INPS - AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI ED I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - D.LGS. 151/2001 - LEGGE 104/1992 - NUOVA MODULISTICA

 

Gli artt. 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), in combinato disposto con l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano una disciplina di particolare favore per i lavoratori onerati dell’assistenza di soggetti handicappati.

In base alle norme citate, in particolare, i genitori, anche adottivi, di bambini con handicap grave, accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto:

a) al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (e al relativo trattamento economico), sempreché il figlio non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate;

b) in alternativa all’ipotesi indicata alla lettera precedente, alla fruizione dei riposi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992, ossia, rispettivamente:

- a due ore di riposo giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati;

- a tre giorni (tra i due genitori) di permesso retribuito mensile, coperti da contribuzione figurativa, successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap grave. Tale permesso (fruibile anche in caso di maggiore età del figlio, a condizione che vi sia convivenza con lo stesso o, per lo meno, che i genitori prestino assistenza continuativa ed esclusiva) è concesso anche a favore di coloro che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.

E’ da rammentare, infine, che ciascuno dei genitori (e, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che abbia diritto ai predetti benefici in relazione ad un figlio la cui situazione di handicap grave sia accertata dalla competente commissione ASL da almeno 5 anni ha diritto ad un periodo di congedo “straordinario” della durata massima complessiva, per ciascun soggetto handicappato, di 2 anni tra i due genitori.

Con recente messaggio, l’INPS ha diramato due nuove versioni dei moduli che i soggetti interessati dovranno utilizzare per richiedere la fruizione dei benefici di cui alle precedenti lett. a) e b).

Si tratta dei seguenti moduli:

a) Mod. HAND 1, utilizzabile unicamente dai genitori naturali od affidatari di figli handicappati minorenni. Con tale modello, in particolare, possono essere richiesti:

- per i figli fino a 3 anni di età, il prolungamento del congedo parentale ed il permesso orario di due ore giornaliere (o di un’ora qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore);

- per i figli da 3 a 18 anni di età, tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in sei mezze giornate.

La domanda (compilata in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata al datore di lavoro) ha validità annuale; salva la possibilità di una sua modifica in caso di necessità, quindi, allo scadere dei dodici mesi è necessario, ai fini del legittimo godimento dei benefici in parola, che l’interessato richieda il rinnovo della stessa;

b) Mod. HAND 2, utilizzabile:

- dai genitori di portatori di handicap maggiorenni,

- da parenti o affini entro il 3° grado di portatori di handicap di età superiore a 3 anni,

- da coniugi di portatori di handicap,

ai fini della richiesta dei tre giorni di permesso mensile (eventualmente frazionabile in sei mezze giornate) di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

A tale riguardo, è da porre in evidenza che:

- il Mod. HAND 2 è utilizzabile, differentemente dal passato, per l’assistenza, oltre che dei familiari indicati (parente, affine entro il 3° grado, coniuge), anche dei figli maggiorenni;

- la domanda ha validità annuale; alla scadenza dell’annualità, quindi, è necessario che il lavoratore richieda l’apposito rinnovo (dichiarando, altresì, che l’ASL non ha rivisto il giudizio di gravità dell’handicap);

- con la sottoscrizione del modulo, il richiedente si impegna, tra l’altro, a consegnare al datore di lavoro la domanda timbrata (e firmata) per ricevuta dall’INPS; il datore di lavoro è autorizzato al pagamento delle spettanze al lavoratore solo in presenza del timbro datario e firma da parte dell’Istituto (riportato nella prima pagina della domanda).

La richiesta deve essere presentata all’INPS in duplice copia, una delle quali viene restituita al lavoratore interessato, con l’attestazione di ricevuta apposta dall’Istituto, e consegnato dallo stesso al datore di lavoro che, come appena scritto, è autorizzato all’erogazione della prestazione dal momento della consegna.