INAIL -
AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2002/2003 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 17
febbraio 2003 devono essere effettuate le operazioni connesse
all'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 2002
(regolazione del premio) ed all'anno 2003 (anticipo rata premio).
Si riepilogano
qui di seguito tali adempimenti:
1) Presentazione
della dichiarazione anno 2002
La dichiarazione
in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 17 febbraio 2003.
L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della
dichiarazione presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata
A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti, lunedì 17
febbraio 2003 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00,
sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario
dell'INAIL presente presso la sede del Collegio, che rilascerà debita ricevuta
per tale adempimento.
A far data
dall'autoliquidazione 2002/2003, la dichiarazione delle retribuzioni potrà
essere presentata in alternativa al supporto cartaceo e magnetico, in via
telematica. A tal fine le imprese interessate potranno accedere a tale funzione
attraverso l'Area Aziende del sito internet dell'INAIL all'indirizzo www.inail.it.
Sezione"Punto Cliente". La trasmissione della dichiarazione in via
telematica esonera i datori di lavoro dalla contestuale presentazione della
relativa documentazione cartacea, che dovrà essere esibita solo su specifica
richiesta dell'Istituto.
Per le imprese che presentano la dichiarazione in
parola mediante supporto magnetico od in via telematica la scadenza del termine
per la presentazione è differita al 16 marzo 2003, fermo restando il termine
del 17 febbraio 2003 per il versamento del premio.
2) Modalità
di redazione della dichiarazione
La dichiarazione
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2002 dovrà
essere effettuata utilizzando l'apposito nuovo modello di denuncia (1031)
inviato alle imprese dall'INAIL.
La principale
modifica apportata al nuovo modulo di denuncia, rispetto alla versione dello
scorso anno, deriva dalla obbligatoria, ed ormai esclusiva, indicazione delle
retribuzioni in euro.
Risultano
prestampati: l'anno di riferimento, la sede INAIL che gestisce il rapporto con
il Datore di Lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e il
codice fiscale, i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste, le
voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e la
presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi. Si ricorda che nel riquadro
"RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni
corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di formazione
e lavoro per i quali il datore di lavoro gode dell'esenzione contributiva
totale, quelle dei dipendenti assunti con contratto di riallineamento con
esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed
ai collaboratori familiari di imprese artigiane. Infine in ordine alla
compilazione delle sezioni relative alla indicazione delle quote di
retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione le istruzioni dell’INAIL
prevedono:
-
Sezione “Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti (campo b)”
In tale campo devono essere
indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti da contribuzione
riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I
codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella
sezione in oggetto dovranno essere indicate, tra le altre tipologie previste,
le quote di retribuzione (25%) relative ai contratti di formazione e lavoro
stipulati da imprese industriali ubicate nel centro nord.
-
Sezione”Dettaglio retribuzioni esenti al 100%”
In tale campo devono essere
invece indicate le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione
riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I
codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia.
3) Retribuzione
per i dipendenti con qualifica di dirigente
Per effetto
della normativa introdotta dal D.L.vo 38/2000 per i lavoratori in parola
l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio
dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale
massimale per l'anno 2002 è fissato nell'importo annuo di Euro 21.378,22 sino
al 30 giugno 2002 e nell’importo annuo di Euro 21.957,00 dal 1° luglio 2002.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che
prestano attività manuale o di sovraintendenza
La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire
nelle retribuzioni dell'anno 2002 per i soci di ogni tipo di società che
prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in
partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino
opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata
per il periodo 1 gennaio 2002 – 30 giugno 2002 nell'importo di euro 38,73, e
per il periodo 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002 nell’importo di euro 39,41.
5) Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo cui
fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a
tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione
imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione
della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo
della retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai. (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto
tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti par-time per l'anno 2002, in euro 5,60 al fine di individuare quello di maggior importo.
c) Retribuzione
da denunciare
Determinato
l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere
moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto
part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.
6) Riduzione
contributiva art. 29 legge 341/95
L'articolo 2
della legge n.266/2002 ha, come è noto, prorogato sino al 31 dicembre 2006 il
beneficio contributivo in parola, subordinandone peraltro l'operatività
all'approvazione di apposito decreto che deve essere emanato anno per anno.
Alla data di
redazione della presente nota non risulta ancora varato il provvedimento
legislativo di cui trattasi per l’anno 2002. Pertanto ai fini delle operazioni
di autoliquidazione non si dovrà tenere conto della riduzione contributiva
(11,50% del premio dovuto) nè sulla regolazione per l’anno 2002 nè
relativamente alla rata anticipo premio 2003.
Si consigliano
pertanto le imprese, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ANCE, di
fruire della facoltà di rateizzare il premio dovuto all’INAIL e relativo
all’autoliquidazione 2002/2003. Tale modalità di pagamento del premio
consentirà di conguagliare la riduzione contributiva per l’anno 2002 con le
rate successive alla prima, una volta emanato il decreto di proroga.
Circa
le modalità operative da seguire per la rateizzazione del premio si rinvia al
successivo punto a) della presente circolare.
7) Elemento
Economico Territoriale
Anche ai fini
INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo
dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente contrattazione collettiva
provinciale.
Si sottolinea,
peraltro, che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto
l'importo dell'Elemento Economico Territoriale erogato per il periodo 1°
gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10%
non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del
premio INAIL.
Si precisa
infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello
di denuncia.
8) Collaborazioni
coordinate e continuative
L'obbligo
assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o
senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da
altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando l’ambito della
tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al
committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i
soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non
occasionale veicoli a motore.
Il datore di
lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri
lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico
committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal
D.Lgs. 38/2000 così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2002 al 30.6.2002 |
euro 11.511,31 |
euro 21.378,22 |
dal 1.7.2002 al 31.12.2002 |
euro 11.823,00 |
euro 21.957,00 |
Il tasso
applicabile è quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel ciclo
produttivo, in caso contrario il tasso è riferito all'attività effettivamente
svolta dal collaboratore.
A norma
dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, la base imponibile per il calcolo dei premi è
costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo le norme
fiscali) nel rispetto dei limiti annui minimi e massimi surriportati. Detta
retribuzione convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono
i mesi o frazione di mese di durata del contratto di collaborazione (non è
quindi prevista la frazionabilità a giorni).
Si rinvia al
Notiziario n. 6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite dall'INAIL con
la circolare n. 32/2000 in ordine alle operazioni di determinazione della base
imponibile e del relativo premio.
Entro la
surrichiamata data del 17 febbraio 2003 le imprese dovranno provvedere alla
operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2002
ed all'anticipo per l'anno 2003. Le modalità di effettuazione di tali
operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi
anni.
Si ricorda
infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione
dell'anticipo 2003 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2002 salvo
importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 17 febbraio
2003 alla competente sede INAIL.
a) Pagamento
rateale sia del premio di saldo 2002 che di acconto 2003
Il datore di
lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 17 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2003.
Le somme
relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di
un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno
precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In
attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha previsto, in via
provvisoria, che gli interessi siano determinati facendo riferimento al tasso
legale in vigore dal 1°gennaio 2002 (3,00%).
Il conguaglio,
in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato,
secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà, con il pagamento della IV rata.
Per avvalersi
della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella “SI” posta nel
modello 1031.
b) Euro
criteri di arrotondamento
Come accennato
il modello di denuncia delle retribuzioni deve essere necessariamente compilato
in euro. I dati salariali devono essere indicati arrotondando gli importi all’unità
di Euro per difetto se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il
primo decimale è pari o superiore a 5. I conteggi necessari per determinare
l’importo finale dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5
decimali. L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di Euro per
difetto se la seconda cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la seconda
cifra decimale è pari o superiore a 5. L’INAIL, peraltro, precisa che l’importo
finale della autoliquidazione potrà essere arrotondato, a scelta dell’azienda,
secondo il criterio del centesimo o dell’unità di Euro.
c) Modalità
di compilazione del mod. F24
Il versamento
del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella
sezione INAIL
-
nel
campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore
di lavoro;
-
nei
campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo
controcodice.
(Tali dati
possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)
-
nel
campo numero di riferimento: il numero 902003;
-
nel
campo causale: la lettera P;
-
nel
campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio
dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2002 e
rata anticipo 2003.
d) Importi
a credito compensati
In caso di saldo
finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito
può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare, in primo luogo,
eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà
essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.