LAVORI PUBBLICI -
NELL'OFFERTA PREVALE IL RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO OFFERTO
(T.A.R. Veneto,
sezione I, 2 gennaio 2003, n. 1)
Ai sensi
dell'articolo 90 del D.P.R. n. 554 del 1999 nella fase di verifica e
valutazione dell'offerta, in caso di discordanza deve sempre essere accordata
prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo
complessivo offerto.
Ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
- che dal verbale impugnato risulta che la commissione di
gara, verificata l'incongruenza tra il prezzo complessivo offerto dalla
ricorrente P. S.p.A. ed il ribasso percentuale indicato nella stessa offerta ha
corretto quest'ultimo d'ufficio, adottando, ai fini della conseguente
definizione della procedura di gara, il valore percentuale risultante dal
rapporto tra il prezzo posto a base della procedura e quello indicato
dall'impresa (riducendolo da 10,19% a 7,511%);
- che in via pregiudiziale va esaminato e respinto il
ricorso incidentale, in quanto sussiste in atti, senza alcuna confutazione, la
prova che in sede di ricalcolo delle percentuali di ribasso con il criterio
conseguente alla tesi di parte ricorrente, quest'ultima sarebbe stata
l'aggiudicataria della gara in forza del ribasso percentuale offerto del
10,19%;
- che la norma applicata (art. 90 D.P.R. 554/1999) prevede
espressamente al 2° comma che "il
prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo
posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifra ed in lettera. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere";
- che il successivo comma 7° stabilisce che la commissione
"dopo l'aggiudicazione definitiva
e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari
e correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i prodotti o la somma....
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi
unitari offerti eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi
unitari contrattuali";
- che da tali disposizioni regolamentari, nella specie
applicabili, si evince che nelle gare soggette a tale disciplina, nella fase di
verifica e valutazione dell'offerta, deve sempre essere accordata prevalenza al
ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo complessivo;
- che nel caso di specie la commissione di gara non avrebbe
dovuto, quindi, ridefinire il ribasso percentuale alla luce del prezzo
complessivo offerto ma effettuare l'operazione esattamente opposta, rimodulando
il prezzo in funzione del ribasso percentuale offerto (cfr. anche sul punto
T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 28 dicembre 2000 n. 12983);
- che in presenza di una norma esplicita, (la cui
interpretazione è confortata dalla convergente previsione del comma 7° che
assegna prevalenza al ribasso anche in caso di discordanza accertata tra il
prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari), non appare decisiva neanche la
dedotta qualificazione consequenziale del ribasso (inteso come operazione
puramente matematica di natura derivata), trattandosi di aggettivazione
riferita all'ipotesi fisiologica (concordanza tra prezzo complessivo e ribasso)
e non a quella patologica, che introduce un giudizio di prevalenza e non di
calcolo matematico;
- che pertanto il ricorso è fondato e va accolto con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
- che le spese di causa meritano nondimeno di essere
compensate tra le parti, per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.