INPS - AGEVOLAZIONI
PER I FAMILIARI ED I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - D.LGS. 151/2001
- LEGGE 104/1992 - NUOVA MODULISTICA
Gli artt. 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità”), in combinato disposto con l’art.
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano una disciplina di particolare
favore per i lavoratori onerati dell’assistenza di soggetti handicappati.
In base alle norme citate, in particolare, i genitori, anche
adottivi, di bambini con handicap grave,
accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno
diritto:
a) al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (e
al relativo trattamento economico), sempreché il figlio non sia ricoverato a
tempo pieno in strutture specializzate;
b) in alternativa all’ipotesi indicata alla lettera
precedente, alla fruizione dei riposi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della
legge n. 104/1992, ossia, rispettivamente:
- a due ore di riposo giornaliero retribuito, fino al
compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che lo stesso non
sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati;
- a tre giorni (tra i due genitori) di permesso retribuito
mensile, coperti da contribuzione figurativa, successivamente al compimento del
terzo anno di età del bambino con handicap
grave. Tale permesso (fruibile anche in caso di maggiore età del figlio, a
condizione che vi sia convivenza con lo stesso o, per lo meno, che i genitori
prestino assistenza continuativa ed esclusiva) è concesso anche a favore di
coloro che assistono una persona con handicap
in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
E’ da rammentare, infine, che ciascuno dei genitori (e, dopo
la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile con handicap in situazione di gravità di
cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che abbia diritto ai predetti
benefici in relazione ad un figlio la cui situazione di handicap grave sia accertata dalla competente commissione ASL da
almeno 5 anni ha diritto ad un periodo di congedo “straordinario” della durata
massima complessiva, per ciascun soggetto handicappato, di 2 anni tra i due
genitori.
Con recente messaggio, l’INPS ha diramato due nuove versioni
dei moduli che i soggetti interessati dovranno utilizzare per richiedere la
fruizione dei benefici di cui alle precedenti lett. a) e b).
Si tratta dei seguenti moduli:
a) Mod. HAND 1, utilizzabile unicamente dai
genitori naturali od affidatari di figli handicappati minorenni. Con tale
modello, in particolare, possono essere richiesti:
- per i figli fino a 3 anni di età, il prolungamento del
congedo parentale ed il permesso orario di due ore giornaliere (o di un’ora
qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore);
- per i figli da 3 a 18 anni di età, tre giorni di permesso
mensile, frazionabili anche in sei mezze giornate.
La domanda (compilata in duplice copia, una delle quali deve
essere consegnata al datore di lavoro) ha validità annuale; salva la
possibilità di una sua modifica in caso di necessità, quindi, allo scadere dei
dodici mesi è necessario, ai fini del legittimo godimento dei benefici in
parola, che l’interessato richieda il rinnovo della stessa;
b) Mod. HAND 2, utilizzabile:
- dai genitori di portatori di handicap maggiorenni,
- da parenti o affini entro il 3° grado di portatori di handicap di età superiore a 3 anni,
- da coniugi di portatori di handicap,
ai fini della richiesta dei tre giorni di permesso mensile
(eventualmente frazionabile in sei mezze giornate) di cui all’art. 33,
comma 3, della legge n. 104/1992.
A tale riguardo, è da porre in evidenza che:
- il Mod. HAND 2 è utilizzabile, differentemente dal
passato, per l’assistenza, oltre che dei familiari indicati (parente, affine
entro il 3° grado, coniuge), anche dei figli maggiorenni;
- la domanda ha validità annuale; alla scadenza dell’annualità,
quindi, è necessario che il lavoratore richieda l’apposito rinnovo
(dichiarando, altresì, che l’ASL non ha rivisto il giudizio di gravità dell’handicap);
- con la sottoscrizione del modulo, il richiedente si
impegna, tra l’altro, a consegnare al datore di lavoro la domanda timbrata (e
firmata) per ricevuta dall’INPS; il datore di lavoro è autorizzato al pagamento
delle spettanze al lavoratore solo in presenza del timbro datario e firma da
parte dell’Istituto (riportato nella prima pagina della domanda).
La richiesta deve essere presentata all’INPS in duplice copia, una delle quali viene restituita al lavoratore interessato, con l’attestazione di ricevuta apposta dall’Istituto, e consegnato dallo stesso al datore di lavoro che, come appena scritto, è autorizzato all’erogazione della prestazione dal momento della consegna.