INAIL - ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AD OMISSIONI CONTRIBUTIVE VERIFICATESI FINO AL 31 DICEMBRE 2000 - LEGGE N. 388/2000 - CIRCOLARE INAIL 28 GENNAIO 2003, N. 6

 

L’art. 116, commi 8 e segg. della legge 23.12.2000, n. 388 ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. L’art. 116, comma 12, della legge citata, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a:

- violazioni di norme sul collocamento di carattere formale;

- violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi, o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento degli stessi, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, della legge 24.11.1981, n. 689 (cosiddetta “depenalizza-

zione”). A tale ultimo riguardo, è da rammentare che, in forza delle disposizioni della legge di depenalizzazione citati, “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa … dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l’omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente”. Il Ministero del lavoro, con circolare 22 gennaio 2001, n. 12, aveva confermato, sulla base del principio “tempus regit actum”, l’applicabilità della procedura sanzionatoria amministrativa predetta per le violazioni antecedenti il 1° gennaio 2001. A parere del Dicastero l’abolizione delle sanzioni amministrative, dovendosi ritenere non retroattiva, sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000. L’INAIL, con nota 20.2.2001 e circolare 27.7.2001, n. 56, aveva confermato le indicazioni ministeriali, ritenendo che la nuova disciplina (e la connessa abrogazione delle sanzioni amministrative predette) entrasse pienamente in vigore esclusivamente in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2001. Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza 22.5.2002, n. 7524, pur confermando il principio di irretroattività in materia di illeciti amministrativi, ha affermato l’inammissibilità dell’emanazione di ordinanze-ingiunzioni anche relativamente alle sanzioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie riferite alle violazioni verificatesi od accertate anteriormente al 1° gennaio 2001.  A riguardo, è da rammentare che l’INPS con circolare 31.12.2002, n. 191, ha aderito a quanto sostenuto nel pronunciamento citato, chiarendo, tra l’altro, che le ordinanze-ingiunzioni di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 689/1981 relative alle sanzioni amministrative connesse a violazioni contributive verificatesi fino al 31.12.2000 ed emesse successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 388/2000) non sono efficaci. Alla luce della recente sentenza del Supremo Collegio, l’INAIL, con circolare 28 gennaio, n. 6, ha affrontato nuovamente la questione relativa all’efficacia temporale della disposizione “abrogativa”. L’Istituto, in particolare, conformandosi alla tesi sostenuta dalla Cassazione, ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2001, sono precluse la redazione e la notifica dei processi verbali di contestazione di illecito amministrativo anche in relazione alle violazioni commesse anteriormente a tale data (consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi, o dalle quali derivi comunque l’omissione totale o parziale del versamento degli stessi). Pertanto, le ordinanze-ingiunzioni per gli illeciti in parola non potranno essere emanate per i periodi contributivi sia successivi che anteriori al 1° gennaio 2001.

In base a quanto precisato dall’ente, inoltre, le ordinanze-ingiunzioni non ancora passate in giudicato (a causa della pendenza dei termini di opposizione) saranno revocate d’ufficio.