INPS
- LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - NOVITA’ IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONE DI
ANZIANITA’ E REDDITI DA LAVORO
La legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Finanziaria 2003) ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2003, l’estensione
del regime totale di cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito di lavoro
autonomo e dipendente per i soggetti con almeno 58 anni di età e 37 anni di
contribuzione, a condizione che i predetti requisiti sussistano all’atto del
pensionamento.
Il cumulo sarà altresì possibile a chi
è già titolare di pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, o per
chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2002 e presentato
domanda di pensione entro il 30 novembre 2002, mediante pagamento di una somma
a titolo di “tassa d’ingresso” pari a: (pensione mese di gennaio 2003 –
pensione minima) x 30% x (95 – la somma dei requisiti contributivi e anagrafici
all’atto del pensionamento), con un minimo pari al 20% della pensione del mese
di gennaio 2003 e con un massimo pari a tre volte la medesima pensione.
Gli importi di cui sopra devono essere
versati entro il 16 marzo 2003 secondo le modalità che saranno stabilite
dall’ente di appartenenza; è possibile comunque il versamento anche mediante
rateizzazione.
Si conferma che, per accedere alla
pensione di vecchiaia o di anzianità, occorre comunque risolvere il rapporto di
lavoro (art.1 D.Lgs. 503/93).
La stessa norma, inoltre, stabilisce
che i soggetti che, per gli anni precedenti e fino al 31 marzo 2003, non hanno
versato la quota di pensione non cumulabile, potranno versare, a titolo di
sanatoria, il 70% della pensione del mese di gennaio 2003 per il numero degli
anni di inadempienza (massimo 4 volte la pensione di gennaio 2003), senza
ulteriori interessi e sanzioni. Si ricorda che l’art. 40 terzo comma del D.P.R.
27.4.1968 n. 488 prevede, a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al
datore di lavoro la sua qualità di pensionato, l’obbligo di versare una somma
pari al doppio dell’importo delle trattenute non effettuate a causa di tale
omissione. Anche gli importi di cui sopra devono essere versati entro il 16
marzo 2003 secondo le modalità che saranno stabilite dall’ente di appartenenza;
è possibile comunque il versamento anche mediante rateizzazione.
In calce si pubblica una tabella
esplicativa sul “cumulo”.
La nuova norma non cancella comunque le
disposizioni previgenti laddove siano più favorevoli. Pertanto possono cumulare
totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo i seguenti
soggetti:
- i titolari di pensione diretta di
qualsiasi categoria avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia
con decorrenza successiva al 1994 che abbiano perfezionato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31
dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle
gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio
1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31
dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a
carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il
1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per
il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre
1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di
contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età.
Si fa riserva di tornare sull’argomento
alla luce dei presumibili chiarimenti che l’INPS impartirà.
TRATTENUTA SULLA PENSIONE |
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CATEGORIA DI PENSIONE |
LAVORO DIPENDENTE |
LAVORO AUTONOMO |
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VECCHIAIA |
Nessuna |
Nessuna |
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ANZIANITA’ |
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Con
40 anni di contributi a qualsiasi età |
Nessuna |
Nessuna |
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Con
37 anni di contributi e 58 anni di età |
Nessuna |
Nessuna |
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Con
meno di 37 anni di contributi e 58 anni di età |
Intero importo |
30% quota eccedente il
trattamento minimo (*) |
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CONTRIBUTIVA |
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Prima
dei 63 anni di età |
Intero importo |
50% quota eccedente il
trattamento minimo |
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Dai
63 anni di età in poi |
50% quota eccedente
trattamento minimo |
50% quota eccedente il
trattamento minimo |
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Al compimento dell’età pensionabile (60 anni le
donne, 65 gli uomini) la pensione di anzianità si può cumulare con qualsiasi
reddito anche se sono stati versati meno di 37 anni di contributi. |
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(*)
La trattenuta non può superare il 30% del reddito conseguito |