RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO - DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002, N. 297 - NOTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 29 GENNAIO 2003

 

La Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003 ha pubblicato il testo del Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 concernente “Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

Il provvedimento in parola detta nuove disposizioni in materia di collocamento ordinario prevedendo alcune modifiche alla previgente disciplina e introducendo sostanziali novità sul fronte degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro nei confronti dei servizi dell’impiego.

Il decreto legislativo in parola è entrato in vigore il 30 gennaio 2003. Peraltro, delle nuove disposizioni solo alcune hanno immediata applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal 30 gennaio 2003, altre invece dovranno attendere la pubblicazione di apposito Decreto Ministeriale attuativo, altre ancora potranno trovare piena operatività solo dopo l’esercizio da parte della Regione del proprio potere normativo in materia

Tra le novità che, come sopra riferito, non sono di immediata applicazione, si segnalano le seguenti:

-          la comunicazione di assunzione da effettuare al Centro per l'impiego mediante apposito modello, non ancora predisposto, dovrà essere contestuale all’assunzione stessa e cioè entro le 24 ore. Inoltre, tale comunicazione dovrà essere effettuata non solo nel caso di  assunzione di lavoratori subordinati, ma sarà estesa anche ai soci di cooperativa e ai rapporti parasubordinati;

-          dovrà essere comunicata al Centro per l'impiego la trasformazione di rapporti a termine, part-time o formativi, in rapporti a tempo pieno o indeterminato;

-          la comunicazione di assunzione sarà unificata ai fini Inps, Inail e Direzioni del lavoro tramite apposita modulistica in fase di predisposizione.

Sono, invece, in vigore dal 30 gennaio 2003:

-          l'abolizione delle liste di collocamento e la generalizzazione definitiva del sistema dell'assunzione diretta tranne i casi di assunzione di disabili, extracomunitari e lavoratori da impiegare all'estero;

-          l'abolizione del libretto di lavoro;

-          l'eliminazione dell'onere della riserva con delega alle regioni di indicare la percentuale relativa a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale;

-          la durata del diritto di precedenza nell'assunzione di lavoratori a seguito di licenziamenti, che passa da un anno a sei mesi.

Di seguito si illustrano le citate principali novità in vigore dal 30 gennaio 2003, anche alla luce delle prime istruzioni operative impartite dalla Provincia di Brescia – Settore Lavoro con apposita circolare.

1) Abolizione delle liste di collocamento e assunzione del lavoratore

Dal 30 gennaio 2003 sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle dei disabili, dei lavoratori in mobilità e del personale artistico.

Per qualsiasi forma di rapporto (apprendistato e contratto di formazione e lavoro compresi, salvo, per queste tipologie, la necessità delle previe autorizzazioni prescritte dalla legge) opera l'assunzione diretta: la novità consiste nel fatto che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, legge n. 56/1987, non è più necessaria l'iscrizione preventiva del lavoratore nelle liste del collocamento.

Alla regola dell'assunzione diretta fanno eccezione le seguenti tre categorie di lavoratori, per i quali restano ferme le disposizioni speciali previste dal vigente ordinamento:

·         lavoratori extracomunitari ancora all'estero, di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998;

·         lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero, di cui al Decreto-Legge n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987;

·         lavoratori disabili (nonché orfani, coniugi superstiti ed equiparati), di cui alla Legge n. 68/1999.

Si rammenta che, fino all'adozione del decreto ministeriale che definisca nuovi moduli di comunicazione, il datore di lavoro che procede all'assunzione deve:

- nei cinque giorni successivi, darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente;

- contestualmente inviare all'INAIL la denuncia nominativa degli assicurati (DNA). In ordine alla permanenza dell'obbligo in parola, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, si è espresso anche l'INAIL, con la nota 31 gennaio 2003.

E' confermato l'obbligo di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la comunicazione scritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola e la comunicazione scritta con le informazioni delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 152/1997.

Questi obblighi possono essere assolti direttamente nel contratto di lavoro, o nella lettera di assunzione.

Assunzioni che comportano agevolazioni contributive

Si pone in particolare evidenza che, nei casi in cui si intenda assumere un lavoratore fruendo di agevolazioni che abbiano quale presupposto un determinato periodo di disoccupazione del lavoratore stesso, dovrà risultare che il lavoratore possiede tale requisito a seguito della sua permanenza nello stato di disoccupazione, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 297/2002.

A tal fine è necessario che il lavoratore abbia innanzitutto reso al Centro per l'Impiego territorialmente competente una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa. Il lavoratore, che abbia dichiarato la propria disponibilità alla ricerca di un lavoro, viene registrato nell'elenco anagrafico, e riceverà dal Centro per l'Impiego, in sostituzione del Mod. C/1 - attestato di iscrizione, e in attesa del rilascio della scheda anagrafica professionale (secondo una procedura di prossima installazione nei Centri per l'Impiego della provincia), una ricevuta della dichiarazione di disponibilità unitamente al Mod. C/2. La permanenza nello stato di disoccupazione per il tempo stabilito dalla norma agevolativa consentirà la concessione dell'agevolazione al datore di lavoro.

Nell'attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, che definirà i nuovi modelli di comunicazione delle assunzioni, contenenti anche gli elementi necessari alle agevolazioni, resta in uso il Mod. C/ASS/AG.

2) Abolizione del libretto di lavoro

Con effetto dal 30 gennaio 2003, è abrogata interamente la legge 10 gennaio 1935, n. 112, istitutiva del libretto di lavoro. Tale abrogazione è da porre in relazione alla istituzione della scheda professionale del lavoratore (avvenuta con D.M. 30 maggio 2001, cfr. suppl. n. 2 e n. 3 al Not. n. 7/2001), ed alle nuove modalità di rilevazione delle esperienze lavorative e professionali dei lavoratori quali risultano dal Decreto Legislativo n. 297/2002. Con l'intervenuta abrogazione, cessa l'attività di rilascio del libretto di lavoro, tanto quella dei Comuni, per i lavoratori italiani e i cittadini comunitari, quanto quella delle Direzioni Provinciali del Lavoro, per i lavoratori extracomunitari.

3) Eliminazione onere di riserva

Sempre con effetto dal 30 gennaio 2003, opera l'abrogazione delle disposizioni dell'art. 25, legge n. 223/1991, che disciplinavano la riserva del 12% a favore delle c.d. "fasce deboli" di lavoratori (in particolare di quelli iscritti nelle liste di mobilità e di quelli iscritti da 24 mesi nelle liste di collocamento).

Da tale data, pertanto, i datori di lavoro, a prescindere dalle loro dimensioni, non sono più soggetti all'obbligo in parola.

Correlativamente, il Decreto Legislativo n. 297/2002, ha rimesso alle Regioni la possibilità di riservare a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale una quota di assunzioni effettuate dai datori di lavoro.

Pertanto sino ad un eventuale intervento normativo in materia da parte della Regione Lombardia, nessun obbligo di riserva grava sulle imprese ubicate sul territorio regionale.

4) Durata del diritto di precedenza ex legge n. 264/1949

Con effetto dal 30 gennaio 2003, il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nella riassunzione presso la medesima azienda e per la stessa qualifica è ridotto da dodici a sei mesi.