IVA - CESSIONE
GRATUITA AD UN COMUNE DI UN IMMOBILE DESTINATO A SALA RIUNIONI
(Ag . Entrate, Ris. 21/2/03, n. 37/E)
L'operazione di cessione gratuita di immobile da destinare a
sala riunioni con un'area verde attigua pertinenziale ad un comune in
esecuzione di un piano particolareggiato, oggetto di convenzione rientra nel
campo di applicazione dell'IVA (art. 51, legge n. 342/2000, circ. n. 207/2000,
ris. n. 6/2003).
L'immobile in oggetto non può essere qualificabile come
opera di urbanizzazione (opera destinata alla collettività al fine di
migliorare la qualità di vita degli abitanti del comune).
Tali categorie di beni sono tassativamente elencate dalla
legge (art. 4, legge n. 847/1964 e art. 44, legge n. 865/1971) e si dividono in
opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi di sosta o
di parcheggio, le fognature, la rete idrica, le reti di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde
attrezzato e secondaria: gli asili nido e le scuole materne, le scuole
dell'obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli
altri edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i
centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie e le aree verdi di
quartiere.
Il bene immobile in oggetto non rientra tra le categorie
sopra elencate.
La circostanza che l'immobile venga adibito a sala riunioni per gli abitanti del Comune e sia, quindi, destinato alla collettività, al fine di migliorarne la qualità della vita, non è di per se' sufficiente per ritenere che trattasi di un centro sociale (luogo di aggregazione permanentemente aperto al pubblico, nel quale si svolgono attività di rilevanza sociale, quali ad esempio i centri di ritrovo per giovani e/o anziani).