INPS - CONTRIBUZIONE CIG PER IMPIEGATI -
DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE PER L’ANNO 2003
L’INPS, al
fine di consentire l’individuazione delle imprese che hanno diritto
all’applicazione della aliquota contributiva C.I.G. nella misura ridotta
dell’1,90% per i dipendenti impiegati, richiede una dichiarazione di
responsabilità da presentarsi entro il mese di gennaio da parte delle
aziende che hanno avuto in forza nel corso dell’anno precedente, un numero
medio di lavoratori inferiore o pari a 50. Pertanto le imprese interessate
all’applicazione della contribuzione nella citata misura dell’1,90%, devono presentare all’INPS, entro la precitata
scadenza, una dichiarazione di responsabilità che può essere redatta secondo lo
schema allegato. Il limite numerico dei 50 dipendenti è determinato, con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di
dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per i criteri
di computo dei dipendenti ai fini del contributo ridotto dell’1,90% si rinvia
alle istruzioni contenute nell’allegato alla presente.
Raccomandata
A.R.
Spett.le
Sede INPS di
…………………………
Via ……………………… n. ………
…………………………….
Matricola
aziendale (1) ……………………..
Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante (2) della ditta ……………………………… con sede in …………………………….
Via …………………. n. ….. tel. ………………… dichiara, sotto la propria responsabilità, che
nell’anno (3) ……………….. il numero medio di dipendenti è stato di ……………….. (4).
Quanto sopra si dichiara per
gli effetti e ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 20 maggio 1975 n.164, ai
fini della determinazione delle aliquote dei contributi dovuti alla C.I.G per
gli impiegati ed i quadri dell’industria.
……………………….,
lì …………………..
(1) La matricola aziendale è quella indicata sul modulo
di denuncia (Mod. D.M.10).
(2) Cancellare l’ipotesi che non ricorre.
(3) Anno precedente a quello della dichiarazione.
(4)
Nel numero dei
dipendenti devono essere inclusi tutti i lavoratori in forza che prestano la
loro opera con vincolo di subordinazione, ivi compresi quelli per i quali non è
dovuto il contributo per la Cassa integrazione guadagni: sono quindi da
computare anche i lavoratori con qualifica di dirigente. Il lavoratore assente
(es. per servizio militare, per gravidanza e puerperio) è escluso dal computo
dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro
lavoratore (ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto). Sono da
escludere i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, gli
apprendisti nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento in base
all’art.20, comma 4, legge n.223/91.