INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2002/2003 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 17 febbraio 2003 devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 2002 (regolazione del premio) ed all'anno 2003 (anticipo rata premio).

Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2002

1) Presentazione della dichiarazione anno 2002

La dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 17 febbraio 2003. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della dichiarazione presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti, lunedì 17 febbraio 2003 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00, sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la sede del Collegio, che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.

A far data dall'autoliquidazione 2002/2003, la dichiarazione delle retribuzioni potrà essere presentata in alternativa al supporto cartaceo e magnetico, in via telematica. A tal fine le imprese interessate potranno accedere a tale funzione attraverso l'Area Aziende del sito internet dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it. Sezione"Punto Cliente". La trasmissione della dichiarazione in via telematica esonera i datori di lavoro dalla contestuale presentazione della relativa documentazione cartacea, che dovrà essere esibita solo su specifica richiesta dell'Istituto.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto magnetico od in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita al 16 marzo 2003, fermo restando il termine del 17 febbraio 2003 per il versamento del premio.

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2002 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito nuovo modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'INAIL.

La principale modifica apportata al nuovo modulo di denuncia, rispetto alla versione dello scorso anno, deriva dalla obbligatoria, ed ormai esclusiva, indicazione delle retribuzioni in euro.

Risultano prestampati: l'anno di riferimento, la sede INAIL che gestisce il rapporto con il Datore di Lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e il codice fiscale, i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste, le voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e la presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro per i quali il datore di lavoro gode dell'esenzione contributiva totale, quelle dei dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Infine in ordine alla compilazione delle sezioni relative alla indicazione delle quote di retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione le istruzioni dell’INAIL prevedono:

-         Sezione “Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti (campo b)”

In tale campo devono essere indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti da contribuzione riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella sezione in oggetto dovranno essere indicate, tra le altre tipologie previste, le quote di retribuzione (25%) relative ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese industriali ubicate nel centro nord.

-         Sezione”Dettaglio retribuzioni esenti al 100%”

In tale campo devono essere invece indicate le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia.

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Per effetto della normativa introdotta dal D.L.vo 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2002 è fissato nell'importo annuo di Euro 21.378,22 sino al 30 giugno 2002 e nell’importo annuo di Euro 21.957,00 dal 1° luglio 2002.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2002 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1 gennaio 2002 – 30 giugno 2002 nell'importo di euro 38,73, e per il periodo 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002 nell’importo di euro 39,41.

5) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai. (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti par-time per l'anno 2002, in euro 5,60 al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

6) Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

L'articolo 2 della legge n.266/2002 ha, come è noto, prorogato sino al 31 dicembre 2006 il beneficio contributivo in parola, subordinandone peraltro l'operatività all'approvazione di apposito decreto che deve essere emanato anno per anno.

Alla data di redazione della presente nota non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di cui trattasi per l’anno 2002. Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione non si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) nè sulla regolazione per l’anno 2002 nè relativamente alla rata anticipo premio 2003.

Si consigliano pertanto le imprese, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ANCE, di fruire della facoltà di rateizzare il premio dovuto all’INAIL e relativo all’autoliquidazione 2002/2003. Tale modalità di pagamento del premio consentirà di conguagliare la riduzione contributiva per l’anno 2002 con le rate successive alla prima, una volta emanato il decreto di proroga.

Circa le modalità operative da seguire per la rateizzazione del premio si rinvia al successivo punto a) della presente circolare.

7) Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale.

Si sottolinea, peraltro, che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto l'importo dell'Elemento Economico Territoriale erogato per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio INAIL.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.

8) Collaborazioni coordinate e continuative

L'obbligo assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore.

Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. 38/2000 così determinati:

 

Periodo

Minimale annuo

Massimale annuo

dal 1.1.2002 al 30.6.2002

euro 11.511,31

euro 21.378,22

dal 1.7.2002 al 31.12.2002

euro 11.823,00

euro 21.957,00

Il tasso applicabile è quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario il tasso è riferito all'attività effettivamente svolta dal collaboratore.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, la base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo le norme fiscali) nel rispetto dei limiti annui minimi e massimi surriportati. Detta retribuzione convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di mese di durata del contratto di collaborazione (non è quindi prevista la frazionabilità a giorni).

Si rinvia al Notiziario n. 6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite dall'INAIL con la circolare n. 32/2000 in ordine alle operazioni di determinazione della base imponibile e del relativo premio.

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2002 - 2003

Entro la surrichiamata data del 17 febbraio 2003 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2002 ed all'anticipo per l'anno 2003. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2003 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2002 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 17 febbraio 2003 alla competente sede INAIL.

a) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2002 che di acconto 2003

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 17 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2003.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha previsto, in via provvisoria, che gli interessi siano determinati facendo riferimento al tasso legale in vigore dal 1°gennaio 2002 (3,00%).

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà, con il pagamento della IV rata.

Per avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella “SI” posta nel modello 1031.

b) Euro criteri di arrotondamento

Come accennato il modello di denuncia delle retribuzioni deve essere necessariamente compilato in euro. I dati salariali devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità di Euro per difetto se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale è pari o superiore a 5. I conteggi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali. L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di Euro per difetto se la seconda cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la seconda cifra decimale è pari o superiore a 5. L’INAIL, peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà essere arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o dell’unità di Euro.

c) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione INAIL

-          nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

-          nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

(Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)

-          nel campo numero di riferimento: il numero 902003;

-          nel campo causale: la lettera P;

-          nel campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2002 e rata anticipo 2003.

d) Importi a credito compensati

In caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare, in primo luogo, eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.