LEGALIZZAZIONE LAVORO
IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI - LEGGE N. 222/2002 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER IL PERIODO ANTECEDENTE IL 10
GIUGNO 2002 - D.M. 28 OTTOBRE 2002
L’art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222,
recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione di lavoro irregolare
di extracomunitari” rimette ad un apposito decreto ministeriale la definizione
delle modalità di imputazione del contributo forfettario di 700 euro, versato
in occasione della presentazione della domanda di regolarizzazione, nonché di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi relativi
ai periodi denunciati precedenti il 10 giugno 2002 (cfr. supplementi n. 1 al
Not. n. 10/2002, n. 6 al Not. n. 7/2002 e n. 2 al Not. n. 8-9/2002).
Con decreto 28 ottobre 2002 il Ministero del lavoro ha dato
attuazione a tale disposto. In base al Regolamento di recente pubblicazione ed
alla normativa dettata in tema di legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari,
è necessario, ai fini contributivi, effettuare una distinzione tra:
a) periodo precedente il 10 giugno 2002, che il datore di
lavoro abbia eventualmente denunciato: previa domanda, il dichiarante deve
versare all’Istituto previdenziale competente i contributi previdenziali per le
gestioni pensionistiche, calcolati nella misura ordinaria e senza sanzioni
aggiuntive, ed i relativi interessi:
- in un’unica soluzione;
- in rate mensili di uguale importo, maggiorate:
- degli interessi legali, fino al 24° mese di
rateazione;
- degli interessi di dilazione, a decorrere dal 25°
mese e fino al 36° mese di rateazione;
b) periodo compreso tra il 10 giugno 2002 ed il 10
settembre 2002: gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro sono
assolti grazie al contributo forfettario di 700 euro, già versato al momento
della presentazione della dichiarazione di emersione. Ai sensi dell’art. 2 del
citato Decreto Ministeriale, tale somma di denaro è destinata:
- per 669 euro, alle competenti gestioni previdenziali
pensionistiche;
- per 31 euro, alla copertura delle spese necessarie per far
fronte all’organizzazione dei servizi ed all’espletamento dei compiti connessi
alla procedura di regolarizzazione. Due terzi dell’importo saranno devoluti al
Ministero dell’interno, ed il restante terzo al Ministero del lavoro;
c) periodo successivo al 10 settembre 2002: la contribuzione è dovuta in misura ordinaria, a prescindere dal momento di sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.