INPS - 1 GENNAIO 2003:
1)
MINIMALI
CONTRIBUZIONE;
2)
CONTRIBUZIONE
APPRENDISTI;
3)
LIMITE
RETRIBUZIONE PER L'APPLICAZIONE ALIQUOTA 1% AI FINI PENSIONISTICI;
4)
MASSIMALE
CONTRIBUTIVO ANNUO PER DIPENDENTI PRIVI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ALLA DATA
DEL 31 DICEMBRE 1995
I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono
così determinati:
Dirigenti euro 105,69
Impiegati euro 38,20
Operai euro 38,20
Il minimale di contribuzione per gli operai e gli
impiegati occupati a tempo parziale è di euro 5,73.
Gli importi della contribuzione fissa settimanale
dovuta per gli apprendisti dal 1° gennaio 2003 risultano essere:
apprendisti soggetti all'INAIL euro 2,81 settimanali
apprendisti non soggetti all'INAIL euro 2,72 settimanali
Per le imprese artigiane il contributo resta fissato
nell'importo di euro 0,02 settimanali.
La quota a carico dell'apprendista è confermata anche
per l'anno 2003 nella misura del 5,54%.
Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito
una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi
sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile. L'INPS ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2003 in
euro 36.959,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a
carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente
l'importo mensile di euro 3.080,00 (rapportato a 12 mensilità).
Il
massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere
per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso INPS, INPDAI o
altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2003 a euro
80.391,00.
REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2003
Con la circolare in parola l'Istituto ha dettato le
istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano
potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2003,
dei sopraccitati nuovi importi. In particolare la regolarizzazione del mese di
gennaio 2003, da effettuarsi entro il 16 maggio 2003, dovrà essere eseguita
come segue:
La differenza tra la retribuzione imponibile
risultante dall'applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a
contribuzione per il mese di gennaio 2003 dovrà essere portata in aumento delle
retribuzioni imponibili del mese nel quale viene effettuata la
regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto i contributi dovuti.
Per il versamento delle differenze contributive
relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti i datori di lavoro
interessati utilizzeranno un rigo in bianco del quadro "B/C" del
mod.DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189"
e dalla dicitura "Diff.Appr.". Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle "numero dipendenti, "numero giornate" e
"retribuzioni".
L’importo
della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al
lavoratore, andrà indicato in uno dei righi in bianco del quadro “D” del
modello DM 10/2 utilizzando l’apposito codice “L951”.