IRPEF - MODIFICHE CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2003 - ART. 2 LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - PRIMI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 2 della legge n. 289/2002 (Legge
Finanziaria 2003), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 240 alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, ha introdotto il primo modulo della riforma
del sistema fiscale statale delineata dal Disegno di legge-delega in materia.
Con questo primo modulo viene nella
sostanza ridisegnato il complesso sistema di regole per la determinazione delle
imposte sui redditi delle persone fisiche.
La riforma, in vigore dal 1° gennaio
2003, interessa i sostituti d’imposta sia per i redditi da lavoro dipendente,
sia per quelli ad essi assimilati e tra questi, in particolare, per le
collaborazioni coordinate e continuative.
L’Agenzia delle Entrate con circolare
n. 2/E del 15 gennaio 2003 ha fornito i primi chiarimenti operativi in ordine
agli adempimenti cui i sostituti d’imposta dovranno attenersi a far data dal 1°
gennaio 2003.
Di seguito si illustrano, alla luce
delle citate istruzioni ministeriali, le modifiche apportate dall’art. 2 della
legge n. 289/02 in materia IRPEF per i profili di esclusiva attinenza alle due
categorie reddituali sopra indicate.
Le principali novità attengono:
1) una nuova modalità di determinazione
della base imponibile;
2) la previsione di una nuova deduzione
dal reddito (c.d. “no-tax area”) mediante l’introduzione di un
apposito articolo (art. 10-bis) al Testo Unico Imposte sui Redditi (c.d. TUIR),
al fine di realizzare una progressività dell’imposizione IRPEF tale da
bilanciare la contemporanea rimodulazione della scala di aliquote dell’IRPEF
medesima;
3) la revisione degli scaglioni
progressivi di reddito e delle relative aliquote;
4) la modifica delle “altre detrazioni”
d’imposta, di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986;
5) la previsione di una “clausola di
salvaguardia”, affinché nessun contribuente debba sopportare, per effetto
dell’applicazione del nuovo sistema di regole, un onere di imposta superiore a
quello risultante dal previgente regime impositivo;
6) l’irrilevanza della no-tax area per le addizionali IRPEF, e conseguentemente alla
sussistenza di due distinti imponibili, l’uno, per l’IRPEF, che teoricamente è
ridotto dall’area esclusa dal prelievo, e l’altro, per le addizionali, al quale
la deduzione in parola non si applica.
1) LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE
L’articolo 2, comma 1, lettera a) della
legge in commento, apporta modifiche all’articolo 3 del TUIR, relativo alla
base imponibile.
L’articolo 3 del TUIR, nella nuova
formulazione, stabilisce che l’imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del
TUIR (che normalmente il dipendente non comunica al datore di lavoro in quanto
trattasi di oneri che ricorrono in ipotesi residuali) e della deduzione di cui
all’art. 10-bis del medesimo TUIR per assicurare la progressività, le aliquote
corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.
E’ previsto, quindi, che ai fini
dell’applicazione dell’imposta, dal 1° gennaio 2003, si deve tenere conto non solo degli oneri deducibili di cui
all’art. 10, ma anche della nuova deduzione introdotta dall’art. 10-bis.
2) NUOVA DEDUZIONE ART. 10-BIS TUIR
(C.D. “NO-TAX AREA”)
L’art. 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 289/02, individua un livello minimo di imponibile che è escluso
dall’imposizione fiscale e che varia in funzione della natura e dell’ammontare
del reddito mediante l’introduzione di un’apposita deduzione dal reddito.
La funzione di questa deduzione,
cosiddetta no-tax area, è quella di assicurare la
progressività dell’imposta. Tecnicamente dopo l’articolo 10 del TUIR, è stato
inserito un nuovo articolo, il 10-bis,
che prevede una:
a) deduzione base, uguale per tutti i
contribuenti, pari a 3.000 euro annui. La deduzione in parola non deve essere
ragguagliata al periodo di lavoro dell’anno;
b) deduzione aggiuntiva, di ammontare
diverso a seconda del tipo di reddito. In particolare, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono:
- redditi di lavoro dipendente o
redditi da collaborazione coordinata e continuativa (reddito assimilato ex art.
47, comma 1, lett. c-bis), la
deduzione in esame è pari a 4.500 euro annui, da rapportare al periodo di
lavoro nell’anno. Pertanto, per le tipologie reddituali in parola la no-tax area è pari a 7.500 euro
(3.000 + 4.500);
- redditi derivanti dalle pensioni di
ogni genere e dagli assegni ad esse equiparate, la deduzione aggiuntiva è pari
a 4.000 euro, da rapportare al periodo di pensione nell’anno;
- redditi di lavoro autonomo o redditi
di impresa minore, la deduzione aggiuntiva è pari a 1.500 euro, non soggetti a
riproporzionamento in relazione al periodo di lavoro nell’anno.
La norma espressamente prevede che le
deduzioni aggiuntive suddette sono tra loro alternative.
L’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 2/E, ha chiarito che se alla formazione del reddito complessivo
concorrono due o più tipologie reddituali, il contribuente potrà fruire della
deduzione a lui più favorevole.
In particolare, le deduzioni aggiuntive
spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi
da pensione vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e
quindi al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto
intrattenuto.
Pertanto, qualora nel corso del periodo
d’imposta il lavoratore risolva il rapporto di lavoro ed inizi a percepire un
reddito da pensione avrà diritto sia alla deduzione aggiuntiva per redditi di
lavoro dipendente che a quella aggiuntiva per redditi da pensione, deduzioni
aggiuntive che andranno rispettivamente rapportate al periodo di lavoro o di
pensione intercorsi nel medesimo periodo d’imposta.
Al contrario, nel caso di rapporto di
lavoro instaurato con un lavoratore che gode di un trattamento pensionistico, e
che quindi percepisce con riferimento a periodi contemporanei redditi di lavoro
e di pensione, le due deduzioni aggiuntive non potranno in nessun caso essere
cumulate e pertanto il dipendente potrà beneficiare solo di una di esse.
Calcolo
della deduzione fruibile
La deduzione complessiva (somma della
deduzione base e di quella aggiuntiva) costituisce l’importo teorico della
deduzione che spetta in concreto in misura decrescente al crescere del livello
di reddito complessivo imponibile prodotto dal contribuente.
Più precisamente il comma 5 dell’art.
10-bis del TUIR prevede che per stabilire la quota concretamente spettante
occorre applicare la seguente formula:
26.000 euro + OD + DT – RC – CI
26.000
euro
Dove:
26.000 euro = Ammontare predefinito di
riferimento per l’anno 2003;
OD = Oneri deducibili di cui all’art.
10 TUIR (che normalmente il dipendente non comunica al datore di lavoro in
quanto trattasi di oneri che ricorrono in ipotesi residuali);
DT = Deduzioni teoriche di cui all’art.
10-bis TUIR (7.500 euro annui
per redditi da lavoro dipendente e per redditi da collaborazione coordinata e
continuativa);
RC = Reddito complessivo del
contribuente;
CI = Credito d’imposta sugli utili di
cui all’art. 14 TUIR (si tratta in particolare, tra gli altri, dei dividendi
sulle azioni).
Se il quoziente del rapporto è:
- maggiore o uguale a 1: la deduzione
compete per intero;
- minore di 1: la deduzione
effettivamente spettante si ottiene moltiplicando l’ammontare della deduzione
teoricamente spettante (per redditi da lavoro dipendente e per redditi ad essi
assimilati, 7.500 euro) per il risultato della formula, utilizzando solamente
le prime quattro cifre decimali adottando il meccanismo del troncamento, come
precisato dall’Agenzia delle Entrate;
- zero o minore di zero: la deduzione
non compete.
A maggior chiarimento, valga il
seguente esempio.
Lavoratore dipendente con reddito
complessivo di 18.000 euro
(senza oneri deducibili, senza crediti
d’imposta)
(26.000 + 7.500 – 18.000) : 26.000 =
0,596154 troncato a 0,5961
7.500 X 0,5961 = 4.470,75 euro
(deduzione annua spettante)
In caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione teorica spettante (formata, per i lavoratori
dipendenti e assimilati, dalla somma di 3.000 e 4.500 euro) va rapportata al
periodo di durata del rapporto di lavoro.
Peraltro, considerato che l’art. 10-bis
TUIR attribuisce il diritto alla deduzione base di 3.000 euro, a prescindere
dalla durata del rapporto di lavoro, il dipendente potrà fruire della parte di
deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta,
in sede di conguaglio.
Se si suppone un contratto di lavoro
della durata di quattro mesi, dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2003, la
deduzione teorica spettante sarà uguale a 2.465,75, costituita dalla somma di:
3.000 : 365 x 120 = 986,30 +
4.500 : 365 x 120 = 1.479,45 =
Totale
2.465,75 euro
Ipotizzando una retribuzione imponibile
fiscale mensile di 1.500 euro, si avrà:
Calcolo della deduzione per assicurare
la progressività dell’imposta:
(26.000 + 2.465,75 – (1.500 X 4)) :
26.000= 0,864067 troncato a 0,8640
2.465,75 X 0,8640 = 2.130,40 euro
2.130,40 : 4 = 532,60 euro (deduzione
mensile spettante)
3) LE NUOVE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI
REDDITO
L’art. 2, comma 1, lett. c) della legge
n. 289/02, rimodula gli scaglioni di reddito, che comunque restano cinque, e le
relative aliquote, sostituendo il comma 1 dell’art. 11 TUIR.
Le nuove misure sono di seguito
riportate.
- 23% per redditi compresi tra 0
e 15.000 euro;
- 29% per redditi compresi tra
15.000 e 29.000 euro;
- 31% per redditi compresi tra
29.000 e 32.600 euro;
- 39% per redditi compresi tra
32.600 e 70.000 euro;
- 45% per redditi superiori a
70.000 euro.
Per i ragguagli al mese, si rinvia
all’apposita tabella riportata sul Notiziario.
Le aliquote sono applicate sul reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 TUIR nonché
della nuova deduzione (no-tax area) di cui all’art. 10-bis TUIR.
Emolumenti
arretrati
Una disposizione di natura transitoria
vale per gli emolumenti arretrati di cui all’art. 16, comma 1, lett. b) TUIR,
vale a dire per gli arretrati da lavoro dipendente percepiti per effetto di
leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Al fine di neutralizzare gli effetti
della revisione delle aliquote e degli scaglioni rispetto a redditi imputabili
a periodi d’imposta precedenti al 1° gennaio 2003, viene stabilito che per gli
emolumenti arretrati in parola le nuove aliquote e i nuovi scaglioni
dell’IRPEFtrovano applicazione per i periodi d’imposta che hanno inizio dal 1°
gennaio 2005. In pratica, gli arretrati che verranno corrisposti entro il 31
dicembre 2004 continueranno ad essere tassati determinando l’aliquota media del
biennio precedente utilizzando le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore
al 31.12.2002.
4) LE “ALTRE DETRAZIONI” D’IMPOSTA EX
ART. 13 TUIR
L’articolo 2, comma 1, lettera d) della
legge in commento sostituisce l’articolo 13 del TUIR, concernente le altre
detrazioni dall’imposta lorda.
Il legislatore ha previsto,
nell’articolo in esame, distinte misure di riduzioni dell’imposta lorda per tre
tipologie di contribuenti:
- dipendenti e produttori di redditi
assimilati;
- pensionati;
- esercenti arti e professioni o
imprese in contabilità semplificata.
Nella tabella che segue sono riportate
le detrazioni che si applicano nel caso in cui alla formazione del reddito
complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, tra
cui quelli da collaborazione coordinata e continuativa, o entrambi.
Per redditi |
Importo
annuo detrazione |
||||
oltre
euro |
27.000,00 |
fino ad euro |
29.500,00 |
euro |
130,00 |
oltre
euro |
29.500,00 |
fino ad
euro |
36.500,00 |
euro |
235,00 |
oltre
euro |
36.500,00 |
fino ad
euro |
41.500,00 |
euro |
180,00 |
oltre
euro |
41.500,00 |
fino ad
euro |
46.700,00 |
euro |
130,00 |
oltre
euro |
46.700,00 |
fino ad
euro |
52.000,00 |
euro |
25,00 |
Le detrazioni di cui sopra si
applicano, come risulta dalla tabella, ai lavoratori dipendenti e ai
collaboratori coordinati e continuativi che possiedono un reddito complessivo
superiore a 27.000 euro e non superiore a 52.000 euro, e che dichiarino di
avervi diritto. Rispetto alla precedente versione della norma, la nuova
detrazione, pertanto, è rapportata non più alle fasce di reddito di lavoro
dipendente, bensì a fasce di reddito complessivo e non è più da ragguagliare al
periodo di lavoro nell’anno. Conseguentemente, compete al lavoratore
(dipendente o collaboratore coordinato e continuativo), nelle diverse misure
indicate nella tabella sopra riportata, alla condizione che il suo reddito
complessivo:
a) sia oltre i 27.000 euro e fino a
52.000 euro;
b) sia composto anche da redditi di
lavoro dipendente e/o assimilati (collaborazioni coordinate e continuative),
e a prescindere dal numero dei giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta considerato.
La nuova detrazione in parola
sostituisce quelle previste fino al 31.12.2002 dal vecchio testo dell’art. 13
TUIR.
5) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’art. 2, comma 3, della legge n.
289/02 consente che, in sede di dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta sul
reddito complessivo sia calcolata applicando le disposizioni vigenti per il
periodo d’imposta 2002, se più favorevoli.
La norma individua il momento della
verifica della maggiore onerosità del nuovo sistema – e quindi quello
dell’applicabilità delle vecchie regole – in occasione della dichiarazione dei
redditi. L’Agenzia delle Entrate con la richiamata n. 2/E ha confermato che la
precitata verifica è da effettuarsi esclusivamente al momento della redazione
della denuncia dei redditi e quindi sostituto d’imposta non dovrà tener conto
di tale disposizione né in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto,
relative ai singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio.
6) IRRILEVANZA DELLA NO-TAX AREA PER LE ADDIZIONALI
REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF
L’art. 2, comma 4, stabilisce
l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, della
deduzione di cui all’articolo 10-bis del TUIR, prevedendo che la base
imponibile delle addizionali all’IRPEF non è influenzata dalla spettanza della
deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del TUIR (ossia la no tax-area).
L’irrilevanza della deduzione ex art.
10-bis TUIR agli effetti delle addizionali regionali e comunali porta come
conseguenza lo sdoppiarsi delle basi imponibili: all’unica base imponibile
vigente fino al 31.12.2002, per il 2003 si sostituiscono due basi imponibili:
una, funzionale al calcolo dell’I.R.PE.F., è ridotta delle deduzioni per
assicurare la progressività dell’imposizione ex art. 10-bis TUIR ed, inoltre, degli oneri deducibili ex art. 10 TUIR;
l’altra, funzionale al calcolo delle addizionali, non deve essere ridotta della
deduzione ex art. 10-bis, ma
soltanto degli oneri deducibili ex art. 10 TUIR.
Si rammenta che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso
anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle
detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del
TUIR
Pertanto, le addizionali non sono
dovute qualora, per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
non risulti dovuta, anche per effetto della nuova deduzione ex art. 10 TUIR. Se
invece la deduzione in parola determina solo l’emergere di un minor debito
d’imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere
calcolata al lordo della predetta deduzione.
7) ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Innanzitutto giova evidenziare che
nessuna modifica è stata apportata all’articolo 48 TUIR, e, pertanto, le regole
per la determinazione del reddito di lavoro dipendente e, per il rinvio operato
dall’art. 48-bis TUIR, anche per
quello assimilato derivante da collaborazione coordinata e continuativa,
restano quelle già note.
Invece, l’articolo 2, comma 2, della
legge n. 289/02, modifica l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, concernente le
modalità per la determinazione della ritenuta a titolo di acconto sulla parte
imponibile delle somme e dei valori di cui al citato art. 48 TUIR, corrisposti
in ciascun periodo di paga.
Secondo la nuova formulazione, la
ritenuta deve essere operata dal datore di lavoro sulla parte imponibile delle
somme e valori di cui all’articolo 48 del TUIR, esclusi le mensilità aggiuntive
e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le
aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Vanno ragguagliati al
periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della
deduzione di cui all’articolo 10-bis del TUIR, ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 del
medesimo TUIR.
Sebbene ai sensi della lettera b) del
comma 2 dell’art. 23, il datore di lavoro, in sede di effettuazione delle
ritenute sulle mensilità aggiuntive non deve applicare le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 e, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la
richiamata circolare, neppure la deduzione di cui all’art. 10-bis, tuttavia il
medesimo datore di lavoro deve considerare le richiamate mensilità aggiuntive
nel reddito complessivamente erogato al dipendente in base al quale calcolare
l’importo spettante della deduzione ex art. 10-bis.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
la deduzione ex art. 10-bis TUIR deve essere autonomamente riconosciuta dal
sostituto sulla base dell’ammontare del reddito di lavoro dipendente che lo
stesso corrisponde, senza alcuna apposita e specifica richiesta da parte del
dipendente.
Tuttavia, il dipendente può richiedere
al sostituto di non applicare la deduzione in parola nelle ipotesi in cui, ad
esempio, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito
complessivo possa ragionevolmente presumere di avere diritto ad una deduzione
inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.
Il sostituto deve riconoscere la
deduzione ex art. 10-bis TUIR, sin dal primo periodo di paga del 2003, fermo
restando il fatto che in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve effettuare il ricalcolo
della deduzione spettante.
Al fine di determinare la ritenuta da
operare sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga occorre
applicare le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
ragguagliando gli scaglioni annui di reddito al periodo di paga.
Il sostituto d’imposta deve, in via
preliminare, determinare la parte di deduzione ex art. 10-bis TUIR spettante al
dipendente.
A tal fine deve:
- determinare in via preventiva
l’ammontare delle somme e valori, fiscalmente imponibili secondo le
disposizioni di cui all’art. 48 TUIR, che corrisponderà nel periodo d’imposta,
comprendendo le mensilità aggiuntive e i compensi della stessa natura (per gli
impiegati: 13a, 14a ed eventuale
15a; per i dipendenti operai: la percentuale CAPE del 18,50% e,
naturalmente, il 4,95% per i permessi individuali);
- sottrarre l’ammontare degli oneri
deducibili trattenuti direttamente dal sostituto d’imposta che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente;
- calcolare l’importo della deduzione
ex art.10-bis TUIR, tenendo conto della formula precedentemente illustrata, che
si riporta:
26.000 euro+OD+DT–RC–CI X
7.500 euro
26.000
euro
Successivamente il sostituto deve
ragguagliare ai singoli periodi di paga la deduzione annua calcolata.
L’importo in tal modo determinato deve
essere dedotto dal reddito corrisposto nel singolo periodo di paga.
A questo punto il sostituto deve:
a) applicare la ritenuta sulla base
delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportati al periodo di
paga;
b) applicare all’imposta così
determinata le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, anch’esse
rapportate al periodo di paga.
Valga il seguente esempio, formulato in
relazione all’ipotesi di un dipendente a tempo indeterminato con uno stipendio
mensile di 2.000 euro (per 14 mensilità), assegno al coniuge di 500 euro
mensili (pari a 6.000 euro annui) versato tramite il sostituto d’imposta, e,
quindi da escludere dal reddito complessivo di lavoro dipendente ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, lettera h).
Reddito di lavoro dipendente imponibile
fiscale annuo: 28.000 – 6.000 = 22.000 euro
Deduzione art.10-bis spettante:
26.000+7500-22.000 X
7.500= 3.317,25 euro
26.000
Tale importo deve essere ragguagliato
al periodo di paga:
3.317,25 : 12 = 276,44 euro (deduzione
mensile spettante)
(il ragguaglio può essere effettuato
anche dividendo l’importo per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di
spettanza)
Reddito imponibile mensile:
1.500 - 276,44 = 1.223,56 euro
Calcolo dell’imposta:
1.223,56 X 23% = 150,50 euro
Le ritenute sulle mensilità aggiuntive
continuano ad essere determinate secondo le note regole e, pertanto, su queste
non va applicata né la nuova deduzione ex art. 10-bis né le detrazioni
d’imposta, sebbene tali mensilità aggiuntive, come sopra precisato, devono
essere tenute presenti ai fini del calcolo della deduzione ex art. 10-bis TUIR.
Se nel corso del periodo di imposta le
retribuzioni aumentano (ad esempio, per effetto di una promozione o di un
rinnovo contrattuale) il datore di lavoro deve rideterminare l’importo della
deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere, quindi,
ad adeguare le ritenute a decorrere dal periodo di paga nel quale la
retribuzione risulta modificata. Per quanto riguarda le retribuzioni già
corrisposte in precedenza, la correzione delle ritenute operate può essere
realizzata nel quadro delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto se antecedente.
Il procedimento illustrato deve essere
seguito anche per determinare l’imposta relativa ai redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi) sui quali si
applica la deduzione di cui all’articolo 10-bis del TUIR e sui redditi di
pensione.
Per determinare il periodo di spettanza
della deduzione di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, del TUIR occorre far
riferimento alle istruzioni a suo tempo impartite, per le detrazioni di imposta
già previste dall’art. 13 del TUIR (nel testo vigente fino al 31 dicembre
2002), dalla circolare n. 3 del 9 gennaio 1998.
In sede di conguaglio, entro il 28
febbraio dell’anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, il datore di lavoro deve procedere al ricalcolo definitivo della
deduzione ex art. 10-bis TUIR. Tenuto conto dell’importo della deduzione
risultante da tale calcolo il datore di lavoro effettua il conguaglio tra
l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in
ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e valori corrisposti entro il
12 del mese di gennaio dell’anno successivo, se riferiti all’anno precedente, e
l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori
corrisposti nell’anno.
In ordine alla compilazione del modello
CUD, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che il datore di lavoro
deve indicare l’importo della deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione che ha riconosciuto, distinguendo la parte relativa alla quota
spettante su tutte le tipologie di reddito (3.000 euro) e quella spettante sui
redditi di lavoro dipendente (4.500 euro). Tale indicazione deve essere seguita
anche in caso di rapporti cessati nel corso del 2003, prima della
predisposizione del nuovo schema di certificazione. In tal caso, l’indicazione
della deduzione riconosciuta deve essere effettuata nelle annotazioni del CUD
2002.
In ultimo la citata circolare
ministeriale prevede che date le difficoltà determinatesi dalle modifiche
apportate alla disciplina dell’IRPEF, che hanno determinato una situazione di
obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma, non verranno applicate
sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che abbiano commesso irregolarità
nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003.
Circolare n.
2/E
AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Settore Fiscalità Generale e
Contenzioso
Ufficio Persone Fisiche
Roma, 15 gennaio 2003
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002. n. 289
(legge finanziaria per il 2003) Articolo 2 - Primi chiarimenti - Disposizioni
in materia di riforma dell’IRPEF.
PREMESSA
Al fine di facilitare l’applicazione
delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge n. 289 del 27 dicembre
2002, c. d. “legge finanziaria per l’anno 2003", pubblicata nel S. O. alla
G. U. n. 305 del 31 dicembre 2002, si forniscono di seguito i primi chiarimenti
sulle principali novità in materia di riforma della disciplina dell’IRPEF.
1) LA RIFORMA DELL’IRPEF
Articolo 2 della legge finanziaria per
il 2003
L’articolo 2 della legge finanziaria
per il 2003, ai commi 1 e 2, avvia il processo di riforma fiscale con
riferimento alla tassazione dei redditi delle persone fisiche.
La riforma, delineata nelle linee
generali dal D.D.L. governativo, attualmente all’esame del parlamento, prevede,
come è noto, la graduale sostituzione delle detrazioni dall’imposta con le
deduzioni dal reddito al fine di realizzare una progressività dell’imposizione
IRPEF tale da bilanciare la contemporanea rimodulazione della scala di aliquote
dell’IRPEF.
La disposizione in commento costituisce
il primo passo per la realizzazione del nuovo assetto prefigurato.
Le novità introdotte dall’art.2
riguardano:
• una nuova tabella delle aliquote
d’imposta;
• l’introduzione di una nuova deduzione
dal reddito;
• una nuova modalità di determinazione
della base imponibile;
• la previsione di nuove detrazioni
d’imposta.
L’art. 2 in commento modifica, inoltre,
l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al
fine di specificare gli adempimenti del sostituto d’imposta. In particolare,
prevede che i sostituti d’imposta debbano riconoscere le deduzioni introdotte
con l’articolo 10-bis del TUIR, ragguagliate al periodo di paga dei lavoratori
dipendenti e assimilati. Tali deduzioni, come meglio precisato ai successivi
paragrafi, sono dirette a garantire la progressività del prelievo tributario.
Nell’art. 2 è inserita inoltre, al
comma 3, una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare che il nuovo
sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una maggiore imposta
rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel
2002.
2) LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE
Articolo 2, comma 1, lettera a)
Il comma 1, lettera a), apporta
modifiche all’articolo 3 del TUIR, relativo alla base imponibile. La
disposizione in sostanza effettua il coordinamento tra le disposizioni vigenti
in tema di determinazione della base imponibile e il nuovo articolo 10-bis del
TUIR, introdotto dalla lettera b) della disposizione in commento.
L’articolo 3 del TUIR, nella nuova
formulazione, stabilisce che l’imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10
del TUIR, nonché della deduzione per assicurare la progressività spettante ai
sensi dell’articolo 10-bis del medesimo TUIR, le aliquote corrispondenti ai
vari scaglioni di reddito.
E’ previsto, quindi, che ai fini dell’applicazione
dell’imposta si debba tenere conto non solo degli oneri deducibili di cui
all’art. 10, ma anche della nuova deduzione introdotta dall’articolo 10-bis.
3) LA NUOVA DEDUZIONE PER
ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE
3.1 La deduzione base
L’art.2, comma 1, lettera b),
introduce, dopo l’articolo 10 del TUIR, relativo agli oneri deducibili,
l’articolo 10-bis, concernente la deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione.
In particolare, il comma 1 del nuovo
articolo 10-bis prevede una deduzione pari a 3.000 euro (deduzione base) a
favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito
prodotto.
Tale deduzione opera, al pari degli
oneri deducibili di cui all’articolo 10, in riduzione del reddito complessivo (incrementato
del credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti).
La deduzione di 3.000 euro opera
forfettariamente per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di
reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito complessivo
maturato nel periodo d’imposta. Ad esempio, qualora il reddito derivi da
un’attività di lavoro subordinato, la deduzione non deve essere rapportata al
periodo di durata del rapporto di lavoro.
In sostanza, la nuova deduzione, nella
misura determinata secondo le modalità che saranno illustrate più avanti,
abbatte il reddito complessivo del contribuente, considerato al lordo del
credito d’imposta sui dividendi (di cui all’articolo 14 del TUIR) e al netto
degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR.
3.2 Le ulteriori deduzioni dell’art.
10-bis del Tuir
L’art.10-bis del TUIR individua
ulteriori deduzioni, in aggiunta alla deduzione base di importo pari a 3000
euro fruibile per tutti i contribuenti, che competono nell’ipotesi in cui alla
formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro dipendente o
assimilato, un reddito di pensione, un reddito di lavoro autonomo o un reddito
derivante dall’esercizio di impresa minore.
L’ulteriore deduzione, che deve essere
rapportata per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi da
pensione al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, compete in misura
diversa a seconda del tipo di reddito, come di seguito specificato.
Deduzione per i lavoratori dipendenti
La deduzione base di euro 3000, è
aumentata di un importo, che deve essere rapportato al periodo di lavoro
nell’anno, corrispondente a 4.500 euro per i possessori di redditi di lavoro
dipendente, ad esclusione dei redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e
dagli assegni ad esse equiparati di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 46 del TUIR, o di taluni redditi assimilati specificamente
individuati dalla norma.
Per quanto riguarda i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, la nuova disposizione prevede che i
soggetti che possono fruire della deduzione per lavoro dipendente fino a euro
7500 (3000 + 4500) sono i medesimi che potevano beneficiare delle detrazioni
d’imposta per la produzione del reddito di lavoro dipendente previste
dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, nella versione vigente fino al 31 dicembre
2002.
Si tratta dei:
• soci di cooperative di produzione e
lavoro e delle altre cooperative di cui all’articolo 47, comma 1 lettera a);
• lavoratori che percepiscono indennità
da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di
lavoratori dipendenti (articolo 47, comma 1 lettera b);
• percettori di borse di studio, premi
o sussidi all’addestramento professionale (articolo 47, comma 1 lettera c);
• collaboratori coordinati e continuativi
(articolo 47, comma 1 lettera c-bis);
• sacerdoti (articolo 47, lettera d);
• titolari di trattamenti pensionistici
erogati dalla previdenza complementare (articolo 47, lettera h-bis);
• lavoratori impiegati in attività
socialmente utili (articolo 47, lettera l).
Deduzione per i pensionati
La deduzione base di euro 3.000 è
aumentata di un importo corrispondente a 4.000 euro per i possessori di redditi
derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati di
cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 46.
Tale importo va rapportato al periodo
di pensione nell’anno.
Deduzione per i lavoratori autonomi o
titolari di impresa minore
La deduzione base di euro 3.000 è
aumentata di un importo corrispondente a 1.500 euro per i titolari di redditi
di lavoro autonomo o di impresa minore.
Tale maggiorazione, a differenza di
quelle previste per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati non
deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto,
spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
Anche nel sistema previgente, del
resto, le detrazioni per lavoro autonomo e per impresa minore sono attribuite
senza operare il ragguaglio.
Per riepilogare, la deduzione di euro
3.000 è aumentata di un importo corrispondente a:
4.500 euro (ragguagliati al periodo di
lavoro) per i possessori di redditi di lavoro dipendente, ad esclusione dei
redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse
equiparati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 46 del TUIR, o di
taluni redditi assimilati;
4.000 euro (ragguagliati al periodo)
per i possessori di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli
assegni ad esse equiparati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 46
del TUIR;
1.500 euro per i titolari di redditi di
lavoro autonomo o di impresa minore.
Il legislatore ha precisato
espressamente che le deduzioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e
assimilati, dei pensionati e dei lavoratori autonomi e delle imprese minori non
sono cumulabili tra loro e pertanto se alla formazione del reddito complessivo
concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate dalla predetta
disposizione, il contribuente potrà fruire della deduzione più favorevole.
Per quanto concerne in particolare le
deduzioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e
i redditi da pensione si ricorda che le stesse vanno rapportate al periodo di
lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel
periodo di durata del rapporto intrattenuto.
Pertanto, qualora nel corso del periodo
d’imposta il contribuente interrompa un rapporto di lavoro ed inizi a percepire
un reddito da pensione spetteranno sia la deduzione per redditi da lavoro che la
deduzione per redditi da pensione ciascuna delle quali va rapportata al periodo
di lavoro o di pensione considerato.
Esempio:
Contribuente che percepisce redditi di
lavoro dipendente per il periodo 1° gennaio 2003-28 febbraio 2003 e redditi da
pensione per il periodo 1° marzo 2003-31 dicembre 2003;
Al contribuente spetteranno sia la
deduzione per lavoro dipendente che quella per reddito da pensione, entrambe
rapportate al periodo di riferimento:
4.500 X 59 = 727,39 euro
365
4.000 X 306 = 3.353,42 euro
365
L’ammontare della deduzione teorica
spettante sarà quindi pari ad euro 4.080,81 (pari alla somma tra 727,39 e
3.353,42).
Si precisa, inoltre, che se i due
redditi di lavoro e di pensione sono percepiti con riferimento a periodi contemporanei
le due deduzioni non potranno in nessun caso essere cumulate e pertanto il
contribuente potrà beneficiare solo di una di esse.
Tenuto conto che le deduzioni per
reddito da lavoro autonomo e d’impresa minore non sono rapportate al periodo di
lavoro nell’anno ma sono riferite all’intero periodo d’imposta, in nessun caso
possono essere fruite nel periodo d’imposta unitamente a quelle spettanti per i
redditi di lavoro dipendente e di pensione.
Ciò detto, l’importo massimo delle
deduzioni teoricamente applicabili è:
di euro (base di 3.000 + 4.500) 7.500,
per un lavoratore dipendente o assimilato;
di euro (base di 3.000 + 4.000) 7.000,
per un pensionato;
di euro (base di 3.000 + 1.500) 4.500,
per un esercente arti o professioni o per un titolare di impresa minore.
3.3 Calcolo della deduzione fruibile
L’importo delle deduzioni
effettivamente applicabile deve essere calcolato secondo le regole stabilite al
comma 5 dell’art. 10-bis del TUIR.
In particolare è previsto che la
deduzione (di euro 7.500, 7.000 , 4.500 o 3000) spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle
deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell’art.10-bis del TUIR (ossia le nuove
deduzioni per assicurare la progressività) e degli oneri deducibili di cui
all’articolo 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo e del credito
d’imposta di cui all’articolo 14 del TUIR, e l’importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto è maggiore o
uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è pari a zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del
predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Nel silenzio della norma sulla
eventuale necessità di arrotondare tali cifre decimali, si ritiene che le stesse
debbano essere assunte nel loro preciso ammontare attraverso il meccanismo del
troncamento.
Il procedimento di determinazione della
deduzione spettante (e quindi della base imponibile IRPEF) può essere
schematicamente espresso dalla formula seguente:
(26.000 euro + oneri deducibili art.10
+ nuove deduzioni teoriche - reddito
complessivo
- credito imposta dividendi) X deduzione teorica massima
26.000
euro
La deduzione effettivamente spettante
va sottratta dal reddito complessivo per determinare il reddito imponibile sul
quale applicare le aliquote d’imposta.
Esempi:
Se si ipotizza l’assenza di oneri
deducibili e di credito d’imposta per dividendi, con un reddito di lavoro
dipendente di euro 20.000 si avrà:
26.000 + 3.000 + 4.500 – reddito
complessivo
26.000
26.000 + 3.000 + 4.500 – 20.000 = 0,5192
26.000
0,5192 X 7.500 = 3.894
la deduzione spettante sarà pari a
3.894,00 euro
Se si ipotizza l’assenza di oneri
deducibili e di credito d’imposta per dividendi, con un reddito di lavoro
dipendente di euro 7.500 si avrà:
26.000 + 3.000 + 4.500 – reddito
complessivo
26.000
26.000 + 7.500 – 7.500 = 1
26.000
la deduzione spettante sarà di 7.500
Con un reddito di euro 33.500, si avrà:
26.000 + 3.000 + 4.500 – reddito
complessivo
26.000
26.000 + 7.500 – 33.500 = 0
26.000
la deduzione spettante sarà = 0
(Se il risultato è pari a zero,
infatti, la deduzione non compete)
4) REVISIONE DELLE ALIQUOTE E
DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO
Articolo 2, comma 1, lettera c)
L’articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge in commento apporta modifiche all’articolo 11 del TUIR, relativo alla
determinazione dell’imposta.
In particolare, il numero 1 della
lettera c) sostituisce il comma 1 dell’articolo 11 del TUIR, concernente gli
scaglioni di reddito e le aliquote applicabili ai fini della determinazione
dell’IRPEF.
Per effetto della nuova formulazione
del comma 1 dell’articolo 11 risultano quindi rimodulati gli scaglioni di
reddito e ridefinite le aliquote applicabili ai predetti scaglioni.
Le nuove aliquote e gli scaglioni di
reddito sono i seguenti:
23 %, per i redditi compresi tra 0 e
15.000 euro,
29 %, per i redditi superiori a 15.000
ma non a 29.000 euro,
31 %, per i redditi superiori a 29.000
ma non a 32.600 euro,
39 %, per i redditi superiori a 32.600
ma non a 70.000 euro,
45 %, per i redditi superiori a 70.000
euro.
I nuovi scaglioni e le nuove aliquote
si applicano con riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole
categorie di reddito sono imputabili al periodo d’imposta che inizia il 1°
gennaio 2003, ad esclusione degli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera b), del TUIR.
Per espressa previsione del comma 10
dell’articolo 2 della legge in commento, infatti, per tali redditi,
assoggettabili a tassazione separata, applicando all’ammontare percepito
l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti, la revisione
delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d’imposta
che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 e pertanto a partire dal 1° gennaio
2005.
L’articolo 2, comma 1, lettera c),
numero 2, della legge in commento, tramite l’inserimento nel citato articolo 11
del TUIR del comma 1-bis), introduce, inoltre, una particolare agevolazione
fiscale per i soggetti titolari di redditi di pensione.
In particolare, la disposizione in
commento stabilisce che l’imposta non è dovuta qualora al reddito complessivo
concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500
euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro nonché il
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze.
Il soggetto titolare esclusivamente dei
redditi considerati da tale disposizione, nei limiti dalla stessa stabiliti,
non è, pertanto, tenuto al calcolo dell’imposta atteso che la stessa non è
dovuta.
Qualora alla formazione del reddito
complessivo concorrano esclusivamente redditi di terreni di importo non
superiore a 185,92 euro, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze nonché redditi di pensione di
importo compreso tra i 7.500 e i 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta
netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo del
contribuente e l’importo di 7.500 euro.
In tale ipotesi, pertanto, il
contribuente è tenuto al calcolo dell’imposta secondo le regole ordinarie;
qualora l’imposta risultante da tale calcolo sia superiore alla differenza tra
il proprio reddito complessivo e l’importo di 7.500 euro l’imposta sarà dovuta
per la sola parte corrispondente alla predetta differenza.
Esempio 1
Persona fisica che nel corso del 2003
percepisce esclusivamente redditi di pensione per un importo di 7.600 euro.
In tale ipotesi occorre procedere, in
via preliminare, al calcolo dell’imposta secondo le regole ordinarie.
Occorre, pertanto procedere al calcolo
della deduzione di cui all’articolo 10-bis) del TUIR effettivamente spettante
al pensionato.
In assenza di oneri deducibili, la
deduzione spettante è pari a:
(26.000 + importo massimo deduzione
- reddito complessivo ) X importo massimo deduzione
26.000
26.000+4.000+3.000-7.600 X 7.000 = 6.838,3
26.000
Reddito imponibile = 7.600-6.838,3 =
761,7
Imposta netta = 761,7 X 23% = 175,19
Tenuto conto che l’imposta calcolata
secondo le regole ordinarie (175,19 euro) è superiore alla differenza tra il
reddito complessivo del contribuente (7.600 euro) e l’importo di 7.500 euro, il
contribuente sarà tenuto a versare solo l’importo risultante da tale
differenza.
Imposta dovuta = 7.600 – 7.500 = 100
euro
Esempio 2
Persona fisica che nel corso del 2003
percepisce esclusivamente redditi di pensione per un importo di 7.600 euro e
reddito derivante dall’abitazione principale di 500 euro.
In tale ipotesi occorre procedere, in
via preliminare, al calcolo dell’imposta secondo le regole ordinarie.
Occorre, pertanto procedere al calcolo
della deduzione di cui all’articolo 10-bis) del Tuir effettivamente spettante
al pensionato.
In assenza di altri oneri deducibili,
diversi dall’abitazione principale, la deduzione spettante è pari a:
(26.000 + importo massimo deduzione +
on. deduc.
-reddito complessivo )
X importo massimo
deduzione
26.000
26.000+4.000+3.000+500-8.100 X
7.000 = 6.838,3
26.000
Reddito imponibile = 7.600-6.838,3 =
761,7
Imposta netta = 761,7 X 23% = 175,19
Tenuto conto che l’imposta calcolata
secondo le regole ordinarie (175,19 euro) è inferiore alla differenza tra il
reddito complessivo del contribuente (8.100 euro) e l’importo di 7.500 euro, il
contribuente dovrà versare l’imposta determinata secondo le regole ordinarie.
Imposta dovuta = 175,19 euro
Si precisa, inoltre, che al fine di
procedere alla corretta tassazione degli importi corrisposti, tenendo conto
delle agevolazioni previste dal nuovo comma 1-bis) dell’articolo 11 del TUIR, è
necessario che i soggetti che erogano i trattamenti pensionistici, qualora
detti trattamenti siano di ammontare annuo inferiore ai 7800 euro, rivolgano
apposita richiesta al pensionato al fine di acquisire eventualmente dallo
stesso una autodichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti
dell’agevolazione in discorso.
In particolare il pensionato deve
dichiarare al sostituto d’imposta, ricorrendo le circostanze, che percepisce
esclusivamente reddito da pensione di importo non superiore ad euro 7.800,
redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
Con l’autocertificazione il
contribuente dovrà inoltre specificare l’ammontare dei redditi fondiari sopra
richiamati.
In tal modo il sostituto d’imposta
potrà riconoscere, già in sede di effettuazione delle ritenute, le agevolazioni
disposte dalla predetta disposizione.
Qualora, pur ricorrendone i
presupposti, il contribuente non produca al proprio sostituto d’imposta la
predetta autocertificazione, potrà beneficiare delle agevolazioni disposte dal
comma 1-bis) dell’articolo 11 del TUIR in sede di dichiarazione dei redditi.
5) REVISIONE DELLE DETRAZIONI PER
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE, DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA
Articolo 2, comma 1, lettera d)
L’articolo 2, comma 1, lettera d) della
legge in commento sostituisce l’articolo 13 del TUIR, concernente le altre
detrazioni dall’imposta lorda.
Con le nuove disposizioni viene
confermato il riconoscimento di specifiche detrazioni dall’imposta lorda
qualora nel reddito complessivo del contribuente confluiscano anche redditi di
lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati
dalla norma, redditi di pensione, e redditi di lavoro autonomo o di impresa
minore.
Tuttavia, il riconoscimento di tali
detrazioni risponde a finalità in parte diverse da quelle perseguite dalle
disposizione contenute nel precedente articolo 13, in vigore fino al 31
dicembre 2002.
Infatti, mentre le detrazioni
contemplate dalla precedente disposizione erano finalizzate al riconoscimento,
ancorché in misura forfetaria, delle spese sostenute per la produzione dei
redditi, il riconoscimento delle nuove detrazioni è invece finalizzato al
mantenimento della progressività dell’imposizione.
Il vigente articolo 13 prevede,
infatti, che l’importo della detrazione spettante venga commisurato al reddito
complessivo del contribuente e non più all’ammontare dei singoli redditi; tale
importo varia, quindi, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo.
Alla luce della nuova formulazione
dell’articolo in commento, inoltre, l’importo della detrazione spettante non
deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e compete
quindi in misura piena qualora si verifichino i requisiti previsti dalla norma.
In particolare, il comma 1 del nuovo
articolo 13 del TUIR individua le detrazioni spettanti qualora nel reddito
complessivo confluiscano:
redditi di lavoro dipendente di cui
all’articolo 46 del TUIR ad esclusione di quelli contemplati dal comma 2,
lettera a) del medesimo art. 46;
redditi percepiti dai lavoratori soci
di cooperative di cui all’articolo 47, lettera a), del TUIR;
indennità e compensi a carico di terzi
corrisposti a lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 47, lettera b), del
TUIR;
somme percepite a titolo di borsa di
studio, di cui all’articolo 47, lettera c), del TUIR;
compensi percepiti in relazione a
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 47,
lettera c-bis), del TUIR;
remunerazioni dei sacerdoti di cui
all’articolo 47, lettera d), del TUIR,
prestazioni pensionistiche di cui
all’articolo 47, lettera h-bis), del TUIR;
compensi percepiti dai lavoratori
socialmente utili, di cui all’articolo 47, lettera l), del TUIR.
Con riferimento a tali redditi gli
importi delle detrazioni dall’imposta lorda spettanti risultano pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è
superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è
superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è
superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è
superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
Il comma 2 del nuovo articolo 13
dispone, inoltre, che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi derivanti da pensioni o da assegni alle stesse equiparati di cui
all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda
pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è
superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è
superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è
superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è
superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è
superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è
superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
Il successivo comma 3 stabilisce,
infine, che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 del TUIR o di
impresa minore di cui all’articolo 79 del TUIR, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è
superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro
b) 126 euro se il reddito complessivo è
superiore a 29.400 ma non a 31.000 euro
c) 80 euro se il reddito complessivo è
superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
Si precisa, infine, che le detrazioni
stabilite dai commi sopraelencati dell’articolo 13 non sono cumulabili tra
loro.
Pertanto, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate
dalla predetta disposizione, il contribuente potrà fruire della detrazione più
favorevole.
6) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Articolo 2, comma 3
L’articolo 2, comma 3, prevede la
possibilità per i contribuenti di applicare, in sede di dichiarazione dei
redditi, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31
dicembre 2002, qualora ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche dovuta per l’anno 2003, queste ultime risultino più favorevoli
rispetto al nuovo metodo di determinazione dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche introdotto dallo stesso articolo 2 della legge in commento.
Tramite l’inserimento di tale
disposizione (c.d. clausola di salvaguardia ) viene consentito ai contribuenti,
in sede di dichiarazione dei redditi, di confrontare la nuova modalità di
tassazione con quella prevista dal vecchio sistema ed applicare, quindi, quella
più favorevole.
Tale norma è stata inserita al fine di
evitare che in specifiche situazioni si possa verificare un aggravio di
tassazione nei confronti di talune categorie di contribuenti.
Il riferimento al “reddito complessivo”
contenuto nella norma intende escludere dall’applicazione della clausola di
salvaguardia tutte le fattispecie in cui l’imposta non è determinata previo
inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo, come ad esempio,
accade in relazione ai redditi assoggettati a tassazione separata, quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché quelli soggetti a
imposta sostitutiva, atteso che per queste tipologie di redditi la modalità di
tassazione, diversa da quella ordinaria, non è influenzata dal nuovo sistema di
deduzioni e detrazioni d’imposta e, pertanto, non v’è motivo di consentire
l’applicazione della clausola di salvaguardia.
Ciò premesso ne consegue che il sostituto
d’imposta non dovrà tener conto di tale disposizione in sede di effettuazione
delle ritenute d’acconto, relative ai singoli periodi di paga, né in sede di
conguaglio.
7) EFFETTI SULLE ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Articolo 2, comma 4
L’articolo 2, comma 4, stabilisce
l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, della
deduzione di cui all’articolo 10-bis del Tuir, prevedendo che la base
imponibile delle addizionali all’IRPEF non è influenzata dalla spettanza della
deduzione di cui al nuovo articolo 10-bis del Tuir.
La previsione, già desumibile dalle
norme vigenti, conferma, evitando possibili dubbi interpretativi in ordine alla
determinazione della base imponibile delle addizionali, che le stesse sono
determinate con riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri
deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir.
Tale base imponibile non risulta,
pertanto, modificata dall’eventuale presenza della deduzione volta a garantire
la progressività dell’imposizione IRPEF.
La stessa disposizione stabilisce che
si applicano in ogni caso le previsioni dell’articolo 50, comma 4, del d.lgs n.
446 del 1997 per l’addizionale regionale e dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs
n. 360 del 1998, per l’addizionale comunale.
Le disposizioni sopra citate
stabiliscono che le addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta
dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni
per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir.
Sulla base del disposta della norma in
commento, quindi, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti dovuta, anche per
effetto della nuova deduzione per assicurare la progressività.
Se invece la deduzione per assicurare
la progressività determina solo l’emergere di un minor debito d’imposta, le
addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al
lordo della predetta deduzione.
Le addizionali non sono dovute, ad
esempio, nell’ipotesi, di cui all’art. 11, comma 1-bis, del Tuir, in cui alla
formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non
superiori a 7500 euro, redditi di terreni non superiori a 185, 92 euro e il
reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
8) ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI
D’IMPOSTA
L’articolo 2, comma 2, della legge
finanziaria per il 2003, modifica l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973,
concernente le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
La norma modifica, in particolare, il
comma 2, lettera a), dell’articolo 23, recante le modalità di effettuazione
della ritenuta alla fonte, e stabilisce la rilevanza, ai fini del calcolo della
ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, della deduzione per
assicurare la progressività dell’imposizione introdotta dall’articolo 2, comma
2, lettera b), attraverso l’inserimento dell’ articolo 10-bis nel Tuir.
Secondo la nuova formulazione
dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n. 600 del 1973, la ritenuta
deve essere operata dal sostituto d’imposta sulla parte imponibile delle somme
e valori di cui all’articolo 48 del Tuir, esclusi le mensilità aggiuntive e gli
emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di
cui all’articolo 10-bis del Tuir, ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo Tuir.
Sebbene ai sensi della lettera b) del
comma 2 dell’art. 23, il sostituto, in sede di effettuazione delle ritenute
sulle mensilità aggiuntive non deve applicare le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 (e si ritiene, neppure la deduzione di cui all’art. 10-bis),
tuttavia il medesimo sostituto deve considerare le richiamate mensilità
aggiuntive nel reddito complessivamente erogato al dipendente in base al quale
va a calcolare l’importo spettante della deduzione per assicurare la
progressività.
Gli emolumenti arretrati soggetti a
tassazione separata, invece, non concorrono alla formazione del reddito
complessivo e quindi non sono in alcun modo influenzati, in sede di tassazione,
dalla nuova deduzione di cui all’art.10-bis del TUIR.
In relazione alla nuova deduzione per
assicurare la progressività dell’imposizione, sorge il problema di determinare
se la stessa debba essere riconosciuta dal sostituto in maniera automatica
ovvero su richiesta del sostituito.
A ben vedere la nuova formulazione
dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 non consente di estendere,
relativamente alla nuova deduzione di cui all’art.10-bis del TUIR, quanto
previsto in ordine al riconoscimento delle detrazioni da parte del sostituto
d’imposta.
La previsione in base alla quale il
dipendente effettua una dichiarazione circa le condizioni di spettanza è,
infatti, prevista con riferimento esclusivo alle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del TUIR.
Pertanto si ritiene che la deduzione
per assicurare la progressività dell’imposizione debba essere autonomamente
riconosciuta dal sostituto sulla base dell’ammontare del reddito di lavoro
dipendente che lo stesso corrisponde.
Tuttavia, il dipendente può richiedere
al sostituto di non applicare la deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione nelle ipotesi in cui, ad esempio, disponendo di altri redditi
che concorrono alla formazione del reddito complessivo possa ragionevolmente
presumere di avere diritto ad una deduzione inferiore rispetto a quella che
sarebbe riconosciuta dal sostituto.
In tal modo, senza arrecare alcun danno
all’erario, che anzi fruisce di un versamento anticipato delle imposte, si può
evitare che, al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio,
ovvero in sede di presentazione della dichiarazione sui redditi, l’imposta che
si rende dovuta sia particolarmente elevata.
In base alla nuova formulazione della
norma, il sostituto deve riconoscere la deduzione per assicurare la
progressività dell’imposta sin dal primo periodo di paga del 2003, fermo
restando il fatto che in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve effettuare il ricalcolo
della deduzione spettante.
Al fine di determinare la ritenuta da
operare sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga occorre
applicare le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
ragguagliando al periodo di paga gli scaglioni annui di reddito contenuti
nell’articolo 11 del Tuir.
Il sostituto d’imposta deve, in via
preliminare, determinare la parte di deduzione per assicurare la progressività
spettante al dipendente. A tal fine deve:
- determinare in via preventiva
l’ammontare delle somme e valori che andrà a corrispondere nel periodo
d’imposta, comprendendo le mensilità aggiuntive e i compensi della stessa
natura;
- sottrarre l’ammontare degli oneri
deducibili trattenuti direttamente dal sostituto d’imposta che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
lettera h), del TUIR;
- calcolare l’importo della deduzione
per assicurare la progressività dell’imposta applicando all’ammontare teorico
della stessa deduzione la percentuale risultante dal rapporto previsto
dall’art.10-bis, comma 5, del TUIR.
In sostanza occorre effettuare il
calcolo tenendo conto della formula precedentemente illustrata, che si riporta:
26.000+7.500+oneri deducibili -
(redd.compl.+cred.imp.art.14)
26.000
Successivamente il sostituto deve
ragguagliare la deduzione calcolata ai singoli periodi di paga. L’importo in
tal modo determinato deve essere dedotto dal reddito corrisposto nel singolo
periodo di paga.
A questo punto il sostituto deve
• applicare la ritenuta sulla base
delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportati al periodo di
paga;
• applicare all’imposta così determinata
le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, anch’esse rapportate al
periodo di paga.
Per maggior chiarezza si fa seguire un
esempio, formulato in relazione all’ipotesi di un dipendente a tempo
indeterminato con stipendio mensile di 2000 euro (per 12 mensilità), assegno al
coniuge di 500 euro mensili versato tramite il sostituto d’imposta, e, quindi
da escludere dal reddito complessivo di lavoro dipendente ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, lettera h).
Reddito di lavoro dipendente = 24.000 –
6.000 = 18.000 euro
Deduzione art.10-bis spettante:
26.000 + 7500 - 18.000 X
7500 = 4.470,75
26.000
Tale importo deve essere ragguagliato
al periodo di paga:
4.470,75 : 12 = 372,56
(il ragguaglio può essere effettuato
anche dividendo l’importo per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di
spettanza)
Reddito imponibile: 1.500- 372,56 =
1.127,44
Calcolo dell’imposta:
1127,44 x 23% = 259,31
Naturalmente le ritenute sulle
mensilità aggiuntive continuano ad essere determinate secondo le regole già
illustrate con la circolare n. 326 del 1997, fermo restando che le mensilità
aggiuntive, come sopra precisato, devono essere tenute presenti ai fini del
calcolo della deduzione per assicurare la progressività.
Se nel corso del periodo di imposta le
retribuzioni aumentano per effetto, ad esempio, di una promozione, il sostituto
ridetermina l’importo della deduzione spettante sulla base del nuovo reddito
complessivo e provvede ad adeguare le ritenute a decorrere dal periodo di paga
nel quale la retribuzione risulta modificata.
Per quanto riguarda le retribuzioni già
corrisposte in precedenza, la correzione delle ritenute operate può essere
realizzata nel quadro delle operazioni di conguaglio.
In caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato, occorre prima di tutto rapportare la deduzione teorica spettante
(formata, per i lavoratori dipendenti e assimilati, dalla somma di 3.000 e
4.500 euro) al periodo di durata del rapporto di lavoro, quindi seguire il
procedimento sopra illustrato per determinare l’imposta provvisoria.
Tenuto conto che le condizioni di
spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione non
devono essere dichiarate dal dipendente appare coerente rapportare al periodo
di durata del rapporto di lavoro anche la deduzione di 3.000 euro. Peraltro,
considerato che la norma attribuisce il diritto alla deduzione a prescindere
dalla durata del rapporto di lavoro, il dipendente potrà fruire della parte di
deduzione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta,
in sede di conguaglio.
Se si suppone un contratto di lavoro
della durata di quattro mesi, dal 1 gennaio 2003 al 30 aprile 2003, la
deduzione teorica spettante sarà uguale a 2.465,75, costituita dalla somma di:
3.000 : 365 x 120 = 986,30
4.500 : 365 x 120 = 1.479,45
Ipotizzando uno stipendio mensile di
1.500 euro, si avrà:
Calcolo della deduzione per assicurare
la progressività dell’imposta:
(26.000 + 2.465,75 - 6000) : 26.000 =
0,8640
0,8640 x 2.465,75 = 2.130,40
2.130,40 : 4 = 532,60
Reddito imponibile:
1.500 – 532,60 = 967,40
Il procedimento illustrato deve essere
seguito anche per determinare l’imposta relativa ai redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente sui quali si applica la deduzione di cui all’articolo
10-bis del Tuir e sui redditi di pensione.
Per determinare il periodo di spettanza
della deduzione di cui all’articolo 10-bis, commi 2 e 3, del TUIR occorre far
riferimento alle istruzioni a suo tempo impartite, per le detrazioni di imposta
già previste dall’art. 13 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre
2002), dalla circolare n. 3 del 9 gennaio 1998.
In sede di conguaglio, entro il 28
febbraio dell’anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo della deduzione per
assicurare la progressività dell’imposizione spettante. Tenuto conto
dell’importo della deduzione risultante da tale calcolo il sostituto effettua
il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori
corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e valori
corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, se riferiti
all’anno precedente, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme
e dei valori corrisposti nell’anno.
Resta fermo che alle somme e ai valori
corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno 2003 e riferiti all’anno precedente,
che concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d’imposta
2002, tornano applicabili le disposizioni in vigore per tale ultimo periodo.
Con riferimento alla data del 12
gennaio, prevista dall’art.48, comma 1, del TUIR, si precisa inoltre che la
stessa non concretizza un termine di prescrizione. Pertanto, in relazione a
tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo
2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno
festivo al giorno seguente non festivo.
Nella certificazione da rilasciare ai
sensi dell’articolo 7-bis del DPR n. 600 del 1973, il sostituto d’imposta deve
indicare l’importo della deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione che ha riconosciuto, distinguendo la parte relativa alla quota
spettante su tutte le tipologie di reddito (3.000 euro) e quella spettante sui
redditi di lavoro dipendente (4.500 euro).
Tale indicazione deve essere seguita
anche in caso di rapporti cessati nel corso del 2003, prima della
predisposizione del nuovo schema di certificazione. In tal caso, l’indicazione
della deduzione riconosciuta deve essere effettuata nelle annotazioni del CUD
2002.
In relazione alla estrema rilevanza
delle modifiche apportate alla disciplina dell’IRPEF, che hanno ingenerato una
situazione di obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma, e della
presumibile impossibilità per i sostituti di disporre di strumenti informatici
già in grado di gestire le nuove procedure di applicazione delle ritenute, gli
uffici non applicheranno sanzioni nei confronti dei sostituti che abbiano
commesso irregolarità nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di
gennaio e febbraio 2003.
9) DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA
Art. 2, comma 11
L’art. 2, comma 11, concernente
disposizioni fiscali in materia di lavoro prestato all’estero in zone di
frontiera, prevede che, per l’anno 2003, i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro.
Per gli anni 2001 e 2002, tali redditi,
invece, sono stati esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art.9, comma 23, della legge 28
dicembre 2001, n.448.
Si rammenta che la disposizione di cui
all’art. 2, comma 11, si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori
dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero
in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato
Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di
Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece, nella previsione
di cui all’art 2, comma 11, le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch’essi
residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto, che preveda
l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e continuativa,
soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un
periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori è in vigore il regime di tassazione
previsto dall’art. 48, comma 8-bis, del TUIR, già illustrato con circolare n.
207/E del 10 novembre 2000.
Dalla circostanza che il reddito di
lavoro dipendente prestato in zone di frontiera non concorre alla formazione
del reddito complessivo fino al limite di 8000 euro deriva la conseguenza che,
ai fini del calcolo dell’imposta, occorre riferirsi alle somme percepite, al
netto di 8000 euro, e su tale importo applicare la deduzione prevista dal nuovo
art.10-bis del TUIR.
Se la tassazione è operata direttamente
dal sostituto d’imposta residente, la franchigia deve essere rapportata ai
singoli periodi di paga, al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel
periodo d’imposta.
Si ritiene utile fornire un esempio di
calcolo:
somme erogate nel periodo di imposta
dal sostituto (dato previsionale): 20.000 euro
franchigia: 8.000 euro
reddito di lavoro dipendente che
costituisce imponibile: 12.000
euro
La deduzione di cui all’art.10-bis del
TUIR andrà così calcolata:
26.000 + 7.500 – 12.000 = 0,8269
26.000
0,8269 X 7.500 = 6.201,75 (deduzione
effettivamente spettante)
L’imponibile sarà pari a 12.000 –
6.201,75, uguale a 5.798,25.
L’imponibile così determinato deve
essere diviso per i periodi di paga, con applicazione delle aliquote di cui
all’art.11 del TUIR, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti
scaglioni annui di reddito ed applicando le detrazioni di cui agli artt.12 e 13
del TUIR, rapportate al periodo stesso.