IRPEF - ADDIZIONALI
REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF - SOSPENSIONE DELL‘EFFICACIA DELLE DELIBERE SUCCESSIVE AL 29 SETTEMBRE 2002
L’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Finanziaria 2003) ha disposto la sospensione degli aumenti delle
addizionali regionali e comunali all’IRPEF deliberati successivamente al 29
settembre 2002 che non siano di conferma delle aliquote in vigore per l’anno
2002, e ciò in attesa della definizione di un avviso comune tra Stato, Regioni
ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
Con circolare 12 febbraio 2003, n. 1 l’Ufficio federalismo
fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali, a chiarimento di taluni
dubbi interpretativi ne ha ulteriormente specificato il significato. Nella
circolare in parola, in particolare, l’Ufficio ha chiarito che la sospensione
prevista dalla legge finanziaria:
a) è operativa anche con riferimento alle delibere comunali
e/o regionali emanate successivamente al 29.9.2002 che prevedono l’istituzione
dell’addizionale all’IRPEF; tali deliberazioni, conseguentemente, devono
reputarsi temporaneamente inefficaci. A giudizio dell’Ufficio, infatti,
l’art. 3 della legge n. 289/2002 riserverebbe efficacia alle sole delibere
comunali e/o regionali confermative delle aliquote già in vigore nell’anno
2002. Pertanto, sebbene la disposizione riferisca testualmente la sospensione
agli “aumenti” delle addizionali comunali e/o regionali, è da ricondurre
a tale fattispecie anche il caso di “istituzione” delle stesse, stante
l’effettivo aumento che ne deriverebbe (l’imposta, nell’anno precedente, era
pari a 0), e la ratio della norma di non accentuare la pressione fiscale
a carico dei contribuenti;
b) non è operativa con riferimento alle delibere comunali
e/o regionali (che, quindi, conservano efficacia):
- adottate anteriormente al 29.9.2002, anche se
prevedono l’aumento dell’addizionale all’IRPEF (il tenore letterale della
norma, infatti, riferisce la sospensione alle sole deliberazioni successive a
tale data);
- emanate successivamente al 29.9.2002, con le quali sia diminuita (o, come scritto in precedenza, confermata) la misura dell’aliquota dell’addizionale all’IRPEF rispetto a quella in vigore nell’anno 2002.