IRPEF
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11%
- VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2002
La
nuova disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl.
n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle
rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni
dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella
misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo
TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 17 febbraio 2003 le imprese devono versare Il saldo dell’imposta,
pari all’11 per cento dell’ammontare della rivalutazione effettiva maturata
nell’anno 2002, dedotto quanto versato in sede di acconto.
Il versamento del
saldo deve essere effettuato tramite il Mod. F24, indicando nella
Sezione Erario il codice-tributo 1713. Il periodo di riferimento da
indicare č l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, cioč il 2002.
Si rammenta che
in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.,
sia in acconto che in saldo, puň essere utilizzato il credito derivante
dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di cui all’art. 3,
commi da 211 a 213, della legge n. 662/1996, e successive modificazioni, senza
alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo del
credito d’imposta previste dalla relativa normativa.
Nel
caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del
mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo
del credito stesso, e cioč 2003 e nella colonna “importi a credito compensati”
il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.