APPALTI PUBBLICI - NON AMMISSIBILI LE OFFERTE RICONDUCIBILI AD UN UNICO CENTRO DECISIONALE

(Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2002, n. 1297)

 

Il sistema normativo in materia di appalti e, in particolare, le disposizioni dirette ad evitare che, al di fuori dei casi espressamente ammessi dalla legge, possano partecipare alle gare di evidenza pubblica imprese collegate fra loro (artt. 10,12 e 13 della legge 11.2.1994, n. 109 e succ. modif. ed integr.), introduce al principio più generale, conforme ai canoni della correttezza e della trasparenza, di fondamentale rilievo per il settore, secondo cui non è ammissibile, e deve, quindi essere preclusa, la partecipazione alle gare di evidenza pubblica di imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale, sia questo tale strutturalmente o anche soltanto in via contingente.

 

DIRITTO

1.- La II Sezione del T.A.R. della Toscana, con la sentenza del 10.11.1998. n. 1037, pronunciata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, conv. con mod. nella legge 25.5.1997, n. 135, ha annullato, su ricorso del Consorzio Arezzo Costruzioni (ARCO), s.c.a.r.l., il provvedimento del Direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance del 5.8.1998, n. 266.

Con tale provvedimento era stata aggiudicata alla Impresa Galletti Amerigo e Arias, s.n.c., la gara indetta dal predetto Comune, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994 e succ. mod. ed integ., per l'esecuzione dei lavori di lavori di asfaltatura e pavimentazioni interne e rifacimento di marciapiedi nel capoluogo e nelle frazioni del Comune (I lotto).

 Il T.A.R. ha ritenuto fondata ed assorbente la censura con la quale la Cooperativa ricorrente ha denunciato come contrastante con i principi di piena concorrenza, di par condicio fra i partecipanti alle pubbliche gare e di segretezza delle offerte la mancata esclusione delle imprese concorrenti  indicate come subappaltarici da altre imprese, anche queste concorrenti, in un  intreccio di rapporti a catena.

L'appello del Comune di Pomarance va respinto.

Deve rilevarsi che dagli atti della controversia emerge che ben undici delle tredici imprese partecipanti alla gara risultano tra loro collegate con le connessioni individuate dal T.A.R. (evenienza questa che, come  esattamente si rileva nella sentenza appellata, porta ad escludere la mera casualità o il carattere episodico del fenomeno).

Ritiene, quindi, la Sezione che l'amministrazione, di fronte a tale situazione, era tenuta a prevenire la eventualità - anche se soltanto virtuale - che la regolarità della gara potesse essere alterata, dovendosi desumere dal reticolo delle connessioni interessanti la maggior parte delle imprese concorrenti la possibile esistenza di accordi per una formulazione concordata delle offerte in modo da rendere altamente probabile, se non addirittura certa, l'aggiudicazione della gara ad una delle imprese collegate (evenienza che poi si è effettivamente verificata).

Le contrarie deduzioni svolte dal Comune di Pomarance non possono essere condivise.

L'obiezione, secondo cui ciascuna impresa concorre per aggiudicarsi l'appalto e non per favorire un'altra concorrente, alla quale è legata dalla nomina come subappaltatrice, non coglie il segno, risultando evidente che l'intreccio di rapporti fra le imprese può configurarsi come preordinato al raggiungimento dello scopo di fare in modo che l'appalto sia comunque appannaggio di una di esse, a danno delle altre concorrenti (potendosi supporre anche una regolazione dell'utile derivante dall'appalto conveniente per tutte le imprese che hanno partecipato all'accordo).

L'amministrazione, inoltre, contrariamente a quanto si assume dal Comune appellante era tenuta, anche in assenza di una norma di legge ad hoc o di una specifica previsione del bando, ad escludere le suddette imprese dalla gara.

Tale facoltà può trarsi dal sistema normativo in materia di appalti e, in particolare, dalle disposizioni dirette ad evitare che, al di fuori dei casi espressamente ammessi dalla legge, possano partecipare alle gare di evidenza pubblica imprese collegate fra loro (artt. 10,12 e 13 della legge 11.2.1994, n. 109 e succ. modif. ed integr.).

Da tali disposizioni può dedursi il principio più generale, conforme ai canoni della correttezza e della trasparenza, di fondamentale rilievo per il settore, secondo cui non è ammissibile, e deve, quindi essere preclusa, la partecipazione alle gare di evidenza pubblica di imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale, sia questo tale strutturalmente o anche soltanto in via contingente.

Nella fattispecie, la esistenza di un'intesa  era probabile al più alto grado, come esattamente è stato rilevato dal T.A.R.

La sentenza appellata deve, dunque, essere confermata.

V'è solo da aggiungere che la questione qui esaminata, caratterizzata in fatto da una pluralità di  rapporti, coinvolgenti, come già rilevato, la massima parte delle imprese partecipanti alla gara, diverge, per tale  configurazione, dalla fattispecie alla quale si riferisce un recente precedente di questo Consiglio (VI, 26.2.2000, n. 1056) di contrario avviso rispetto a quello espresso nella presente decisione.

2.- Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l'appello.

Condanna il Comune di Pomarance al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in favore del Consorzio ARCO per complessive L. 5.000.000 (cinquemilioni).