SAGGIO
DEGLI INTERESSI LEGALI - LEGGE 23/12/1996 N. 662
A)
Interessi legali
Dal
1º gennaio 1997 il saggio degli interessi legali diminuisce dal 10% al 5%, per
effetto dell'art. 2 della legge 23/12/1996 n. 662, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28/12/1996 (Supplemento ordinario n. 233).
Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto
del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato
per l'anno successivo
B)
Interessi convenzionali
Gli
interessi possono essere convenzionali, quando risultano fissati dalla volontà
delle parti nel titolo costitutivo dell'obbligazione. La determinazione di un
tasso di interesse superiore a quello legale (5%) deve risultare per iscritto,
altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.
C)
Interessi legali e di mora per ritardi nel pagamento acconti e rata di saldo -
Artt. 35 e 36 Capitolato Generale Opere Pubbliche
Gli
interessi legali dovuti dall'Ente appaltante per ritardati pagamenti e per
ritardata contabilizzazione rate di acconto o rata di saldo, di cui agli
articoli 35 e 36 del D.P.R. 16/7/1962 N. 1063 (Capitolato Generale d'Appalto),
sono diminuiti dal 10% al 5%, a decorrere dal 1º gennaio 1997.
D)
Locazioni - deposito cauzionale
L'art.
11 della legge 392/78 prevede la corresponsione annuale al conduttore degli
interessi legali sul deposito cauzionale che saranno ora pari al 5%.
Si
fa peraltro presente che il deposito cauzionale di cui al citato art. 11 della
legge 392/78 è una delle forme nelle quali può essere richiesta la garanzia
delle obbligazioni del conduttore.
E)
Locazioni - Riparazioni straordinarie
L'art.
23 prevede l'integrazione del canone con un aumento non superiore all'interesse
legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati per eseguire
riparazioni straordinarie.