APPALTI PUBBLICI - LE
AMMINISTRAZIONI POSSONO DISCOSTARSI DALLE POSIZIONI DELL'AUTORITA' OVE LE REPUTINO IN CONTRASTO CON LA NORMA
(T.A.R. Lazio, sez. III, 10 luglio 2002, n. 6241)
I pronunciamenti dell'Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici non possono ledere la sfera giuridica delle amministrazioni pubbliche,
che, in sede di formulazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori
pubblici, devono applicare la normativa esaminata dalla stessa Autorità. I pronunciamenti
della stessa, pertanto, non possono che ascriversi alla categoria delle
circolari 'interpretative', in quanto destinati appunto ad orientare la
successiva attività delle amministrazioni vigilate, ma con effetti non
necessariamente vincolanti su di esse, le quali se ne possono discostare nel
caso in cui li reputino contra legem.
Quanto esposto si salda perfettamente con il potere che
L'Autorità ha espressamente dichiarato di esercitare:elaborare un documento che
"possa" costituire un "inquadramento generale" degli
aspetti riguardanti l'ordinamento dei lavori pubblici trattati nei quesiti
rivoltile.
F A T T O
Con ricorso notificato il 14 febbraio 2002 l'Associazione
Costruttori Salernitani ha impugnato la determinazione 20 dicembre 2001 n. 25 dell'Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, concernente la redazione dei bandi di gara e
le modalità di partecipazione alle gare d'appalto, nella parte in cui, in tema
di categorie superspecializzate previste dall'art. 13 della legge n. 109 del
1994 e dall'art. 72 del D.P.R. n. 554 del 1999, si ritengono incluse nel
divieto di subappalto anche le categorie di opere generali che siano indicate
nel bando di gara come scorporabili. Premessa la sussistenza di legittimamente
a ricorrere e l'impugnabilità immediata dell'anzidetta determinazione,
l'istante ha dedotto:
1.- Violazione dell'art. 13, co. 7, della legge n. 109 del
1994 in combinato disposto con l'art. 72, co. 4, del D.P.R. n. 554 del 1999,
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, contraddittorietà
manifesta.
a) L'Autorità, senza alcuna sollecitazione, ha fornito la
propria interpretazione di disposizione normative, dettando principi di
indirizzo e direttive generali; ma ciò non rientra nei poteri di controllo e
vigilanza attribuitile dall'art. 4 della legge e dagli artt. 3-5 del
regolamento.
b) E' regola generale che il bando indichi la categoria
prevalente e le ulteriori lavorazioni qualora l'importo di ciascuna di esse sia
superiore al 10% dell'importo dell'appalto o, comunque, a € 150.000; inoltre,
dalle categorie di opere generali e di opere speciali vanno tenute distinte le
SIOS, che non possono essere subappaltate e devono essere eseguite direttamente
dai oggetti affidatari in quanto in possesso di adeguata categoria prevista nel
bando (scorporabilità assoluta). Con ciò si pone in contrasto la direttiva
impugnata, ove afferma che il divieto di subappalto valga anche per tutte le
categorie generali indicate dal bando come scorporabili. L'affermazione muove
dall'errato sillogismo logico secondo cui, posto che per tutte le categorie a
qualificazione obbligatoria è vietata l'esecuzione diretta da parte
dell'affidatario non munito di adeguata qualificazione, e sono a qualificazione
obbligatoria le categorie sia generali che super specializzate, ad entrambe si
applica il medesimo regime derogatorio al subappalto; regime che, invece, deve
ritenersi tassativamente previsto per le sole categorie di cui al cit. art. 72,
co. 4, nella concorrenza della condizione del superamento del 15% dell'importo
dei lavori.
c) D'altra parte, se fosse corretta l'interpretazione
suggerita dall'Autorità, non avrebbe senso l'inclusione nell'elenco del cit.
art. 72 della categoria generale OG12. La rilevata illegittimità si riflette
sulle imprese associate che, nel caso di lavori edili prevalenti e concomitanti
categorie generali ciascuna di importo superiore al 15%, si vedrebbero
costrette a costituire un'ATI verticale, con ulteriori riflessi negativi sul
mercato delle opere pubbliche. Inoltre, l'interpretazione dell'Autorità produce
una sostanziale difformità dai principi comunitari in tema di libertà
dell'iniziativa economica e della conseguente eliminazione di ogni limitazione
all'autonomia imprenditoriale nell'organizzazione dei mezzi di produzione.
Altro riflesso negativo è costituito dalla riduzione delle possibilità di
qualificazione delle imprese ai sensi del D.P.R. n. 34 del 2000.
2.- Illegittimità derivata dei successivi atti delle
stazioni appaltanti, applicativi della determinazione impugnata.
L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è
costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto
diretto avverso un atto che, essendo costituito da una mera rappresentazione di
opinione, non vincolante per i soggetti che operano nel settore (non legati da
subordinazione gerarchica), è privo di effetti lesivi di posizioni giuridiche
soggettive, ancorché astrattamente imputabili all'associazione di categoria.
Nel merito, ha svolto ampie controdeduzioni.
D I R I T T O
Com'è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del
ricorso in esame la determinazione 20 dicembre 2001 n. 25 del Consiglio
dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, avente ad oggetto "profili
interpretativi in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori",
nella parte in cui, in tema di categorie superspecializzate previste dall'art.
13 della legge n. 109 del 1994 e dall'art. 72 del D.P.R. n. 554 del 1999, si
ritengono incluse nel divieto di subappalto anche le categorie di opere
generali che siano indicate nel bando di gara come scorporabili.
Nell'anzidetta determinazione si premette che sono pervenuti
numerosi quesiti concernenti l'interpretazione delle norme che regolano la
predisposizione dei bandi di gara, la partecipazione delle imprese alle gare e
la materiale esecuzione dei lavori; norme sulle quali l'Autorità ha espresso
propri avvisi con la "nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi
di gara per l'affidamento dei lavori pubblici" e le precedenti
determinazioni ivi menzionate, ma, data l'importanza delle questioni sollevate,
si ritiene opportuno adottare una nuova determinazione "che possa
costituire un inquadramento generale degli aspetti dell'ordinamento dei lavori
pubblici prima indicati".
Appare quindi evidente che l'Autorità ha inteso muoversi
nell'ambito del potere di vigilanza "sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia", attribuitole dall'art. 4 della
legge n. 109 del 1994, intendendolo comprensivo anche della facoltà di emanare
atti di orientamento per la corretta applicazione della stessa normativa da
parte delle amministrazioni soggette al potere di vigilanza.
Peraltro, rispetto ai problemi posti nella specie, primo fra
tutti quello di verificare se in tal modo l'Autorità sia andata al di là di
quanto consentitole dall'ordinamento (primo motivo), è preliminare valutare
l'esatta portata della determinazione e, in particolare, se essa sia
suscettibile di produrre, ex se ed immediatamente, effetti pregiudizievoli
sulla situazione giuridica soggettiva dell'Associazione Costruttori
Salernitani, ricorrente, o, meglio, degli associati di cui ella rappresenta gli
interessi.
Ora, le espressioni utilizzate nell'atto impugnato e la
stessa volontà manifestata nei sensi sopra ricordati portano a ritenere che
l'Autorità non abbia inteso fare null'altro che il punto della normativa nella
materia de qua, dando in tal modo alle amministrazioni "vigilate" un
sussidio ermeneutico. Sul piano dei contenuti, anche nella parte più
propriamente determinativa (che segue l'espressione "Dal combinato delle
suddette disposizioni in conclusione può affermarsi che"), la quale
sintetizza gli esiti raggiunti attraverso le argomentazioni svolte nel
precedente "considerato in diritto", l'Autorità non indica alcun destinatario
né delibera alcunché, ma si limita ad esporre il proprio avviso interpretativo
circa la medesima normativa.
Ciò comporta l'insussistenza di una possibile lesione della
sfera giuridica dei destinatari, che in realtà risultano essere le
amministrazioni destinate ad applicare, in sede di formulazione dei bandi di
gara per l'affidamento di lavori pubblici, la normativa esaminata nell'atto
impugnato. Quest'ultimo, pertanto, non può che ascriversi alla categoria delle
circolari 'interpretative', in quanto destinato appunto ad orientare la
successiva attività delle amministrazioni vigilate, ma con effetti non
necessariamente vincolanti su di esse, le quali se ne possono discostare nel
caso in cui lo reputino contra legem.
Quanto esposto si salda perfettamente con il potere che
l'Autorità ha espressamente dichiarato di esercitare: elaborare un documento
che "possa" costituire un "inquadramento generale" degli
aspetti riguardanti l'ordinamento dei lavori pubblici trattati nei quesiti
rivoltile.
In definitiva, non diversamente che nel caso di singoli
costruttori, deve escludersi di un interesse a ricorrere in capo
all'Associazione ricorrente.
Pertanto, la specifica eccezione avanzata al riguardo da
parte resistente va condivisa e, di conseguenza, il proposto ricorso deve
essere ritenuto inammissibile.
Tuttavia, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre
l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.