RIFIUTI - CRITERI PER
L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE DA 1 A 5 DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI
(Comitato Nazionale Albo gestori rifiuti - Del. 30/1/03,
prot. 01/CN/Albo)
Con la delibera indicata in oggetto, il Comitato Nazionale
Albo gestori rifiuti ha modificato i requisiti per l'iscrizione alle categorie
1,2,3,4 e 5 dell'Albo Nazionale gestori rifiuti, fissando, per ciascuna delle
predette categorie, le dotazioni minime di mezzi e di personale richieste per tale
iscrizione. Queste modifiche sono efficaci a partire dal 30.1.2003, data a
partire dalla quale sono state abrogate le precedenti delibere del Comitato
Nazionale Albo gestori rifiuti (delibera 17.12.1998, integrata e modificata
dalla delibera 17.3.1999), che disciplinavano l'iscrizione nelle stesse
categorie sopra indicate.
In riferimento all'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e
trasporto di rifiuti urbani e assimilati), la delibera in oggetto ha stabilito:
1) la dotazione minima di mezzi e di personale (allegato A);
2) le dotazioni
minime di mezzi e di personale richieste alle imprese che, all'interno
della citata categoria, intendano svolgere i servizi individuati nell'allegato
B della delibera (raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata
R.U.; raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di stoccaggio a impianti di
smaltimento finale; raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni
merceologiche di rifiuti urbani conferite in uno steso contenitore).
3. la dotazione minima di mezzi e personale, per l'attività
di spazzamento meccanizzato (allegato C);
4) la dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione
con la procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, D.lgvo
22/97 (Allegato D);
Per le categorie comprese tra la n. 2 e la n.5, la dotazione
minima di mezzi e di personale deve essere determinata dall'impresa, mediante
l'allegato E della delibera.
In merito al requisito della capacità finanziaria, la
delibera ha stabilito che esso ammonta a 50.000 Euro per il primo veicolo
(diminuito a 25.000 Euro per i veicoli di massa fino a 6 ton, ovvero di portata
non superiore a 3,5 ton), ed a 2.500 Euro per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito deve dimostrarsi ai sensi dell'art. 11, comma
2, del D.M.406/98 (quindi, tramite idonee referenze bancarie, o documenti che
comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa) o, in
alternativa, con l'attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese
che esercitano attività bancaria, secondo lo schema previsto all'allegato
"F" della delibera in esame. Per le imprese di autotrasporto c/terzi
che hanno comprovato di possedere la capacità finanziaria all'atto di
iscriversi all'Albo nazionale autotrasporto di cose c/terzi, la delibera ha
confermato che tale capacità viene dimostrata con l'attestazione
dell'iscrizione al citato Albo.
In ultimo, la delibera in oggetto ha previsto che le
iscrizioni nelle categorie dalla 1 alla 5, in vigore al 30.1.2003, conservano
efficacia fino alla loro scadenza.
Chi fosse interessato può richiedere il testo della delibera ed i relativi allegati agli uffici del Collegio oppure scaricarli dal sito internet all’indirizzo www.ancebrescia.it.