INPS - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - NOVITA’ IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DA LAVORO

 

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2003, l’estensione del regime totale di cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito di lavoro autonomo e dipendente per i soggetti con almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, a condizione che i predetti requisiti sussistano all’atto del pensionamento.

Il cumulo sarà altresì possibile a chi è già titolare di pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, o per chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2002 e presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002, mediante pagamento di una somma a titolo di “tassa d’ingresso” pari a: (pensione mese di gennaio 2003 – pensione minima) x 30% x (95 – la somma dei requisiti contributivi e anagrafici all’atto del pensionamento), con un minimo pari al 20% della pensione del mese di gennaio 2003 e con un massimo pari a tre volte la medesima pensione.

Gli importi di cui sopra devono essere versati entro il 16 marzo 2003 secondo le modalità che saranno stabilite dall’ente di appartenenza; è possibile comunque il versamento anche mediante rateizzazione.

Si conferma che, per accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità, occorre comunque risolvere il rapporto di lavoro (art.1 D.Lgs. 503/93).

La stessa norma, inoltre, stabilisce che i soggetti che, per gli anni precedenti e fino al 31 marzo 2003, non hanno versato la quota di pensione non cumulabile, potranno versare, a titolo di sanatoria, il 70% della pensione del mese di gennaio 2003 per il numero degli anni di inadempienza (massimo 4 volte la pensione di gennaio 2003), senza ulteriori interessi e sanzioni. Si ricorda che l’art. 40 terzo comma del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 prevede, a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato, l’obbligo di versare una somma pari al doppio dell’importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Anche gli importi di cui sopra devono essere versati entro il 16 marzo 2003 secondo le modalità che saranno stabilite dall’ente di appartenenza; è possibile comunque il versamento anche mediante rateizzazione.

In calce si pubblica una tabella esplicativa sul “cumulo”.

La nuova norma non cancella comunque le disposizioni previgenti laddove siano più favorevoli. Pertanto possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 1994 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Si fa riserva di tornare sull’argomento alla luce dei presumibili chiarimenti che l’INPS impartirà.

 

 

TRATTENUTA SULLA PENSIONE

CATEGORIA DI PENSIONE

LAVORO DIPENDENTE

LAVORO AUTONOMO

 

 

 

VECCHIAIA

Nessuna

Nessuna

 

 

 

 

 

 

ANZIANITA’

 

 

 

 

 

Con 40 anni di contributi a qualsiasi età

Nessuna

Nessuna

 

 

 

Con 37 anni di contributi e 58 anni di età

Nessuna

Nessuna

 

 

 

Con meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età

Intero importo

30% quota eccedente il trattamento minimo (*)

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIVA

 

 

Prima dei 63 anni di età

Intero importo

50% quota eccedente il trattamento minimo

 

 

 

Dai 63 anni di età in poi

50% quota eccedente trattamento minimo

50% quota eccedente il trattamento minimo

 

 

 

Al compimento dell’età pensionabile (60 anni le donne, 65 gli uomini) la pensione di anzianità si può cumulare con qualsiasi reddito anche se sono stati versati meno di 37 anni di contributi.

(*) La trattenuta non può superare il 30% del reddito conseguito