IRPEF - REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL‘ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA ED IN ALTRI PAESI
LIMITROFI - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL
MINISTERO DELLE FINANZE
L’art. 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Finanziaria 2003), ha previsto che, per l’anno 2003, i compensi derivanti da
lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da
soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato concorrono alla
formazione del reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 15
gennaio 2003, pubblicata sul presente Notiziario (Not. n. 2/2003), ha fornito
precisazioni anche in merito ai presupposti ed ai criteri di tassazione dei
redditi in parola.
L’amministrazione finanziaria ha focalizzato l’attenzione,
tra l’altro, sulla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro
dipendente percepiti dai cosiddetti “frontalieri”.
L’Agenzia della Entrate, in primo luogo, ha rammentato la
necessità di distinguere, dal punto di vista fiscale, le ipotesi in cui i
lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia:
a) soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183
giorni nell’arco di 12 mesi (a prescindere dal fatto che il periodo di
riferimento si ponga a cavallo di due anni solari), in forza di uno specifico
contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via
continuativa ed esclusiva.
Tale fattispecie è regolata dall’art. 48, comma 8-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai sensi del quale
il reddito di lavoro dipendente è determinato, agli effetti fiscali, sulla base
delle retribuzioni convenzionali definite, con cadenza annuale, da un decreto
emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
quello del Tesoro e delle Finanze (previsto dall’art. 4 della legge n.
398/1987).
Tale disciplina non influisce in alcun modo sulla validità
delle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente
stipulate, non trovando applicazione nei confronti dei dipendenti che
lavorano in uno Stato con il quale l’Italia si sia accordata nel senso della
tassazione del reddito nel solo Paese estero. In questo caso, infatti,
prevalendo le disposizioni concordate su quelle interne, il reddito, tassato
nello Stato estero, non è sottoposto ad alcun tipo di prelievo in Italia;
b) si rechino quotidianamente all’estero in zone di
frontiera (es. Francia, Austria, Svizzera, San Marino, Stato Città del
Vaticano, ...) od in Paesi limitrofi (es. Principato di Monaco), per lo
svolgimento di una prestazione continuativa costituente l’oggetto esclusivo del
rapporto.
I redditi prodotti da tali soggetti sono disciplinati
dall’art. 2, comma 11, della Finanziaria 2003 e, conseguentemente, godono della
franchigia di 8.000 euro.
In base alle indicazioni ministeriali fornite con la
circolare da ultimo pervenuta, in particolare, la nuova deduzione di cui
all’art. 10-bis TUIR (cosiddetta no-tax area) compete anche ai lavoratori in
parola. Per la determinazione dell’importo in concreto spettante si applica la
seguente formula:
26.000+7.500–RI x
7.500
26.000
dove:
26.000 euro = ammontare predefinito di riferimento per
l’anno 2003
7.500 euro = deduzione teorica per reddito di lavoro
dipendente, di cui all’art. 10-bis,
comma 2, TUIR.
RI = reddito che costituisce imponibile (reddito complessivo
– 8.000 euro)
Nel caso in cui la tassazione venga operata direttamente dal
sostituto d’imposta, la franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di
paga.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta, quindi, è
data dalla differenza tra il reddito che costituisce imponibile (RI) e la
deduzione concretamente spettante.
Ai fini del calcolo dell’imposta effettivamente dovuta, infine, l’imponibile deve essere suddiviso per i periodi di paga, con applicazione delle aliquote di cui all’art. 11 del TUIR ragguagliando ai periodi di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed applicando le detrazioni previste dai successivi artt. 12 (per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni). Anche le detrazioni devono essere rapportate al periodi di paga.