INPS - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI DAL 11 DICEMBRE 2002

 

La Gazzetta Ufficiale n. 290, del 11 dicembre 2002, ha pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia con il quale, a decorrere dallo stesso giorno, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato fissato nella misura del 2,75%.

L’INPS, con circolare n. 187 del 30 dicembre 2002, ha diramato i nuovi tassi di interesse per dilazioni, differimenti e sanzioni civili, così come di seguito precisato:

Interessi di rateazione

In relazione al sopracitato provvedimento il tasso degli interessi di differimento e dilazione deve essere calcolato nella misura del 8,75% (TUR 2,75% + 6 punti). Detta misura come specificato dall’Istituto si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2002.

Tasso sanzionatorio

La nuova misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) comporta automaticamente anche l’adeguamento delle misure del nuovo sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 16, commi 8 – 10, della legge n. 388/00.

Ne consegue quindi che il tasso sanzionatorio, sempre dal 11 dicembre scorso, è fissato:

- nel caso di morosità, cioè mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie, con la sanzione del 8,25% (TUR 2,75% + 5,5 punti);

- nel caso di evasione, connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con la sanzione pari al 30% annuo;

- per le inadempienze dovute ad incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, con la sanzione del 8,25% (TUR 2,75% + 5,5 punti);

- per le procedure concorsuali l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali, oggi del 3,00%.