LEGGE 3 FEBBRAIO 2003, N. 14 -  RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE - NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31, s.o. n. 19, è stata pubblicata la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002", che è entrata in vigore il 22 .2.2003. La legge da un lato, introduce nell’ordinamento italiano alcune norme immediatamente efficaci (trascorso, ovviamente, l’ordinario periodo di vacatio legis) e, dall’altro, conferisce al Governo la delega ad emanare, entro un prefissato periodo di tempo, una serie di provvedimenti normativi al fine dell’adempimento dell’Italia agli obblighi europei scaturenti da determinate direttive comunitarie.

Di seguito sono brevemente riassunte le disposizioni di maggior interesse per le imprese.

1) Norme immediatamente operative

Igiene e sicurezza del lavoro

L’art. 7 della legge comunitaria prevede che il datore di lavoro deve fornire a proprie spese, ai lavoratori addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali, i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, a condizione che:

- i risultati degli esami effettuati ai sensi dell’art. 55, commi 1, 3-ter e 4, del d. lgs. 19.9.1994, n. 626 (visita medica preventiva all’adibizione ai videoterminali finalizzata all’evidenziazione di eventuali malformazioni strutturali; esame degli occhi e della vista ad opera del medico competente; visite mediche di controllo; eventuali esami specialistici; controllo oftalmologico richiesto dal lavoratore qualora sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, o l’esito delle visite effettuate ne evidenzi la necessità) pongano in evidenza la necessità degli stessi, e

- non sia possibile l’utilizzazione di dispositivi normali di correzione.

La norma interviene a modifica dell’art. 55, comma 5, del citato decreto legislativo n. 626/1994. L’intervento legislativo è derivato dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-455/00 del 24.10.2002, di condanna dell’Italia per recepimento incompleto dell’art. 9, n. 3, della direttiva 90/270/Cee, sulla “Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori - Disposizioni speciali di correzione in funzione dell’attività svolta”.

A giudizio della Corte, da un lato, la disposizione in parola, nella formulazione originaria, non definiva con sufficiente chiarezza e precisione il diritto dei lavoratori di ricevere, qualora necessario, dispositivi speciali di correzione e, dall’altro, il carico delle spese per gli stessi al datore di lavoro non poteva considerarsi garanzia adeguata per la tutela della salute dei lavoratori stessi.

2) Norme non immediatamente operative

Mercato del lavoro (Art. 20)

Ai sensi dell‘art. 20, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della Legge Comunitaria, un decreto legislativo di modifica della legge n. 223/1991 recante norme in materia di mercato del lavoro per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri attinenti i licenziamenti collettivi.

Informazione e consultazione dei lavoratori

La Comunitaria 2002 dispone, nell’Allegato B, il recepimento della Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.

La richiamata direttiva si applica alle imprese con almeno 50 occupati oppure agli stabilimenti con almeno 20 addetti in uno Stato membro, in base alla scelta che sarà operata in tal senso da ciascun Paese. Così come disposto per le grandi imprese a dimensione comunitaria, anche le medie aziende che operano nel territorio degli Stati membri dovranno introdurre misure concrete per garantire ai dipendenti un coinvolgimento ed un’informazione tempestiva sugli eventi che influenzano le politiche di sviluppo e di occupazione dell’impresa di appartenenza.