IMPIANTI PER
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONE
La Regione Lombardia con la LR 11/2001 ha dettato norme sulla
protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da
impianti fissi per le telecomunicazioni e per la televisione.
In particolare, con la LR 4/2002 - articolo 3, la Regione ha
introdotto espressamente il divieto di installazione di impianti di
telecomunicazione e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75
metri di distanza dal perimetro di proprietà di "…asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali,
ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani,
orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze".
La stessa legge ha però rinviato l'applicazione di tale disposizione
al 1° gennaio 2003, stabilendo che fino a tale data fosse comunque vietata
l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
in corrispondenza degli edifici e delle strutture di cui sopra.
Il Governo ha comunque ritenuto opportuno impugnare di fronte alla
Corte Costituzionale entrambe le norme regionali invocando la violazione della
legge quadro n.36/2001 laddove si introduce il parametro della distanza, non
contemplato tra quelli stabiliti dalla legge statale.
La circolare esplicativa della Regione Lombardia (DGR n°7/11850 del
30 dicembre 2002, pubblicata sul BURL S.O. n°1 del 2 gennaio 2003) interviene a
chiarire i rapporti tra la norma regionale e quella statale in prossimità della
scadenza del termine del 1° gennaio 2003 e del mutato quadro legislativo statale
ad opera del D.Lgs. 198/2002 - "Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della
Legge 21dicembre 2001, n. 443".
Il D.Lgs. 198/2002, modificando le procedure amministrative per
l'installazione delle stazioni radio-emittenti, ha sancito il rispetto dei
limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità definiti in modo uniforme a
livello nazionale ed ha previsto che le infrastrutture di telecomunicazioni per
impianti radioelettrici "… ad
esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione
digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e
sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli
strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento"
(art.3, comma 4).
La Regione Lombardia, prendendo atto del combinato normativo della
legge regionale 11/2001 e del D.Lgs. 198/2002, afferma che la norma regionale
(limitatamente agli impianti per le telecomunicazioni) debba ritenersi in certo
modo superata, in particolare per gli aspetti riguardanti:
- l'obbligo per i comuni di individuare le aree per l'installazione
di impianti di radioemittenti (art.4, comma1);
- la determinazione dei criteri per l'individuazione delle aree per
l'installazione di impianti di radioemittenti (art. 4, comma 2);
- la determinazione dei principi ispiratori dei criteri di
localizzazione suddetti (art. 4, comma 4);
- l'applicabilità del vincolo di potenza di 300W quale discriminante
per la definizione di una regolamentazione regionale ( art.4, comma7);
- il divieto di installare apparecchiature a distanza inferiore ai 75 m. dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari (art.4, comma 8).