SICUREZZA SUL
LAVORO - ESTESO IL POTERE DI VIGILANZA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO- D.P.C.M.
14/10/1997 Nº 412
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1º dicembre 1997, n. 280 è pubblicato
il D.P.C.M. di cui all'oggetto dal titolo “Regolamento recante l'individuazione
delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le
quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del
lavoro delle direzioni provinciali del lavoro”.
Sostanzialmente le attività lavorative per le quali l'ispettorato
del lavoro ritorna a svolgere l'attività di vigilanza sono quelle del settore
delle costruzioni e tale vigilanza dovrà essere condotta onde evitare
sovrapposizione di interventi con le aziende sanitarie locali.
Dalla lettura del provvedimento (vedi quinto capoverso della
premessa) è deducibile che gli interventi dell'ispettorato del lavoro, ancorché
finalizzati alla sicurezza sul lavoro, saranno sempre abbinati a controlli
sulla regolarità dei rapporti di lavoro riscontrati nei cantieri.
Si pubblica qui di seguito il testo del D.P.C.M. in parola.
Dpcm 14 ottobre 1997, n. 412 (G.U. 1º dicembre 1997, n. 280)
Oggetto:
Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, per i quali l'attività di vigilanza può essere
esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle Direzioni provinciali del Lavoro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il quale prevede l'individuazione delle attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di
vigilanza può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle
Direzioni provinciali del lavoro;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravità;
Considerata la peculiarità delle condizioni di lavoro e la
incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità delle
conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonché la frequenza dei rapporti di
lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di
sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in
sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli Infortuni e l'igiene del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Sulla proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale
e della sanità;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le
quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di
ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro sono:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile
e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in
sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi:
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa informazione
al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di
evitare sovrapposizione di interventi.