PROROGA DELLE
AGEVOLAZIONI TREMONTI BIS PER I TERRITORI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI
(Legge 27/03)
Si segnala che sul S.O. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 44
del 22 febbraio 2003, č stata pubblicata la legge 21 febbraio 2003, n. 27, che
ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.
Diviene, quindi, definitiva la disposizione del D.L.
282/2002, inserita in sede di conversione dalla legge 27/2003, con la quale
viene stabilita la proroga dell'agevolazione Tremonti-bis (detassazione degli
utili reinvestiti nell'acquisto di beni strumentali nuovi, artt.4-5, L.
383/2001), per i territori colpiti da eventi calamitosi nel corso degli ultimi
mesi del 2002.
La proroga č disposta
- sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni
strumentali mobili, e
- sino al 31 luglio 2004 per investimenti immobiliari.
In particolare, l'art.5-sexies del decreto 282/2002 dispone
che i benefici di cui all'art.4 della Legge 383/2001 siano prorogati per gli
investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli
eventi calamitosi individuati dai seguenti Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
- D.P.C.M. del 29 ottobre 2002:
- territorio della Provincia di Catania, colpito
dall'attivitā vulcanica dell'Etna e dagli eventi sismici concernenti la
medesima area;
- D.P.C.M. del 31 ottobre 2002:
- territorio della Provincia di Vibo Valentia, colpito dagli
eventi atmosferici dei giorni 24/25 maggio 2002;
- territorio della Provincia di Campobasso, colpito dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002;
- D.P.C.M. del 8 novembre 2002:
- altri territori delle Province di Campobasso e di Foggia,
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
- D.P.C.M. del 29 novembre 2002:
- territori delle Province di Genova, La Spezia e Savona,
colpiti dagli eventi meteorologici di maggio, agosto e settembre 2002;
- territorio della Provincia di Bologna, per il crollo del
15 ottobre 2002;
- territori delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi
atmosferici del novembre 2002;
- territori delle Province di Cuneo e di Torino per gli
eventi alluvionali del settembre 2002;
- territori delle Province di Pistoia e di Lucca per gli
eventi atmosferici del 23 ottobre 2002.
La proroga si applica con riferimento a tali territori a
condizione che siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze
sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali
vie d'accesso al territorio comunale.
Come detto, per gli investimenti immobiliari, la
proroga,valida solo per le iniziative realizzate nei suddetti territori, č
fissata al 31 luglio 2004.
In sostanza, i benefici fiscali per gli investimenti immobiliari
si applicano anche a tutti gli acquisti di immobili fatti entro il 31 luglio
2004 ovvero, nell'ipotesi di contratto di appalto, per tutti gli immobili
ultimati entro tale data.
In presenza di stati di avanzamento lavori l'investimento agevolato č quello rispetto al quale č stato emanato un SAL accettato dalla controparte entro il 31 luglio 2004.