PROROGA DEL TERMINE
PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI
(Legge 27/03)
Si segnala che sul S. O. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 44
del 22 febbraio 2003, è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2003, n. 27, che
ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.
Con la pubblicazione della legge di conversione del D.L.
282/2002, diviene quindi definitiva la proroga sino al 16 maggio 2003 del
termine per effettuare la rivalutazione dei terreni edificabili ed agricoli,
introdotta originariamente dall'art. 7 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002).
L'art.2, comma 2, del decreto legge sopra citato, infatti,
prevede che la rideterminazione del valore delle aree edificabili ed agricole si
applichi anche ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003, purché la
redazione ed il giuramento della perizia di stima, nonché il pagamento
dell'imposta sostitutiva del 4% (calcolata sull'intero valore rivalutato
dell'area), avvenga entro il 16 maggio 2003.
Rientrano, quindi, nell'agevolazione anche quelle aree che
siano state acquistate nel corso nel 2002, purché risultino possedute alla data
del 1° gennaio 2003.
In tal modo, le persone fisiche, le società semplici e gli
enti non commerciali (semprechè le aree interessate non rientrino
nell'esercizio dell'attività), che, alla data del 1° gennaio 2003, risultino
proprietarie di aree edificabili o agricole, possono scegliere di effettuare la
rivalutazione di tali immobili, facendo redigere, entro il 16 maggio 2003, la
perizia giurata di stima (prima dell'eventuale vendita del terreno) e versando
entro la stessa data l'imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero valore
rivalutato.
Il versamento dell'imposta sostitutiva, inoltre, può essere
effettuato anche ripartendolo in tre rate annuali di pari importo, che andranno
versate, con gli interessi del 3%, secondo le seguenti scadenze:
- 16 maggio 2003;
- 16 maggio 2004 con gli interessi annuali al 3%;
- 16 maggio 2005 con gli interessi annuali al 3%.
La rideterminazione del valore delle aree edificabili ed
agricole produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione
delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell'art.81, comma 1, lett. a) e b) del
DPR 917/1986, con la vendita degli stessi immobili. A seguito della
rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia
di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in
diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita.
Il nuovo valore dell'immobile (al quale si possono aggiungere le spese di redazione della perizia, se effettivamente rimaste a carico), inoltre, costituisce quello minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.