INPS - INDENNITÀ DI MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO - LIMITI DI REDDITO MENSILE ANNO 2003

 

L’INPS con circolare 7 gennaio 2003, n. 4, ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2003 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari.

I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2003 sono così determinati:

· euro 566,32 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato

· euro 991,06 per due genitori.

Per la generalità delle imprese industriali i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare); sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori spedalizzati.

Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la misura dell’indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.

Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di limiti determinati; per l’anno 2003 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.

Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell’indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.