IRPEF - MODIFICHE
CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2003 - ART. 2 LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - PRIMI
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 2 della legge n.
289/2002 (Legge Finanziaria 2003), pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, ha introdotto il primo modulo della riforma
del sistema fiscale statale.
Con questo primo modulo
viene nella sostanza ridisegnato il complesso sistema di regole per la
determinazione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La riforma, in vigore dal
1° gennaio 2003, interessa i
sostituti d’imposta sia per i redditi da lavoro dipendente, sia per quelli ad
essi assimilati e tra questi, in particolare, per le collaborazioni coordinate
e continuative.
L’Agenzia delle Entrate con
circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 ha fornito i primi chiarimenti operativi
in ordine agli adempimenti cui i sostituti d’imposta dovranno attenersi a far
data dal 1° gennaio 2003.
Di seguito si illustrano,
alla luce delle citate istruzioni ministeriali, le modifiche apportate
dall’art. 2 della legge n. 289/02 in materia IRPEF per i profili di esclusiva
attinenza alle due categorie reddituali sopra indicate.
Le principali novità
attengono:
1)
una nuova modalità di
determinazione della base imponibile;
2)
la previsione di una
nuova deduzione dal reddito (c.d. “no-tax area”) mediante
l’introduzione di un apposito articolo (art. 10-bis) al Testo Unico Imposte sui
Redditi (c.d. TUIR), al fine di realizzare una progressività dell’imposizione
IRPEF tale da bilanciare la contemporanea rimodulazione della scala di aliquote
dell’IRPEF medesima;
3)
la revisione degli
scaglioni progressivi di reddito e delle relative aliquote;
4)
la modifica delle
"altre detrazioni" d’imposta, di cui all’art. 13 del D.P.R. n.
917/1986;
5)
la previsione di una
"clausola di salvaguardia";
6)
l’irrilevanza della no-tax
area per le addizionali IRPEF, e conseguentemente alla sussistenza di
due distinti imponibili, l’uno, per l’ IRPEF, che teoricamente è ridotto
dall’area esclusa dal prelievo, e l’altro, per le addizionali, al quale la
deduzione in parola non si applica.
1) LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
L’articolo 2, comma 1,
lettera a) della legge in commento, apporta modifiche all’articolo 3 del TUIR,
relativo alla base imponibile.
L’articolo 3 del TUIR, nella
nuova formulazione, stabilisce che l’imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del
TUIR (che normalmente il dipendente non comunica al datore di lavoro in quanto
trattasi di oneri che ricorrono in ipotesi residuali) e della deduzione di cui
all’art. 10-bis del medesimo TUIR per assicurare la progressività, le aliquote
corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.
E’ previsto, quindi, che ai
fini dell’applicazione dell’imposta, dal 1° gennaio 2003, si deve tenere conto non solo degli oneri
deducibili di cui all’art. 10, ma anche della nuova deduzione introdotta
dall’art. 10-bis.
2)
NUOVA
DEDUZIONE ART. 10-BIS TUIR (C.D. “NO-TAX AREA”)
L’art. 2, comma 1, lettera
b), della legge n. 289/02, individua un livello minimo di imponibile che è
escluso dall’imposizione fiscale e che varia in funzione della natura e
dell’ammontare del reddito mediante l’introduzione di un’apposita deduzione dal
reddito.
La funzione di questa
deduzione, cosiddetta no-tax area, è quella di assicurare la
progressività dell’imposta. Tecnicamente dopo l’articolo 10 del TUIR, è stato
inserito un nuovo articolo, il 10-bis, che prevede una:
a)
deduzione
base, uguale per tutti i contribuenti,
pari a 3.000 euro annui. La deduzione in parola non deve essere ragguagliata
al periodo di lavoro dell’anno;
b)
deduzione
aggiuntiva, di ammontare diverso a
seconda del tipo di reddito. In particolare, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono:
-
redditi di lavoro
dipendente o redditi da collaborazione coordinata e continuativa (reddito
assimilato ex art. 47, comma 1, lett. c-bis), la deduzione in esame è
pari a 4.500 euro annui, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno.
Pertanto, per le tipologie reddituali in parola la no-tax area è pari a
7.500 euro (3.000 + 4.500);
-
redditi derivanti dalle
pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate, la deduzione
aggiuntiva è pari a 4.000 euro, da rapportare al periodo di pensione nell’anno;
-
redditi di lavoro
autonomo o redditi di impresa minore, la deduzione aggiuntiva è pari a 1.500
euro, non soggetti a riproporzionamento in relazione al periodo di lavoro
nell’anno.
La norma espressamente
prevede che le deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro alternative.
L’Agenzia delle Entrate con
la circolare n. 2/E, ha chiarito che se alla formazione del reddito complessivo
concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà fruire della
deduzione a lui più favorevole.
In particolare, le deduzioni
aggiuntive spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e
i redditi da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro
o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel periodo
di durata del rapporto intrattenuto.
Nel caso di rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un trattamento pensionistico, e che quindi percepisce, con riferimento a periodi contemporanei, redditi di lavoro e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non potranno in nessun caso essere cumulate e pertanto il dipendente potrà beneficiare solo di una di esse.
La deduzione complessiva
(somma della deduzione base e di quella aggiuntiva) costituisce l’importo teorico
della deduzione che spetta in concreto in misura decrescente al crescere
del livello di reddito complessivo imponibile prodotto dal contribuente.
Più precisamente il comma 5
dell’art. 10-bis del TUIR prevede che per stabilire la quota concretamente
spettante occorre applicare la seguente formula:
26.000 euro + OD + DT – RC – CI
26.000 euro
Dove:
26.000 euro = Ammontare
predefinito di riferimento per l’anno 2003;
OD = Oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR (che normalmente il dipendente non comunica al datore di lavoro in quanto trattasi di oneri che ricorrono in ipotesi residuali);
DT = Deduzioni teoriche di cui all’art. 10-bis
TUIR (7.500 euro annui per redditi da lavoro dipendente e
per redditi da collaborazione coordinata e continuativa);
RC = Reddito complessivo del
contribuente;
CI = Credito d’imposta sugli utili di cui all’art. 14 TUIR (si tratta in particolare, tra gli altri, dei dividendi sulle azioni).
Se il quoziente del rapporto
è:
-
maggiore o uguale a
1: la deduzione compete per intero;
-
minore di 1: la deduzione effettivamente spettante si ottiene
moltiplicando l’ammontare della deduzione teoricamente spettante (per redditi
da lavoro dipendente e per redditi ad essi assimilati, 7.500 euro) per il
risultato della formula, utilizzando solamente le prime quattro cifre decimali
adottando il meccanismo del troncamento, come precisato dall’Agenzia delle
Entrate;
-
zero o minore di
zero: la deduzione non compete.
A maggior chiarimento, valga
il seguente esempio.
Lavoratore dipendente con reddito
complessivo di 18.000 euro
(senza oneri deducibili,
senza crediti d’imposta)
(26.000 + 7.500 – 18.000) :
26.000 = 0,596154 troncato a 0,5961
7.500 X 0,5961 = 4.470,75
euro (deduzione annua spettante)
In caso di rapporto di
lavoro a tempo determinato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione teorica spettante (formata, per
i lavoratori dipendenti e assimilati, dalla somma di 3.000 e 4.500 euro) va
rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro.
Peraltro, considerato che
l’art. 10-bis TUIR attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro, a
prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il dipendente potrà fruire
della parte di deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi
ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.
Se si suppone un contratto di lavoro della durata di
quattro mesi, dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2003, la deduzione teorica
spettante sarà uguale a 2.465,75, costituita dalla somma di:
3.000 : 365 x 120 = 986,30 +
4.500 : 365 x 120 = 1.479,45
=
Totale 2.465,75 euro
Ipotizzando una retribuzione
imponibile fiscale mensile di 1.500 euro, si avrà:
Calcolo della deduzione per
assicurare la progressività dell’imposta:
(26.000 + 2.465,75 – (1.500
X 4)) : 26.000 = 0,864067 troncato a 0,8640
2.465,75 X 0,8640 = 2.130,40
euro
2.130,40 : 4 = 532,60 euro
(deduzione mensile spettante)
3) LE NUOVE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO
L’art. 2, comma 1, lett. c)
della legge n. 289/02, rimodula gli scaglioni di reddito, che comunque restano
cinque, e le relative aliquote, sostituendo il comma 1 dell’art. 11 TUIR.
Le nuove misure sono
riportate nella seguente tabella.
Scaglione
di reddito |
Aliquota |
Importo degli |
Ragguaglio |
|||||||
|
|
|
|
% |
scaglioni annui |
a mese |
||||
|
|
fino ad
euro |
15.000 |
23 |
su euro |
15.000 |
euro |
1.250,00 |
||
oltre euro |
15.000 |
fino ad
euro |
29.000 |
29 |
sui
successivi euro |
14.000 |
euro |
1.166,67 |
||
oltre euro |
29.000 |
fino ad
euro |
32.600 |
31 |
sui
successivi euro |
3.600 |
euro |
300,00 |
||
oltre euro |
32.600 |
fino ad
euro |
70.000 |
39 |
sui
successivi euro |
37.400 |
euro |
3.116,67 |
||
oltre euro |
70.000 |
|
|
45 |
|
|
|
|
||
Le aliquote sono applicate sul
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR
nonché della nuova deduzione (no-tax area) di cui all’art. 10-bis
TUIR.
4) LE "ALTRE DETRAZIONI" D’IMPOSTA EX ART. 13
TUIR
L’articolo 2, comma 1, lettera
d) della legge in commento sostituisce l’articolo 13 del TUIR, concernente le
altre detrazioni dall’imposta lorda.
Il legislatore ha previsto,
nell’articolo in esame, distinte misure di riduzioni dell’imposta lorda per tre
tipologie di contribuenti:
-
dipendenti e produttori
di redditi assimilati;
-
pensionati;
-
esercenti arti e
professioni o imprese in contabilità semplificata.
Nella tabella che segue sono riportate le detrazioni che si applicano nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, tra cui quelli da collaborazione coordinata e continuativa, o entrambi.
Reddito
di riferimento |
Importo
annuo detrazione |
|
|
fino a 27.000 euro |
0 |
oltre 27.000 euro |
fino a 29.500 euro |
130 euro |
oltre 29.500 euro |
fino a 36.500 euro |
235 euro |
oltre 36.500 euro |
fino a 41.500 euro |
180 euro |
oltre 41.500 euro |
fino a 46.700 euro |
130 euro |
oltre 46.700 euro |
fino a 52.000 euro |
25 euro |
oltre 52.000 euro |
|
0 |
Le detrazioni di cui sopra
si applicano, come risulta dalla tabella, ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori coordinati e continuativi che possiedono un reddito complessivo superiore
a 27.000 euro e non superiore a 52.000 euro, e che dichiarino di avervi
diritto. Rispetto alla precedente versione della norma, la nuova
detrazione, pertanto, è rapportata non più alle fasce di reddito di lavoro
dipendente, bensì a fasce di reddito complessivo e non è più da
ragguagliare al periodo di lavoro nell’anno.
Conseguentemente, compete al
lavoratore (dipendente o collaboratore coordinato e continuativo), nelle
diverse misure indicate nella tabella sopra riportata, alla condizione che il suo
reddito complessivo:
a)
sia oltre
i 27.000 euro e fino a 52.000 euro;
b)
sia
composto anche da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (collaborazioni
coordinate e continuative),
e a prescindere dal numero
dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta
considerato.
La nuova detrazione in
parola sostituisce quelle previste fino al 31.12.2002 dal vecchio testo
dell’art. 13 TUIR.
5) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’art. 2, comma 3, della legge
n. 289/02 consente che, in sede di dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta
sul reddito complessivo sia calcolata applicando le disposizioni vigenti per il
periodo d’imposta 2002, se più favorevoli.
6)
IRRILEVANZA
DELLA NO-TAX AREA PER LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
ALL’IRPEF
L’art. 2, comma 4,
stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionale e comunale
all’IRPEF, della deduzione di cui all’articolo 10-bis del TUIR, prevedendo che
la base imponibile delle addizionali all’IRPEF non è influenzata dalla
spettanza della deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del TUIR (ossia la no
tax-area)
7) ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Innanzitutto giova
evidenziare che nessuna modifica è stata apportata all’articolo 48 TUIR, e che
pertanto le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente e,
per il rinvio operato dall’art. 48-bis TUIR, anche per quello assimilato
derivante da collaborazione coordinata e continuativa, restano quelle già note.
Invece, l’articolo 2, comma
2, della legge n. 289/02, modifica l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973,
concernente le modalità per la determinazione della ritenuta a titolo di
acconto sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui al citato art.
48 TUIR, corrisposti in ciascun periodo di paga.
Secondo la nuova formulazione, la ritenuta deve essere operata dal datore di lavoro sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 48 del TUIR, esclusi le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Vanno ragguagliati al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del TUIR, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 del medesimo TUIR.
Sebbene ai sensi della
lettera b) del comma 2 dell’art. 23, il datore di lavoro, in sede di
effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive non deve applicare le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 e, come precisato dall’Agenzia delle
Entrate con la richiamata circolare, neppure la deduzione di cui all’art.
10-bis, tuttavia il medesimo datore di lavoro deve considerare le richiamate
mensilità aggiuntive nel reddito complessivamente erogato al dipendente in base
al quale calcolare l’importo spettante della deduzione ex art. 10-bis.
L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che la deduzione ex art. 10-bis TUIR deve essere autonomamente
riconosciuta dal sostituto sulla base dell’ammontare del reddito di lavoro
dipendente che lo stesso corrisponde, senza alcuna apposita e specifica
richiesta da parte del dipendente.
Tuttavia, il dipendente può
richiedere al sostituto di non applicare la deduzione in parola nelle ipotesi
in cui, ad esempio, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione
del reddito complessivo possa ragionevolmente presumere di avere diritto ad una
deduzione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.
Il sostituto deve
riconoscere la deduzione ex art. 10-bis TUIR, sin dal primo periodo di paga del
2003, fermo restando il fatto che in occasione del conguaglio di fine anno,
ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve effettuare il
ricalcolo della deduzione spettante.
Al fine di determinare la
ritenuta da operare sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga
occorre applicare le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
ragguagliando gli scaglioni annui di reddito al periodo di paga.
Il sostituto d’imposta deve,
in via preliminare, determinare la parte di deduzione ex art. 10-bis TUIR
spettante al dipendente.
A tal fine deve:
- determinare in via
preventiva l’ammontare delle somme e valori, fiscalmente imponibili secondo le
disposizioni di cui all’art. 48 TUIR, che corrisponderà nel periodo d’imposta,
comprendendo le mensilità aggiuntive e i compensi della stessa natura (per gli
impiegati: 13a, 14a ed eventuale 15a; per i
dipendenti operai: la percentuale CAPE del 18,50% e, naturalmente, il 4,95% per
i permessi individuali);
- sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dal sostituto d’imposta che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- calcolare l’importo della deduzione
ex art.10-bis TUIR, tenendo conto della formula precedentemente illustrata, che
si riporta:
26.000 euro
+ OD + DT – RC – CI X 7.500 euro
26.000 euro
Successivamente il sostituto deve ragguagliare ai singoli periodi di paga la deduzione annua calcolata.
L’importo in tal modo determinato deve essere dedotto dal reddito corrisposto nel singolo periodo di paga.
A questo punto il sostituto
deve:
a) applicare la ritenuta sulla base delle aliquote
progressive per scaglioni di reddito rapportati al periodo di paga;
b) applicare all’imposta così determinata le detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, anch’esse rapportate al periodo di paga.
Valga il seguente esempio,
formulato in relazione all’ipotesi di un dipendente a tempo indeterminato con
uno stipendio mensile di 2.000 euro (per 14 mensilità), assegno al coniuge di
500 euro mensili (pari a 6.000 euro annui) versato tramite il sostituto
d’imposta, e, quindi da escludere dal reddito complessivo di lavoro dipendente
ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera h).
Reddito di lavoro dipendente
imponibile fiscale annuo: 28.000 – 6.000 = 22.000 euro
Deduzione art.10-bis
spettante: 26.000 + 7500 - 22.000
X 7500 = 3.317,25 euro
26.000
Tale importo deve essere
ragguagliato al periodo di paga:
3.317,25 : 12 = 276,44 euro
(deduzione mensile spettante)
(il ragguaglio può essere
effettuato anche dividendo l’importo per 365 e moltiplicando il risultato per i
giorni di spettanza)
Reddito imponibile mensile:
1.500 - 276,44 = 1.223,56 euro
Calcolo dell’imposta:
1.223,56 X 23% = 150,50 euro
Il procedimento illustrato
deve essere seguito anche per determinare l’imposta relativa ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e
continuativi) sui quali si applica la deduzione di cui all’articolo 10-bis del
TUIR e sui redditi di pensione.
In ultimo la citata
circolare ministeriale prevede che date le difficoltà determinatesi dalle
modifiche apportate alla disciplina dell’IRPEF, che hanno generato una
situazione di obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma, non
verranno applicate sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che abbiano
commesso irregolarità nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di
gennaio e febbraio 2003.
Si fa riserva di pubblicare
sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo della presente circolare
contenente alcuni ulteriori approfondimenti in ordine alla materia trattata
nonché il testo della circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate.