INPS - INDENNITÀ DI
MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO - LIMITI DI REDDITO
MENSILE ANNO 2003
L’INPS con circolare 7 gennaio 2003, n. 4, ha indicato i
limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2003 ai fini del riconoscimento
della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni
familiari.
I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio al 31
dicembre 2003 sono così determinati:
· euro 566,32 per il coniuge, per un genitore, per ciascun
figlio od equiparato
· euro 991,06 per due genitori.
Per la generalità delle imprese industriali i limiti di
reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei
trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno
per il nucleo familiare); sono invece di interesse per la determinazione
dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori spedalizzati.
Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la misura dell’indennità
giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei
lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della
degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta
nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano
familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli
assegni familiari.
Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni
familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i
familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di
reddito non maggiore di limiti determinati; per l’anno 2003 valgono appunto gli
importi mensili indicati dalla citata circolare.
Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell’indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.