LEGGE 3 FEBBRAIO
2003, N. 14 - RECEPIMENTO DI DIRETTIVE
COMUNITARIE - NUOVE NORMATIVE IN
MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31, s.o. n. 19,
è stata pubblicata la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2002", che è entrata in vigore il 22 .2.2003.
La legge da un lato, introduce nell’ordinamento italiano alcune norme
immediatamente efficaci (trascorso, ovviamente, l’ordinario periodo di vacatio
legis) e, dall’altro, conferisce al Governo la delega ad emanare, entro un prefissato
periodo di tempo, una serie di provvedimenti normativi al fine dell’adempimento
dell’Italia agli obblighi europei scaturenti da determinate direttive
comunitarie.
Di seguito sono brevemente riassunte le disposizioni di
maggior interesse per le imprese.
1) Norme immediatamente operative
Igiene e sicurezza del lavoro
L’art. 7 della legge comunitaria prevede che il datore di
lavoro deve fornire a proprie spese, ai lavoratori addetti all’uso di
attrezzature munite di videoterminali, i dispositivi speciali di correzione,
in funzione dell’attività svolta, a condizione che:
- i risultati degli esami effettuati ai sensi dell’art. 55,
commi 1, 3-ter e 4, del d. lgs. 19.9.1994, n. 626 (visita medica
preventiva all’adibizione ai videoterminali finalizzata all’evidenziazione di
eventuali malformazioni strutturali; esame degli occhi e della vista ad opera
del medico competente; visite mediche di controllo; eventuali esami
specialistici; controllo oftalmologico richiesto dal lavoratore qualora
sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal
medico competente, o l’esito delle visite effettuate ne evidenzi la necessità)
pongano in evidenza la necessità degli stessi, e
- non sia possibile l’utilizzazione di dispositivi
normali di correzione.
La norma interviene a modifica dell’art. 55, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 626/1994. L’intervento legislativo è derivato
dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-455/00 del 24.10.2002, di
condanna dell’Italia per recepimento incompleto dell’art. 9, n. 3, della
direttiva 90/270/Cee, sulla “Protezione degli occhi e della vista dei
lavoratori - Disposizioni speciali di correzione in funzione dell’attività
svolta”.
A giudizio della Corte, da un lato, la disposizione in
parola, nella formulazione originaria, non definiva con sufficiente chiarezza e
precisione il diritto dei lavoratori di ricevere, qualora necessario,
dispositivi speciali di correzione e, dall’altro, il carico delle spese
per gli stessi al datore di lavoro non poteva considerarsi garanzia adeguata
per la tutela della salute dei lavoratori stessi.
2) Norme non immediatamente operative
Mercato del lavoro (Art. 20)
Ai sensi dell‘art. 20, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dall’entrata in vigore della Legge Comunitaria, un decreto
legislativo di modifica della legge n. 223/1991 recante norme in materia di
mercato del lavoro per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri attinenti i
licenziamenti collettivi.
Informazione e consultazione dei lavoratori
La Comunitaria 2002 dispone, nell’Allegato B, il recepimento
della Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.
La richiamata direttiva si applica alle imprese con almeno 50 occupati oppure agli stabilimenti con almeno 20 addetti in uno Stato membro, in base alla scelta che sarà operata in tal senso da ciascun Paese. Così come disposto per le grandi imprese a dimensione comunitaria, anche le medie aziende che operano nel territorio degli Stati membri dovranno introdurre misure concrete per garantire ai dipendenti un coinvolgimento ed un’informazione tempestiva sugli eventi che influenzano le politiche di sviluppo e di occupazione dell’impresa di appartenenza.