INAIL -
ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AD OMISSIONI CONTRIBUTIVE VERIFICATESI FINO AL 31 DICEMBRE 2000 - LEGGE
N. 388/2000 - CIRCOLARE INAIL 28 GENNAIO 2003, N. 6
L’art. 116, commi 8 e segg. della legge 23.12.2000, n. 388
ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato
pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. L’art. 116,
comma 12, della legge citata, ha abolito tutte le sanzioni amministrative
relative a:
- violazioni di norme sul collocamento di carattere formale;
- violazioni in materia di previdenza ed assistenza
obbligatoria consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei
contributi o premi, o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale
del versamento degli stessi, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge
24.11.1981, n. 689 (cosiddetta “depenalizza-
zione”). A tale ultimo riguardo, è da rammentare che, in
forza delle disposizioni della legge di depenalizzazione citati, “per le
violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di
contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa … dagli enti ed istituti
gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso
provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei
premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a
titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che
da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi, la
relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli
stessi enti ed istituti di cui al comma precedente”. Il Ministero del
lavoro, con circolare 22 gennaio 2001, n. 12, aveva confermato, sulla base del
principio “tempus regit actum”, l’applicabilità della procedura
sanzionatoria amministrativa predetta per le violazioni antecedenti il 1°
gennaio 2001. A parere del Dicastero l’abolizione delle sanzioni
amministrative, dovendosi ritenere non retroattiva, sarebbe entrata in vigore
dal 1° gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi
alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000. L’INAIL, con nota
20.2.2001 e circolare 27.7.2001, n. 56, aveva confermato le indicazioni
ministeriali, ritenendo che la nuova disciplina (e la connessa abrogazione
delle sanzioni amministrative predette) entrasse pienamente in vigore
esclusivamente in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio
2001. Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza 22.5.2002, n. 7524,
pur confermando il principio di irretroattività in materia di illeciti
amministrativi, ha affermato l’inammissibilità dell’emanazione di
ordinanze-ingiunzioni anche relativamente alle sanzioni amministrative in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie riferite alle violazioni
verificatesi od accertate anteriormente al 1° gennaio 2001. A riguardo, è da rammentare che l’INPS con
circolare 31.12.2002, n. 191, ha aderito a quanto sostenuto nel pronunciamento
citato, chiarendo, tra l’altro, che le ordinanze-ingiunzioni di cui all’art.
35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981 relative alle sanzioni amministrative
connesse a violazioni contributive verificatesi fino al 31.12.2000 ed emesse
successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della legge n.
388/2000) non sono efficaci. Alla luce della recente sentenza del Supremo
Collegio, l’INAIL, con circolare 28 gennaio, n. 6, ha affrontato nuovamente la
questione relativa all’efficacia temporale della disposizione “abrogativa”. L’Istituto,
in particolare, conformandosi alla tesi sostenuta dalla Cassazione, ha
stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2001, sono precluse la redazione e
la notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo anche
in relazione alle violazioni commesse anteriormente a tale data (consistenti
nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi, o dalle
quali derivi comunque l’omissione totale o parziale del versamento degli
stessi). Pertanto, le ordinanze-ingiunzioni per gli illeciti in parola non
potranno essere emanate per i periodi contributivi sia successivi che anteriori
al 1° gennaio 2001.
In base a quanto precisato dall’ente, inoltre, le ordinanze-ingiunzioni non ancora passate in giudicato (a causa della pendenza dei termini di opposizione) saranno revocate d’ufficio.