IVA - CESSIONI DI
IMMOBILI IN ESECUZIONE DI PIANI DI RECUPERO
(Ris. 14/1/03, n. 6/E)
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che non è rilevante ai
fini IVA la cessione al Comune di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo
di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione
(art. 51, legge n. 342/2000).
Il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario
non rientra nel campo di applicazione dell'imposta proprio in quanto il
rapporto che si pone in essere tra il comune e il destinatario della
concessione non ha natura sinallagmatica.
L'obbligazione di fare consistente nella realizzazione di
opere di urbanizzazione ha natura di prestazione patrimoniale imposta, esclusa
quindi dal campo di applicazione analogamente al versamento diretto del
contributo.
Il caso
Un comune ha deliberato l'adozione di un apposito Piano di
recupero, nell'ambito del quale è stato predisposto uno schema di convenzione
tra il Comune e due società, attuali proprietarie di una parte del complesso
immobiliare.
Le società cedono gratuitamente al Comune le aree di un'ex
scuola e di un Circolo ricreativo con i relativi stabili a scomputo dei
contributi di urbanizzazione.
L'Agenzia dell'Entrate, nel chiarire il trattamento fiscale
da applicare al caso esaminato, conferma l'orientamento di esenzione IVA,
stabilendo tuttavia che soltanto l'immobile ex scuola materna costituisce
un'opera di urbanizzazione secondaria e pertanto la cessione dell'area annessa
alla scuola materna, costituendo uno scomputo di urbanizzazione, non deve
ritenersi rilevante ai fini IVA.
La cessione dell'area con annesso il Circolo ricreativo, non
potendosi quest'ultimo qualificare quale opera di urbanizzazione, costituisce
invece operazione imponibile in quanto rappresenta una cessione posta in essere
da soggetti aventi quale attività propria la compravendita di beni immobili.
Risoluzione n. 6/E
Roma, 14 gennaio 2003
Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27.7.2000,
n. 212. Comune di …..- IVA - Cessione di immobili in esecuzione di un
"Piano di Recupero".
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente
l'esatta applicazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è
stato posto il seguente
Quesito
Al fine di dare attuazione agli obiettivi di carattere
pubblico relativi all'incremento della dotazione di servizi del quartiere
denominato "Villaggio XX", il Comune di … ha deliberato l'adozione di
un apposito "Piano di Recupero".
Nell'ambito di tale piano è stato predisposto uno schema di
convenzione tra il Comune di … e le società "XY S.p.A" e "XJ
S.r.l.", attuali proprietarie di una parte del complesso immobiliare.
In particolare, ai sensi dell'art. 7 dello schema di
convenzione, le richiamate società cedono gratuitamente al Comune "le aree
dell'ex scuola materna di via …. e del Circolo ricreativo ZZ, nonché i relativi
stabili", a scomputo dei contributi di urbanizzazione.
In relazione a tale operazione, il Comune ha chiesto di
conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile alla
cessione degli immobili.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Comune di …. ritiene che il trasferimento degli immobili
innanzi menzionati non rientri nel campo di applicazione dell'IVA in quanto
trattasi di una cessione di aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazione,
così come previsto dall'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Parere dell'Agenzia delle entrate
L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone
che "Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione,
la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a
scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di
lottizzazione".
Con la circolare n. 207 del 16 novembre 2000, esplicativa
della suddetta legge n. 342, è stato chiarito, tra l'altro, che il suddetto
articolo 51 supera le incertezze interpretative sorte per il contrastante
orientamento sussistente sulla problematica tra la prassi ministeriale e la
giurisprudenza amministrativa circa il trattamento fiscale, agli effetti
dell'IVA, applicabile alle predette operazioni e "stabilisce che la
cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell'impresa
titolare della concessione ad edificare, a scomputo del contributo di
urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, costituisce
un'operazione non rilevante agli effetti dell'IVA, alla stregua del trattamento
fiscale applicabile al versamento in denaro del predetto contributo effettuato,
alternativamente, dalla stessa impresa".
Con la suddetta normativa è stata applicato alle cessioni di
opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a
scomputo degli oneri di urbanizzazione il trattamento fiscale, ai fini
dell'IVA, applicabile al versamento in denaro del contributo di urbanizzazione
di cui agli artt. 5 e 11 della legge n. 28 gennaio 1977, n. 10.
Infatti, come precisato con la risoluzione ministeriale n.
363292 del 16 gennaio 1978, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA il
contributo di urbanizzazione versato dal concessionario, proprio in quanto
"il rapporto che si pone in essere tra il comune e il destinatario della
concessione non ha natura sinallagmatica, dovendosi riconoscere in esso
innegabili caratteristiche di generalità, tipiche del rapporto di natura
tributaria". L'obbligazione di fare consistente nella realizzazione di
opere di urbanizzazione ha quindi natura di prestazione patrimoniale imposta,
esclusa quindi dal campo di applicazione analogamente al versamento diretto del
contributo.
Con specifico riferimento alla cessione oggetto di
interpello, si osserva preliminarmente che:
- dall'esame dello schema di "Convenzione per
l'attuazione del Piano di Recupero del Villaggio XX con trasferimenti
immobiliari" si evince che le società "XY S.p.A." e "XJ
S.r.l." (le quali con convenzione stipulata in data 27 maggio 1996, hanno
già assunto a proprio carico ed adempiuto l'onere di provvedere alla
manutenzione straordinaria ed al completamento delle opere di urbanizzazione
primaria del medesimo complesso, successivamente cedute gratuitamente al
suddetto Comune), previa richiesta della necessaria concessione edilizia, si
impegnano a dare esecuzione al richiamato Piano di Recupero; a tal fine il
Comune di …. "cede senza corrispettivo" a tali società "la quota
di edificabilità di propria competenza";
- ai sensi dell'articolo 5 del medesimo schema di
convenzione, la suddetta concessione edilizia è rilasciata in esenzione dei
contributi concessori relativi agli oneri di urbanizzazione in quanto:
a) gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti per
avere le società eseguito la manutenzione straordinaria ed il completamento
delle opere primarie direttamente, in esecuzione della convenzione del 27
maggio 1996;
b) gli oneri di urbanizzazione secondaria sono scomputati
dalle cessioni che le suddette imprese, ai sensi del successivo art. 7,
effettuano gratuitamente a favore del richiamato Comune, aventi ad oggetto le
aree con gli annessi immobili precedentemente citate (ex scuola materna di via
….. e Circolo ricreativo ZZ).
In relazione alle aree cedute con i relativi immobili di cui
al punto b), si osserva che (come si evince dalle visure catastali acquisite da
codesta Direzione Regionale) soltanto l'immobile "ex scuola materna di via
…." costituisce un'opera di urbanizzazione secondaria ai sensi
dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Pertanto, la cessione dell'area con annessa la scuola
materna, costituendo uno scomputo del contributo di urbanizzazione come
disposto dal citato articolo 51 della legge n. 342 del 2000, non deve ritenersi
rilevante agli effetti dell'IVA.
Relativamente alla cessione dell'area con annesso il Circolo
ricreativo, non potendosi quest'ultimo qualificare quale opera di urbanizzazione
ai sensi delle citate leggi n. 847 del 1964 e n. 865 del 1971, deve ritenersi
che essa costituisca un'operazione imponibile in quanto rappresenta, ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una
cessione posta in essere da soggetti aventi quale attività propria la
compravendita di beni immobili; infatti, detta disposizione prevede, tra
l'altro, che costituiscono cessioni di beni "le cessioni gratuite di beni
ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto
dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art.
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis".
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.