LEGALIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI - LEGGE N. 222/2002 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER IL PERIODO ANTECEDENTE IL 10 GIUGNO 2002 - D.M. 28 OTTOBRE 2002

 

L’art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari” rimette ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di imputazione del contributo forfettario di 700 euro, versato in occasione della presentazione della domanda di regolarizzazione, nonché di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi relativi ai periodi denunciati precedenti il 10 giugno 2002 (cfr. supplementi n. 1 al Not. n. 10/2002, n. 6 al Not. n. 7/2002 e n. 2 al Not. n. 8-9/2002).

Con decreto 28 ottobre 2002 il Ministero del lavoro ha dato attuazione a tale disposto. In base al Regolamento di recente pubblicazione ed alla normativa dettata in tema di legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari, è necessario, ai fini contributivi, effettuare una distinzione tra:

a) periodo precedente il 10 giugno 2002, che il datore di lavoro abbia eventualmente denunciato: previa domanda, il dichiarante deve versare all’Istituto previdenziale competente i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, calcolati nella misura ordinaria e senza sanzioni aggiuntive, ed i relativi interessi:

- in un’unica soluzione;

- in rate mensili di uguale importo, maggiorate:

- degli interessi legali, fino al 24° mese di rateazione;

- degli interessi di dilazione, a decorrere dal 25° mese e fino al 36° mese di rateazione;

b) periodo compreso tra il 10 giugno 2002 ed il 10 settembre 2002: gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro sono assolti grazie al contributo forfettario di 700 euro, già versato al momento della presentazione della dichiarazione di emersione. Ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto Ministeriale, tale somma di denaro è destinata:

- per 669 euro, alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche;

- per 31 euro, alla copertura delle spese necessarie per far fronte all’organizzazione dei servizi ed all’espletamento dei compiti connessi alla procedura di regolarizzazione. Due terzi dell’importo saranno devoluti al Ministero dell’interno, ed il restante terzo al Ministero del lavoro;

c) periodo successivo al 10 settembre 2002: la contribuzione è dovuta in misura ordinaria, a prescindere dal momento di sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro.