IMPOSTA STRAORDINARIA

SUI BENI DI LUSSO - ONERE DELLA PROVA PER DETERMINARE LA STRUMENTA-LITA' DEL BENE

(Comm. trib. prov. Pisa, Sez. 5°, Sent. 29 ottobre 1997, n. 210)

 

Tra i casi di esonero dell'imposta straordinaria sui beni di lusso sono ricompresi tutti quei beni utilizzati esclusivamente come strumentali nell'esercizio dell'attivitā propria dell'impresa (art. 8, comma 5, D.L. 384/1992).

In caso di contenzioso la prova della strumentalitā del bene č a carico di entrambe le parti (Ufficio e societā ricorrente).

Nella fattispecie la strumentalitā del bene (un'autovettura) č stata dimostrata con prova documentale solo da parte della societā ricorrente.

Il giudice tributario, in mancanza di prova contraria presentata dall'Ufficio, ha ritenuto corretto il comportamento della societā ricorrente e, conseguentemente, non dovuto il tributo.