EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CONCESSIONI AUTOSTRADALI, TUTELA BENI AMBIENTALI - L.R. 32/2002
Sul B.U.R.L. n. 52 del 24/12/2002 - 1° supplemento Ordinario - è
stata pubblicata la L.R. 32/2002 "Disposizioni legislative per
l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale,
ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme
sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione) - Collegato 2003".
Il Collegato introduce modifiche ad alcune disposizioni legislative
regionali vigenti funzionali all'attuazione del Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria (DPEFR) aventi riflessi sul bilancio regionale.
Si riassumono brevemente, di seguito, le modifiche normative
apportate dal Collegato regionale 2003 che risultano di maggiore interesse per
il nostro settore.
Disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali
Il Collegato provvede ad integrare la LR 57/85 ("Esercizio
delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e
sub-delega ai comuni") riconoscendo alla Giunta Regionale la possibilità
di provvedere alle spese sostenute dalle Commissioni Provinciali per l'attività
di redazione degli elenchi dei beni e delle aree soggetti a tutela, nonché di
dare pubblicità all'avvenuta compilazione e pubblicazione degli stessi.
L'integrazione si è resa necessaria per coerenza con il D.Lgs. n.
490/99 (T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) che
all'articolo 140 dispone la redazione e la pubblicazione obbligatoria degli
elenchi dei nuovi vincoli paesaggistici su almeno due quotidiani a diffusione
regionale, nonché su di un quotidiano a diffusione nazionale.
Agenzia Regionale per l'Ambiente ARPA (art. 3, comma 7)
La Regione riconosce esplicitamente all'Arpa la possibilità di
fornire prestazioni a favore di soggetti privati a fronte di una remunerazione
stabilita da apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Agenzia; resta confermata peraltro l'esclusione di qualsiasi attività di
consulenza e progettazione.
Rete viaria di interesse regionale (art.3, comma 9)
Il Collegato modifica la legge 9/2001 (Programmazione e sviluppo
della rete viaria regionale) inserendo la possibilità per la Regione di
prevedere una durata della concessione di autostrada regionale anche superiore
ai trenta anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico e finanziario degli investimenti del concessionario.
Il ricorso a tale facoltà è valutato in ragione del rapporto tra il
costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione della stessa.
La norma dovrebbe consentire di attivare il project financing
evitando il ricorso a finanziamenti regionali per la costruzione di autostrade
regionali. L'estensione della durata delle concessioni, permette infatti di
migliorare le aspettative di ritorno economico delle iniziative con la
possibilità di un saldo economico-finanziario positivo.
Edilizia residenziale pubblica (art. 3, commi 11 e 12 - art. 4,
comma 4)
1. E' frutto di un emendamento, presentato ed approvato direttamente
in aula consiliare, la disposizione che consente di abrogare una serie di
normative regionali inerenti la disciplina di assegnazione e gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché la definizione dei canoni di
locazione da applicare agli stessi.
Tale abrogazione avverrà in modo automatico alla data di
pubblicazione dei provvedimenti della Giunta Regionale che determinano:
- criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
- criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia
residenziale pubblica;
- criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie
comunque fruenti di contributi pubblici.
2. La Regione ha stabilito che parteciperà, con risorse proprie,
all'attuazione del programma innovativo "Contratti
di quartiere II" - promosso dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti con decreto 27 dicembre 2001 (in attuazione dell'articolo 4, comma 1
della L. 21/2001 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi
per aumentare l'offerta di alloggi in locazione") e finalizzato ad
incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio
abitativo, prevedendo al contempo, misure ed interventi per favorire
l'occupazione e l'integrazione sociale, nonché la partecipazione degli abitanti
alla definizione degli obiettivi.
3. Il Collegato modifica la Legge Regionale n. 23/1999
("Politiche regionali per la famiglia") che agevola l'accesso alla
prima casa definendo, in modo separato:
- la quantificazione del contributo massimo erogabile dalla Regione
- calcolato sviluppando un piano di ammortamento di importo non superiore a
51.634,22 euro (100 milioni di lire) e ad un tasso annuo di interesse non
superiore al 2%;
- le modalità di concessione del contributo regionale - in un'unica
soluzione o in quote semestrali e per una durata massima di dieci anni con
procedure semplificate di accesso al mutuo definite tramite convenzioni
stipulabili con istituti di credito;
- differenti requisiti soggettivi e relativi alle caratteristiche
degli alloggi, necessari per accedere all'agevolazione - in particolare,
l'"adeguatezza" dell'alloggio sarà definita dai bandi annuali emessi
in attuazione della legge stessa, mentre alle famiglie in cui siano presenti
portatori di handicap grave viene riconosciuto un limite di superficie utile
massima dell'alloggio maggiore (110 mq invece dei precedenti 95 mq).
Si stabilisce, inoltre, che i limiti di reddito e l'entità dei contributi riconosciuti dalla Giunta regionale possano essere rideterminati con cadenza annuale (e non più biennale).