INPS - TASSO DEGLI
INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI DAL 11 DICEMBRE 2002
La Gazzetta Ufficiale n. 290, del 11 dicembre 2002, ha
pubblicato il provvedimento della Banca d’Italia con il quale, a decorrere
dallo stesso giorno, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato fissato
nella misura del 2,75%.
L’INPS, con circolare n. 187 del 30 dicembre 2002, ha
diramato i nuovi tassi di interesse per dilazioni, differimenti e sanzioni
civili, così come di seguito precisato:
Interessi di rateazione
In relazione al sopracitato provvedimento il tasso degli
interessi di differimento e dilazione deve essere calcolato nella misura del
8,75% (TUR 2,75% + 6 punti). Detta misura come specificato dall’Istituto si
applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2002.
Tasso sanzionatorio
La nuova misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR)
comporta automaticamente anche l’adeguamento delle misure del nuovo sistema
sanzionatorio ai sensi dell’art. 16, commi 8 – 10, della legge n. 388/00.
Ne consegue quindi che il tasso sanzionatorio, sempre dal 11
dicembre scorso, è fissato:
- nel caso di morosità, cioè mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
obbligatorie, con la sanzione del 8,25% (TUR 2,75% + 5,5 punti);
- nel caso di evasione, connessa a registrazione o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con la sanzione pari al 30%
annuo;
- per le inadempienze dovute ad incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, con la sanzione
del 8,25% (TUR 2,75% + 5,5 punti);
- per le procedure concorsuali l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali, oggi del 3,00%.