quindi euro 5.150.000 per i lavori ed euro 206.000 per le forniture e i servizi.

[5]   Si vedranno nel seguito le modalità di applicazione della norma.

[6]   L’ultimo periodo è stato aggiunto dal decreto legislativo n. 113 del 2007.

[7]   Oppure, al massimo, soggette ai principi generali di cui all’articolo 27 del Codice dei contratti, che pare configurarsi come “norma di chiusura” per l’affidamento di contratti residuali non altrimenti disciplinati.

[8]   L’importo è ridotto a 5.150.000 euro dal 1° gennaio 2008 in applicazione del regolamento CE 4 dicembre 2007, n. 1422.

[9]   Con trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte dei conti a partire dal 1° agosto 2007.

[10] Anche se non trova applicazione l’articolo 78, comma 2, del Codice, si dovrà pur lasciare prova scritta del percorso procedurale che ha portato all’aggiudicazione.

[11] Articoli 1704, 1705 e 1723 del Codice civile; i dettagli del contratto di mandato saranno definiti volta per volta a seconda dei casi.

[12] Per la Lombardia si veda l’articolo 44, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005.

[13] Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti.

[14] Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, già articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 109 del 1994 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale).

[15] Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, mutuato in parte dall’articolo 20, comma 4, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994 (che prevedeva la progettazione esecutiva fornita dai concorrenti in sede di gara, applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale).

[16] Parte della dottrina chiama questo modello “appalto integrato complesso” o “nuovo appalto integrato”; riteniamo preferibile conservare la vecchia denominazione di “appalto-concorso”, che è l’istituto di fatto sostituito, come del resto si è espresso il Consiglio di stato nel proprio parere al decreto legislativo.

[17] Integrato dall’articolo 26-bis del decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990, che include tra le urbanizzazioni primarie gli impianti cimiteriali.

[18] Interpretato dall’articolo 266, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha equiparato alle urbanizzazioni secondarie le opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi.

[19] T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 25 luglio 2005, n. 784.

[20] Consiglio di Stato, sezione IV, 28 luglio 2005, n. 4014.

[21] T.A.R. Lombardia, Milano, sezione II, 4 dicembre 2007, n. 6541.

[22] Ex multis: Consiglio di Stato, sezione V, 4 dicembre 1989, n. 806; 12 ottobre 1990, n. 716; 21 giugno 1994, n. 716; T.A.R. Lombardia, Milano, sezione II, n. 1832 del 1996.