LAVORI PUBBLICI -
L'AMMINISTRAZIONE PUO' UTILIZZARE IL FAX CON CERTEZZA DELLA DATA DI RICEZIONE
(Consiglio di
Stato, sez. V, sentenza 24/4/2002, n. 2207)
Il fax rappresenta
uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti,
in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee
di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare
sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il
cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello
ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, ne
fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione.
DIRITTO
L'appello proposto dall'impresa Italcostra Srl è infondato.
L'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, aggiunto dall'art. 3, legge 18 novembre 1998, n. 415, ha introdotto una
complessa procedura in base alle quale le stazioni appaltanti, prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. La norma aggiunge poi che " la suddetta richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni … si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
Nel caso di specie, le norme contenute negli atti di gara,
concernenti l'asta pubblica per l'appalto dei lavori di ampliamento del
cimitero del Comune di Finale Emilia, stabilivano che la richiesta ai
"concorrenti sorteggiati" di comprovare il possesso dei requisiti
richiesti nel bando di gara ed autodichiarati sarebbe stata "inviata a
mezzo fax o telegramma e confermata in pari data a mezzo del servizio
postale". Chiarivano poi che "la medesima verifica verrà effettuata,
concluse le operazioni di gara, anche relativamente all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria".
L'appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata esclusa
dalla gara per non aver fatto pervenire i documenti richiesti mediante fax
trasmesso in data 24 novembre 2000, confermato con lettera raccomandata
ricevuta il 28 novembre 2000, entro il termine perentorio del 4 dicembre 2000.
L'appellante ribadisce, in questa sede, i motivi di ricorso
disattesi dal Tar. In primo luogo, la violazione dell'articolo 10, comma 1
quater, della legge n. 109 del 1994, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine di dieci giorni stabilito la norma. Il presupposto da cui muove la
censura è che la stazione appaltante non avrebbe fornito la prova della
effettiva ricezione del fax, e che, comunque, tale mezzo di comunicazione non
sarebbe idoneo a far decorrere termini perentori.
L'assunto non può essere condiviso. Ciò non solo perché
l'utilizzo del fax era esplicitamente previsto dalle norme di gara, che non
sono state, neppure tardivamente, impugnate dalla Italcostra. Ma anche perché
la natura di atto recettizio dell'invito a presentare la documentazione non
esclude affatto che la comunicazione possa avvenire attraverso tale
strumento. Ed invero, laddove la legge
non preveda una forma particolare per la notificazione degli atti
amministrativi (come quella contenuta nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, da parte dei soggetti
direttamente contemplati, degli atti conclusivi nel procedimento), compete
all'amministrazione procedente dettare le regole da seguire nella comunicazione
degli atti endoprocedimentali. Specie quando si tratti di disciplinare la
partecipazione delle parti all'istruttoria, giacché in questo caso la funzione
della regola è anche quella di fornire ai diversi soggetti pubblici privati uno
strumento comunicativo che consenta loro di cooperare in vista del fine comune
di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria medesima.
Ora, in quest'ordine di idee, il fax rappresenta uno dei
modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in
quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di
trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia
la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il
cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello
ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati,
indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della
comunicazione. In tal senso, infatti, si muove la normativa più recente (d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso
dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte
dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte
dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3). Tanto è
vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale." (articolo 43, comma 6).
Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano
il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la
ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far
decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di
trasmissione indica che questa è
avvenuta regolarmente, senza che
colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai
la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio
ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata
ricezione del messaggio.
Il secondo motivo di appello concerne la perentorietà del
termine. Sostiene l'appellante che la perentorietà del termine sarebbe prevista
solo nel caso dei controlli a campione e non anche in quello dell'inoltro della
documentazione da parte dell'aggiudicatario e del secondo classificato. La tesi
non può essere condivisa, in primo luogo perché sfugge la ragione di una simile
differenziazione non ricavabile dalla lettera della norma. In secondo luogo
perché le ragioni di speditezza procedimentale e di garanzia dei terzi (in
particolare del secondo classificato) sono evidenti in entrambe le ipotesi
disciplinate dal legislatore.
Anche il terzo motivo di appello, con il quale viene
prospettato il vizio di eccesso di potere sotto i profili del difetto di
motivazione, dell'illogicità manifesta e dello sviamento, è privo di
consistenza giuridica. Infatti, come si è visto, la perentorietà del termine
non è stata una scelta discrezionale dell'amministrazione ma trae la sua radice
direttamente nella legge.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge il ricorso in epigrafe.