APPALTI PUBBLICI -
NON AMMISSIBILI LE OFFERTE RICONDUCIBILI AD UN UNICO CENTRO DECISIONALE
(Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2002, n. 1297)
Il sistema normativo in materia di appalti e, in
particolare, le disposizioni dirette ad evitare che, al di fuori dei casi
espressamente ammessi dalla legge, possano partecipare alle gare di evidenza
pubblica imprese collegate fra loro (artt. 10,12 e 13 della legge 11.2.1994, n.
109 e succ. modif. ed integr.), introduce al principio più generale, conforme
ai canoni della correttezza e della trasparenza, di fondamentale rilievo per il
settore, secondo cui non è ammissibile, e deve, quindi essere preclusa, la
partecipazione alle gare di evidenza pubblica di imprese riconducibili ad un
medesimo centro decisionale, sia questo tale strutturalmente o anche soltanto
in via contingente.
DIRITTO
1.- La II Sezione del T.A.R. della Toscana, con la sentenza
del 10.11.1998. n. 1037, pronunciata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. 25.3.1997,
n. 67, conv. con mod. nella legge 25.5.1997, n. 135, ha annullato, su ricorso
del Consorzio Arezzo Costruzioni (ARCO), s.c.a.r.l., il provvedimento del
Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance del
5.8.1998, n. 266.
Con tale provvedimento era stata aggiudicata alla Impresa
Galletti Amerigo e Arias, s.n.c., la gara indetta dal predetto Comune, mediante
licitazione privata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994 e succ.
mod. ed integ., per l'esecuzione dei lavori di lavori di asfaltatura e
pavimentazioni interne e rifacimento di marciapiedi nel capoluogo e nelle
frazioni del Comune (I lotto).
Il T.A.R. ha
ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale la Cooperativa
ricorrente ha denunciato come contrastante con i principi di piena concorrenza,
di par condicio fra i partecipanti alle pubbliche gare e di segretezza delle
offerte la mancata esclusione delle imprese concorrenti indicate come subappaltarici da altre imprese,
anche queste concorrenti, in un intreccio di rapporti a catena.
L'appello del Comune di Pomarance va respinto.
Deve rilevarsi che dagli atti della controversia emerge che
ben undici delle tredici imprese partecipanti alla gara risultano tra loro
collegate con le connessioni individuate dal T.A.R. (evenienza questa che,
come esattamente si rileva nella
sentenza appellata, porta ad escludere la mera casualità o il carattere
episodico del fenomeno).
Ritiene, quindi, la Sezione che l'amministrazione, di fronte
a tale situazione, era tenuta a prevenire la eventualità - anche se soltanto
virtuale - che la regolarità della gara potesse essere alterata, dovendosi
desumere dal reticolo delle connessioni interessanti la maggior parte delle
imprese concorrenti la possibile esistenza di accordi per una formulazione
concordata delle offerte in modo da rendere altamente probabile, se non
addirittura certa, l'aggiudicazione della gara ad una delle imprese collegate
(evenienza che poi si è effettivamente verificata).
Le contrarie deduzioni svolte dal Comune di Pomarance non
possono essere condivise.
L'obiezione, secondo cui ciascuna impresa concorre per
aggiudicarsi l'appalto e non per favorire un'altra concorrente, alla quale è
legata dalla nomina come subappaltatrice, non coglie il segno, risultando evidente
che l'intreccio di rapporti fra le imprese può configurarsi come preordinato al
raggiungimento dello scopo di fare in modo che l'appalto sia comunque
appannaggio di una di esse, a danno delle altre concorrenti (potendosi supporre
anche una regolazione dell'utile derivante dall'appalto conveniente per tutte
le imprese che hanno partecipato all'accordo).
L'amministrazione, inoltre, contrariamente a quanto si
assume dal Comune appellante era tenuta, anche in assenza di una norma di legge
ad hoc o di una specifica previsione del bando, ad escludere le suddette
imprese dalla gara.
Tale facoltà può trarsi dal sistema normativo in materia di
appalti e, in particolare, dalle disposizioni dirette ad evitare che, al di
fuori dei casi espressamente ammessi dalla legge, possano partecipare alle gare
di evidenza pubblica imprese collegate fra loro (artt. 10,12 e 13 della legge
11.2.1994, n. 109 e succ. modif. ed integr.).
Da tali disposizioni può dedursi il principio più generale,
conforme ai canoni della correttezza e della trasparenza, di fondamentale
rilievo per il settore, secondo cui non è ammissibile, e deve, quindi essere
preclusa, la partecipazione alle gare di evidenza pubblica di imprese
riconducibili ad un medesimo centro decisionale, sia questo tale strutturalmente
o anche soltanto in via contingente.
Nella fattispecie, la esistenza di un'intesa era probabile al più alto grado, come
esattamente è stato rilevato dal T.A.R.
La sentenza appellata deve, dunque, essere confermata.
V'è solo da aggiungere che la questione qui esaminata,
caratterizzata in fatto da una pluralità di
rapporti, coinvolgenti, come già rilevato, la massima parte delle
imprese partecipanti alla gara, diverge, per tale configurazione, dalla fattispecie alla quale si riferisce un
recente precedente di questo Consiglio (VI, 26.2.2000, n. 1056) di contrario
avviso rispetto a quello espresso nella presente decisione.
2.- Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di
regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta
Sezione, respinge l'appello.
Condanna il Comune di Pomarance al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in favore del Consorzio ARCO per complessive L. 5.000.000 (cinquemilioni).