INPS - 1 GENNAIO 2003
1)
CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI: IMPORTO MASSIMALE
2)
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE PER L’ANNO 2003
3)
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2 – ESPOSIZIONE PERIODI DI FERIE
L'INPS ha comunicato i
nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2003.
I trattamenti di CIG dalla
predetta data del 1° gennaio 2003 non possono superare i limiti mensili di
seguito indicati.
RETRIBUZIONI FINO A
EURO 1.711,71 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo mensile lordo |
Importo mensile al
netto della contribuzione 5,54% |
euro 791,21 |
euro 747,38 |
Importo mensile lordo
maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al
netto della contribuzione 5,54% |
euro 949,45 |
euro 896,85 |
RETRIBUZIONI SUPERIORI
A EURO 1.711,71 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo mensile lordo |
Importo mensile al
netto della contribuzione 5,54% |
euro 950,95 |
euro 898,27 |
Importo mensile lordo
maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al
netto della contribuzione 5,54% |
euro 1.141,14 |
euro 1.077,92 |
2)
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE DALL'1.1.2003
Aliquota complessiva 14%.
Aliquota complessiva 10%
Aliquota complessiva 12,50%
L’INPS ha dettato istruzioni in ordine alla
compilazione del mod. DM 10/2 concernenti, tra l’altro, le modalità di
indicazione dei periodi di ferie cui devono attenersi le imprese del settore
edile.
Le giornate di ferie sono, dal punto di vista
contributivo, giornate “retribuite” in quanto il lavoratore viene regolarmente
retribuito, anche se non direttamente dal datore di lavoro, ma tramite la Cassa
Edile. Pertanto, sul mod. DM 10/2, nella colonna giornate retribuite del quadro
B, i giorni di ferie devono essere compresi nel numero di giorni retribuiti.
Considerato, tuttavia, che non esiste la
corrispondente retribuzione imponibile, il sistema di controllo del mod. DM
10/2 ha proceduto all’emissione di note di rettifica per il mancato rispetto
del minimale contributivo della retribuzione imponibile riportata sul modello
stesso.
Per evitare, nel futuro, l’emissione delle note, l’INPS
ha dettato nuove modalità di compilazione del mod. DM 10/2 in tali circostanze.
Dal mese di gennaio 2003, le imprese devono riportare
in uno dei righi in bianco del quadro B/C del mod. DM 10/2 i dati afferenti ai
lavoratori operai che nel mese hanno goduto delle ferie.
Più precisamente, devono indicare nella colonna
“Codice” il prescritto codice d’individuazione del lavoratore seguito dal
quarto carattere “M”. Pertanto, il codice da riportare è “100M”
per i lavoratori operai, “153M” per gli operai con contratto di
formazione e lavoro e “W00M” per i dipendenti ex apprendisti operai
confermati in qualifica sottoposti al particolare regime contributivo di cui
alla legge n. 56/87 (proroga benefici contributivi per un anno dalla data di
trasformazione del rapporto).
Naturalmente, devono essere indicati di seguito,
nelle relative colonne, i dati relativi al numero al numero dei dipendenti in
ferie, il numero delle giornate retribuite e l’importo delle retribuzioni
corrisposte.