IRPEF
- CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI - ART. 7 LEGGE N. 388/2000 - NOVITÀ
INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 - CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE
La Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
Legge Finanziaria 2003, all’art. 63, ha introdotto alcune modifiche alla
disciplina agevolativa prevista dall’art.7 della Legge 23.12.2000, n. 388, che
riconosce un credito d’imposta, meglio noto come “bonus-assunzione”, a favore
dei datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato. In primo luogo, la citata disposizione proroga
tale beneficio, originariamente spettante per gli incrementi occupazionali
realizzati tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, alle assunzioni
intervenute sino al 31.12.2006 (art. 63, comma 1), modificando per di
più le modalità di utilizzo del “bonus”, a seconda del momento nel quale è
avvenuta l’assunzione. Infatti, è opportuno ricordare che la disciplina del
suddetto beneficio fiscale è già stata sostanzialmente modificata nel corso del
2002 da successivi interventi normativi ed amministrativi che ne hanno limitato
operativamente l’utilizzo. Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti:
- art. 5 del D.L. 8.7.2002, n.138,
convertito con modifiche in Legge 8 agosto 2002, n. 178 il quale ha stabilito
che le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente nei limiti dei
relativi stanziamenti di bilancio disponendone il blocco qualora sia ravvisato
l’esaurimento dei fondi stanziati. Con il decreto interdirigenziale 1° agosto
2002, è stato comunicato l’avvenuto esaurimento dei fondi disponibili per
l’anno 2002;
- art.2 del D.L. 24.9.2002, n. 209,
convertito con modifiche in Legge 22.11.2002, n. 265 che ha disposto che
l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7
luglio 2002 costituisca la misura massima di incremento occupazionale entro cui
può maturare mensilmente il diritto al credito d’imposta per il periodo 1°
luglio-31 dicembre 2002, e che le assunzioni effettuate dall’8 luglio al 31
dicembre 2002 rilevino, solo se l’incremento mensile del numero dei lavoratori
dipendenti non superi la misura massima consentita, come sopra specificato,
rilevata al 7 luglio 2002. In questo caso, i crediti di imposta maturati tra il
1° luglio e il 31 dicembre 2002 possono essere utilizzati a partire dal 1°
gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale.
L’art.63 della Legge Finanziaria 2003
(Legge 289/2002), oltre ad estendere il beneficio fino alla fine del 2006, ha
fissato nuove regole e nuove misure dell’agevolazione, che si differenziano in
relazione alla circostanza che il soggetto abbia o meno già fruito del credito
d’imposta alla data del 1° gennaio 2003. In particolare:
a) coloro i quali abbiano già
beneficiato dell’agevolazione, dal 1° gennaio 2003, possono
fruire del credito d’imposta di cui all’art.7:
- per gli incrementi occupazionali che
rientrano nella misura massima prevista dall’art.2 del D.L. 209/2002 (pari
all’incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato al 7 luglio 2002),
nella misura degli importi stabiliti dallo stesso art.7,corrispondenti a 413,17
euro in tutto il territorio nazionale, aumentati di un ulteriore credito di
203,58 euro (per un totale di 619,75 euro) per le assunzioni di lavoratori
dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui
all’obiettivo 1del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonché a quelle delle regioni Abruzzo e Molise (art. 63, comma 1,
lettera a);
- per gli incrementi occupazionali
ulteriori, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1°
ottobre 1999-30 settembre 2000, nella misura di 100 euro in tutto il territorio
nazionale, ovvero 150 euro se l’assunto è di età superiore ai 45 anni(nel
limite dello stanziamento finanziario di 125 milioni di euro), aumentati di un
credito aggiuntivo di 300 euro, per un totale di 400 euro (o 450 euro), nel
caso di assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad unità produttive
localizzate nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,
del Consiglio, del 21giugno 1999, nonché a quelle delle regioni Abruzzo e
Molise (art. 63, comma 1, lettera a); dal 1° gennaio 2004, possono
fruire del credito d’imposta per ogni assunzione che incrementa la base
occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1°
agosto 2001-31 luglio 2002, nella misura degli importi stabiliti in 100 euro in
tutto il territorio nazionale, ovvero 150 euro se l’assunto è di età superiore
ai 45 anni (nel limite dello stanziamento finanziario di 125 milioni di euro),
aumentati di un credito aggiuntivo di 300 euro, per un totale di 400 euro (o
450 euro), nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad
unità produttive localizzate nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a quelle delle
regioni Abruzzo e Molise (art. 63, comma 1, lettera b);
b) coloro i quali non abbiano mai
beneficiato dell’agevolazione, dal 1° gennaio 2003, possono
altresì fruire del citato beneficio, per ogni assunzione che incrementa la base
occupazionale,rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1°
agosto 2001-31 luglio 2002,nella misura degli importi stabiliti in 100 euro in
tutto il territorio nazionale, ovvero 150 euro se l’assunto è di età superiore
ai 45 anni (nel limite dello stanziamento finanziario di 125 milioni di euro),
aumentati di un credito aggiuntivo di 300 euro, per un totale di 400 euro (o
450 euro), nel caso di assunzioni di lavoratori dipendenti da destinare ad
unità produttive localizzate nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a quelle delle
regioni Abruzzo e Molise (art. 63, comma 1, lettera b).
In tutti i casi, rimangono invariate le
modalità ed i tempi di determinazione degli incrementi occupazionali
“rilevanti” ai fini della fruizione del beneficio (art. 63, comma 1, lettera
c). Per maturare il diritto a fruire dell’agevolazione fiscale, comunque, i
datori di lavoro, con riferimento a tutti gli incrementi occupazionali, fatti
salvi quelli che rientrano nella misura massima prevista dall’art.2 del D.L.
209/2002, devono inoltrare istanza preventiva al Centro Operativo di Pescara,
contenente tutti i dati, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia
medesima entro il 31 gennaio 2003, necessari a stabilire la base occupazionale
di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell’assunzione, l’entità dell’incremento occupazionale, nonché i dati
identificativi del datore di lavoro ed all’assunto (art. 63, comma 3). I
contributi, potranno essere fruiti, pertanto, solo dopo l’assenso esplicito da
parte dell’Agenzia medesima, da trasmettere al richiedente, entro 30 giorni dal
ricevimento dell’istanza (principio del silenzio diniego) (art. 63, comma 3).
Con tre successive risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, e precisamente la
Risoluzione n.399/E del 30 dicembre 2002, la Risoluzione n.2/E del 3 gennaio
2003 e la Risoluzione n.3/E dell’8 gennaio 2003 l’Amministrazione Finanziaria:
1) ha ripristinato, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, l’operatività dei codici tributo:
- 6732: “Credito d’imposta per
l’incremento dell’occupazione di cui all’art.7 della Legge 23dicembre 200,
n.388";
- 6733: “Ulteriore credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui all’art.7 della Legge 23
dicembre 200, n.388"; che consentono l’utilizzo in compensazione, tramite
modello “F24”, dei crediti d’imposta per l’incremento occupazionale maturati
dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’art.2 del D.L. 209/2002;
2) ha istituito nuovi codici tributo:
- 6751: “Credito d’imposta per
l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo”;
- 6752: “Ulteriore credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a),
secondo periodo, - contributo di 100 euro”;
- 6753: “Ulteriore credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a),
secondo periodo, - contributo di 150 euro”;
- 6754: “Ulteriore credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera a),
terzo periodo, - contributo di 300 euro”;
- 6755: “Credito d’imposta per
l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera b) -contributo di 100
euro”;
- 6756: “Credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera b) -contributo di 150 euro”;
- 6757: “Ulteriore
credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art. 63, comma 1, lettera
b) - contributo di 150 euro”; che consentono l’utilizzo in compensazione fino
al 31 dicembre 2006, tramite modello “F24”, dei crediti d’imposta di cui
all’art.7 della Legge 388/2000, alla luce delle modifiche introdotte
dall’art.63 della Legge 23 dicembre 2002, n.289
3) ha istituito un ulteriore codice
tributo:
- 6758: “Ulteriore credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione – art.63, comma uno, lettera a),
primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n.289" per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello “F24”, dei crediti d’imposta di cui all’art.7
della Legge 388/2000, concessi ai datori di lavoro, con riferimento agli
incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall’art.2
del D.L. 209/2002, qualora questi riguardassero nuove assunzioni di lavoratori
dipendenti da destinare ad unità produttive localizzate nelle aree di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del21 giugno
1999, nonché a quelle delle regioni Abruzzo e Molise.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre
fornito criteri applicativi dell’art. 63 Legge 289/2002 con propria circolare
n. 11/E del 13 febbraio 2003.
Di seguito sono brevemente illustrati
gli aspetti di più diretto interesse della citata circolare dell’Agenzia.
Istanza preventiva
La circolare conferma che l’istanza è
preventiva rispetto alla fruizione del bonus e non all’assunzione.
Il datore di lavoro che intende fruire del credito “ha l’onere di comunicare
i dati relativi alle assunzioni già effettuate che determinano incrementi
agevolabili”. In ordine al modello necessario per la presentazione
dell’istanza preventiva si segnala che è stato approvato con apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2003 n. 40. Peraltro, si è in attesa di un
ulteriore provvedimento del Direttore dell’Agenzia con il quale deve essere
comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile inoltrare le istanze in
parola in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle
Entrate.
Incremento occupazionale al 7.7.2002
L’articolo 2 del decreto legge n.
209/2002 stabiliva come soglia massima, entro la quale poteva maturare il
credito d’imposta per il periodo 1°luglio - 31 dicembre 2002, l’incremento
occupazionale realizzato al 7 luglio 2002. La circolare afferma che la data del
7 luglio va considerata come se fosse un fine mese e cioè il momento in cui si
deve effettuare una delle due verifiche dell’incremento del numero di
lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’Agenzia sostiene che l’incremento
occupazionale da considerare è quello “rilevante” ai fini dell’agevolazione,
costituito dal minor valore tra:
- la “differenza rilevante”
(numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rilevato
al 7 luglio - sia pieno che parziale - rispetto alla media dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato occupati tra il 1°ottobre 1999 e il 30
settembre 2000)
- il “numero dei lavoratori
neo-assunti” in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa.
Esempio
Situazione al 7 luglio 2002
Numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 7 luglio 2002: 15
Media di
riferimento (01.10.1999 - 30.09.2000): 10
Differenza
rilevante: 5
Nuovi assunti
agevolabili: 3
Misura massima
rilevata al 07.07.2002: 3
Assunzioni effettuate nel periodo 8
luglio - 31 dicembre 2002, oltre la “soglia” del 7 luglio 2002
La circolare chiarisce che, a partire
dal 1° gennaio 2003, le assunzioni effettuate nel periodo 8 luglio - 31
dicembre 2002, che superano la soglia fissata al 7 luglio 2002, danno diritto
alla maturazione del bonus secondo i nuovi importi e previa
accettazione dell’istanza.
Durata della nuova agevolazione
Secondo la circolare “l’assenso
accordato dall’Agenzia delle Entrate attribuisce la fruizione del credito
d’imposta sino al 31 dicembre 2006". I datori di lavoro, che
usufruiscono in via automatica, fino al 31 dicembre 2003, del credito d’imposta
negli importi originari, possono presentare sin dal 2003 istanze per
l’attribuzione del credito d’imposta, a valere dal 1°gennaio 2004 e fino al 31
dicembre 2006, secondo le nuove regole e per i nuovi importi.
Verifica annuale
Nonostante le modifiche contenute nella
Finanziaria per il 2003 rimane, per i contribuenti, l’obbligo - ai fini del
mantenimento dell’agevolazione - della verifica annuale della conservazione del
livello occupazionale, previsto dal comma 2 dell’art. 7 della legge 388/2000.
In particolare, per i datori di lavoro
per i quali cambia il periodo temporale di riferimento (1°agosto 2001 - 31
luglio 2002) cambia anche il momento in cui procedere alla verifica annuale:
tale momento è ora fissato alla data del 31 luglio.