RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO - DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE
2002, N. 297 - NOTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 29 GENNAIO 2003
La
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003 ha pubblicato il testo del Decreto
Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 concernente “Disposizioni modificative
e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45,
comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”.
Il
provvedimento in parola detta nuove disposizioni in materia di collocamento
ordinario prevedendo alcune modifiche alla previgente disciplina e introducendo
sostanziali novità sul fronte degli adempimenti posti a carico del datore di
lavoro nei confronti dei servizi dell’impiego.
Il
decreto legislativo in parola è entrato in vigore il 30 gennaio 2003. Peraltro,
delle nuove disposizioni solo alcune hanno immediata applicazione dalla data di entrata in
vigore del decreto e cioè dal 30 gennaio 2003, altre invece dovranno attendere
la pubblicazione di apposito Decreto Ministeriale attuativo, altre ancora
potranno trovare piena operatività solo dopo l’esercizio da parte della Regione
del proprio potere normativo in materia
Tra le novità che, come sopra riferito, non sono di
immediata applicazione, si segnalano le seguenti:
-
la comunicazione di
assunzione da effettuare al Centro per l'impiego mediante apposito modello, non
ancora predisposto, dovrà essere contestuale all’assunzione stessa e cioè entro
le 24 ore. Inoltre, tale comunicazione dovrà essere effettuata non solo nel
caso di assunzione di lavoratori
subordinati, ma sarà estesa anche ai soci di cooperativa e ai rapporti
parasubordinati;
-
dovrà essere comunicata
al Centro per l'impiego la trasformazione di rapporti a termine, part-time o
formativi, in rapporti a tempo pieno o indeterminato;
-
la comunicazione di
assunzione sarà unificata ai fini Inps, Inail e Direzioni del lavoro tramite
apposita modulistica in fase di predisposizione.
Sono, invece, in vigore dal 30 gennaio 2003:
-
l'abolizione delle
liste di collocamento e la generalizzazione definitiva del sistema
dell'assunzione diretta tranne i casi di assunzione di disabili,
extracomunitari e lavoratori da impiegare all'estero;
-
l'abolizione del
libretto di lavoro;
-
l'eliminazione
dell'onere della riserva con delega alle regioni di indicare la percentuale
relativa a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale;
-
la durata del diritto
di precedenza nell'assunzione di lavoratori a seguito di licenziamenti, che
passa da un anno a sei mesi.
Di
seguito si illustrano le citate principali novità in vigore dal 30 gennaio
2003, anche alla luce delle prime istruzioni operative impartite dalla
Provincia di Brescia – Settore Lavoro con apposita circolare.
1) Abolizione delle liste di collocamento e
assunzione del lavoratore
Dal 30 gennaio 2003 sono soppresse le liste
di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle dei disabili,
dei lavoratori in mobilità e del personale artistico.
Per qualsiasi forma di rapporto (apprendistato e
contratto di formazione e lavoro compresi, salvo, per queste tipologie, la
necessità delle previe autorizzazioni prescritte dalla legge) opera l'assunzione
diretta: la novità consiste nel fatto che, per effetto
dell'abrogazione dell'art. 1, legge n. 56/1987, non è più necessaria
l'iscrizione preventiva del lavoratore nelle liste del collocamento.
Alla regola dell'assunzione diretta fanno eccezione
le seguenti tre categorie di lavoratori, per i quali restano ferme le
disposizioni speciali previste dal vigente ordinamento:
·
lavoratori extracomunitari ancora all'estero, di cui al Decreto
Legislativo n. 286/1998;
·
lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero, di cui al
Decreto-Legge n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987;
·
lavoratori disabili (nonché orfani, coniugi superstiti ed equiparati),
di cui alla Legge n. 68/1999.
Si rammenta che, fino all'adozione del decreto ministeriale
che definisca nuovi moduli di comunicazione, il datore di lavoro che procede
all'assunzione deve:
- nei cinque giorni successivi,
darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente;
- contestualmente inviare all'INAIL
la denuncia nominativa degli assicurati (DNA). In ordine alla permanenza
dell'obbligo in parola, nelle more dell'emanazione del predetto decreto
ministeriale, si è espresso anche l'INAIL, con la nota 31 gennaio 2003.
E' confermato l'obbligo di consegnare al lavoratore,
all'atto dell'assunzione, la comunicazione scritta contenente i dati della
registrazione effettuata nel libro matricola e la comunicazione scritta con le informazioni delle
condizioni applicabili al rapporto di lavoro previste dal Decreto Legislativo
n. 152/1997.
Questi obblighi possono essere assolti direttamente
nel contratto di lavoro, o nella lettera di assunzione.
Assunzioni che comportano agevolazioni contributive
Si pone in particolare evidenza che, nei casi in cui
si intenda assumere un lavoratore fruendo di agevolazioni che abbiano quale
presupposto un determinato periodo di disoccupazione del lavoratore stesso,
dovrà risultare che il lavoratore possiede tale requisito a seguito della sua
permanenza nello stato di disoccupazione, secondo le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 297/2002.
A tal fine è necessario che il lavoratore abbia
innanzitutto reso al Centro per l'Impiego territorialmente competente una
dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e
l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa. Il
lavoratore, che abbia dichiarato la propria disponibilità alla ricerca di un
lavoro, viene registrato nell'elenco anagrafico, e riceverà dal Centro per
l'Impiego, in sostituzione del Mod. C/1 - attestato di iscrizione, e in attesa
del rilascio della scheda anagrafica professionale (secondo una procedura di
prossima installazione nei Centri per l'Impiego della provincia), una ricevuta
della dichiarazione di disponibilità unitamente al Mod. C/2. La permanenza
nello stato di disoccupazione per il tempo stabilito dalla norma agevolativa
consentirà la concessione dell'agevolazione al datore di lavoro.
Nell'attesa dell'emanazione del decreto ministeriale,
che definirà i nuovi modelli di comunicazione delle assunzioni, contenenti
anche gli elementi necessari alle agevolazioni, resta in uso il Mod. C/ASS/AG.
2) Abolizione del libretto di lavoro
Con effetto dal 30 gennaio 2003,
è abrogata interamente la legge 10 gennaio 1935, n. 112, istitutiva
del libretto di lavoro. Tale abrogazione è da porre in relazione alla
istituzione della scheda professionale del lavoratore (avvenuta con D.M. 30
maggio 2001, cfr. suppl. n. 2 e n. 3 al Not. n. 7/2001), ed alle nuove modalità
di rilevazione delle esperienze lavorative e professionali dei lavoratori quali
risultano dal Decreto Legislativo n. 297/2002. Con l'intervenuta abrogazione,
cessa l'attività di rilascio del libretto di lavoro, tanto quella dei Comuni,
per i lavoratori italiani e i cittadini comunitari, quanto quella delle
Direzioni Provinciali del Lavoro, per i lavoratori extracomunitari.
3) Eliminazione onere di riserva
Sempre con effetto dal 30 gennaio 2003,
opera l'abrogazione delle disposizioni dell'art. 25, legge n.
223/1991, che disciplinavano la riserva del 12% a favore delle c.d. "fasce
deboli" di lavoratori (in particolare di quelli iscritti nelle liste
di mobilità e di quelli iscritti da 24 mesi nelle liste di collocamento).
Da tale data, pertanto, i datori di lavoro, a
prescindere dalle loro dimensioni, non sono più soggetti all'obbligo in
parola.
Correlativamente, il Decreto Legislativo n. 297/2002,
ha rimesso alle Regioni la possibilità di riservare a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale una quota di assunzioni effettuate
dai datori di lavoro.
Pertanto sino ad un eventuale intervento normativo in
materia da parte della Regione Lombardia, nessun obbligo di riserva grava sulle
imprese ubicate sul territorio regionale.
4) Durata del diritto di precedenza ex legge n. 264/1949
Con effetto dal 30 gennaio 2003, il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nella riassunzione presso la medesima azienda e per la stessa qualifica è ridotto da dodici a sei mesi.