MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA
CUD 2003 - TERMINE CONSEGNA 31 MARZO 2003
Sul Supplemento Ordinario n. 223 alla
Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2002, n. 285, è stato pubblicato il provvedimento
15 novembre 2002 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, con le relative
istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2003) concernente
l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati corrisposti nell'anno 2002, delle indennità di fine rapporto e delle
relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni
effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta all'INPS e all'INPDAI. Si ricorda che detta certificazione a
decorrere dall’anno 2001 deve essere rilasciata anche per i redditi derivanti
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Termini di consegna
La certificazione deve essere rilasciata al
dipendente entro il termine del 31 marzo 2003 ovvero entro 12 giorni dalla
richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se la
richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette
a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione. Al
dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che
può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le
istruzioni (allegato 1 Informazioni per il contribuente) che contengono, fra
l'altro, l'informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10
della legge n. 675/1996 sulla tutela della privacy.
Modalità generali di
compilazione
Lo schema di certificazione CUD 2003 può
essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al
2002, fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso, i
riferimenti agli anni 2002 e 2003 contenuti nella certificazione e nelle
istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.
La certificazione CUD 2003 deve essere
compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la
terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a
cinque. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa
65,49.
Secondo le previsioni di cui al punto 5.1 del provvedimento 15 novembre 2002, qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2002, i dati previsti nello schema CUD 2003, e non presenti nella certificazione CUD già consegnata, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il 31 marzo 2003.
Il nuovo schema di certificazione non
presenta rilevanti novità, rispetto a quanto già richiesto per la compilazione
della certificazione relativa ai redditi corrisposti nel corso dell'anno 2001.
Le principali modifiche sono evidenziate di seguito.
Dati generali (Parte A)
Il punto 8 deve essere
compilato per indicare particolari situazioni relative alla deducibilità dei
contributi e premi versati ai fondi di previdenza complementare, utilizzando
eventualmente un apposito codice, rilevabile dalle istruzioni allegate al
modello di certificazione in parola.
Dati fiscali (Parte B)
La certificazione unica deve attestare,
principalmente: i redditi di lavoro dipendente; i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente fra i quali i redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, distinguendo quelli che danno diritto
alle detrazioni da quelli che non possono fruire delle detrazioni; i compensi
relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; le ritenute
d'acconto operate e le detrazioni d'imposta riconosciute; le indennità di fine
rapporto e altre indennità e somme soggette a tassazione separata.
Nel punto 1 deve essere
indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a
questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro
dipendente. Tra i redditi assimilati devono essere ricompresi, come sopra
ricordato, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (cfr. nota suppl.n.5 al Notiziario n.11/2000) per i quali è
peraltro necessario tener conto dei criteri assunti dall’Agenzia delle Entrate
con circolare 12 dicembre 2001, n.105. Secondo tali criteri i compensi
derivanti da attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti,
quando queste attività rientrano nell’oggetto tipico dell’ordinamento
professionale cui appartiene il collaboratore, sono da considerare, dal punto
di vista fiscale, redditi di lavoro autonomo.
Sia i redditi di lavoro dipendente che quelli
derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno
essere indicati nel punto 1 del CUD al netto degli oneri deducibili e dei
contributi previdenziali ed assistenziali che hanno concorso a formare il
reddito.
La casella del punto 3 deve
essere barrata se il sostituito abbia chiesto nel corso del periodo d’imposta
l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al
periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito, al fine di evitare di
pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio.
Nel punto 22 va indicato il
totale delle detrazioni di cui all’art.13 del T.U.I.R. (detrazioni per lavoro
dipendente).
Nel punto 23 vanno indicate le
detrazioni per i carichi di famiglia di cui all’art. 12 T.U.I.R., comprensive
anche dell’eventuale detrazione pari a euro 774,69 riconosciuta per ogni figlio
portatore di handicap a prescindere dall’ammontare del reddito dell’interessato
e del numero complessivo dei figli a carico.
Nel punto 27 deve essere
indicato il totale degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10
del T.U.I.R. (ad esempio contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori
per legge), ad esclusione dei contributi destinati alla previdenza
complementare, di cui si dirà più avanti. Anche per gli oneri deducibili, come
per gli oneri detraibili, il sostituto d’imposta, oltre a riportare l’importo
totale nella relativa casella, deve indicare analiticamente le singole voci
nelle Annotazioni, evidenziando che tali importi, riconosciuti dal datore di
lavoro, non devono essere riportati nell’eventuale dichiarazione dei redditi
presentata dal sostituito.
Per quanto riguarda i contributi versati alla previdenza complementare da indicare nei punti 28, 29 e 30 (per quanto qui d’interesse, attualmente solo per i dirigenti di aziende industriali), si rammenta che la disciplina fiscale è contenuta nell’art.10, lett. e-bis) del T.U.I.R., come sostituito dall’art.1 del D.Lgs. n.47/2000. La norma prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del soggetto, e con il limite assoluto di euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo n.124/1993 e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,57.
Nel punto 28 va indicato il totale dei contributi e premi, diversi dal T.F.R., complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi dall’imponibile, mentre nel punto 29 deve essere riportato l’importo dei contributi e premi che concorrono a formare il reddito, ad esempio perché eccedenti i limiti di deducibilità indicati nel citato art.10, lett. e-bis) del T.U.I.R.. Infine, nel punto 30 deve essere indicato l’importo del trattamento di fine rapporto destinato al fondo di previdenza complementare.
Al punto 34 devono essere indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (ad es.: FASI).
Tali contributi, come noto, non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20. Nelle “Annotazioni” va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.
Nei punti da 62 a 66 vanno indicati i dati relativi all’ammontare del T.F.R., e alle altre indennità, nonchè i relativi acconti e le anticipazioni, soggette a tassazione separata erogati nell’anno 2002 ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.
In particolare nel punto 62 si deve indicare l’ammontare complessivo del T.F.R. corrisposto, diminuito dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11%. Si sottolinea che l’imposta sostitutiva non va indicata in alcun campo. Le istruzioni precisano, inoltre, che relativamente al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare gli importi in parola, nelle Annotazioni del CUD 2003, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.
Dati previdenziali ed
assistenziali (Parte C)
Anche la certificazione CUD 2003 deve essere
compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed
assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui
rileva, all’INPS e all’INPDAI, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli istituti
previdenziali.
Per i dipendenti con qualifica di dirigente
iscritti all’INPDAI, il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri
relativi ai dati previdenziali ed assistenziali, uno contraddistinto dal
"codice ente 1" (INPS), e, uno dal "codice ente 2" (INPDAI)
da specificare nel punto 4.
Si ricorda che la compilazione del campo
“Qualifica” è obbligatoria in quanto l’assenza del codice qualifica comporta
l’inutilizzabilità della certificazione per i periodi per i quali non risultano
acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle dichiarazioni. I
relativi codici da indicare nel punto 1 del citato campo sono
contenuti nelle istruzioni allegate alla certificazione CUD 2003.
Il punto 21 è da compilare nel caso di particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti codici:
-
53 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che
beneficiano della riduzione contributiva del 100%;
-
65 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che
beneficiano della riduzione contributiva del 25%;
-
70 nel caso di assunzione di lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS
ai sensi dell’art.75 della legge 388/2000. La norma citata, a determinate
condizioni, consente ai lavoratori dipendenti, che hanno maturato i requisiti
per l'accesso alla pensione di anzianità dal 1° aprile 2001, la possibilità di
rinviare il pensionamento, continuando a prestare attività lavorativa senza
l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali al fondo IVS (cfr. nota
suppl.n.2 al Notiziario n.6/2001).
Nella sezione 3 della parte C del modello CUD 2003, nei punti da
37 a 52, vanno indicati gli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle
retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura
della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex
lege n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e
permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
nonché periodi di integrazione salariale e donatori di sangue L.107/90.
I punti da 37 a 52 non vanno, pertanto, compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l’intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.
In particolare, nei punti 42 e 43,
devono essere indicati i dati relativi agli eventi che, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia (cfr. nota suppl.n.3 al Notiziario
n.3/2000) comportano l’accredito figurativo sulla base della retribuzione
effettiva, come, ad esempio, le assenze per congedo per maternità, o per
congedo parentale nel limite del periodo massimo complessivo fra genitori di 6
mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.
Nei punti 44 e 45 devono,
invece, essere riportati i dati relativi agli eventi che comportano l’accredito
figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale. Si tratta, in
particolare, dei periodi di assenza per i quali la legge riconosce la
contribuzione figurativa, non solo per le settimane in cui non è stata
corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da
retribuzione ridotta.
Le assenze in parola sono quelle fruite a
titolo di:
-
astensione facoltativa che si prolunghi oltre il periodo complessivo
massimo fra i genitori di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;
-
astensione facoltativa goduta fra il 3° e l'8° anno del bambino;
-
i permessi per allattamento ex art. 10 della legge n. 1204/1971, come
modificato dalla legge n. 53/2000;
-
permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni,
fruibili alternativamente, nei limiti di 5 giorni l'anno, da ciascun genitore;
-
i permessi giornalieri previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992 a
favore dei genitori di minori con handicap ed agli handicappati maggiorenni.
La sezione 4 della parte C del modello CUD 2003 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, nell’anno 2002, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995.
Nel punto 57 deve essere indicata la data di inizio del rapporto di collaborazione, anche anteriore all’anno 2002, che ha dato luogo alla corresponsione di compensi nel 2002. Nel punto 58 deve essere riportata la data di cessazione del rapporto, ovvero il 31 dicembre 2002 per le collaborazioni ancora in essere. L’imponibile contributivo, cioè i compensi corrisposti nell’anno 2002, va indicato nel punto 59, mentre nel punto 60 va riportato il totale dei contributi dovuti. L’ammontare dei contributi trattenuti al collaboratore e di quelli effettivamente versati dal committente devono essere indicati, rispettivamente, nei punti 61 e 62.
Infine si segnala che
nella sezione 2 della parte C devono essere riportati i dati afferenti ai lavoratori
extra-comunitari interessati dalla legalizzazione del lavoro irregolare
(D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222). Per
tali lavoratori la certificazione va compilata come segue:
compilare i punti da
1 a 10 secondo le modalità previste per gli altri lavoratori;
nei punti 11 e 12
indicare le retribuzioni corrisposte a decorrere dal 10 settembre 2002,
data di entrata in vigore della norma;
nel punto 13 indicare
le settimane retribuite dal 10 settembre 2002;
compilare i punti da
14 a 27 secondo le modalità previste per gli altri lavoratori, tenendo
presente che nel punto 16 vanno indicati i mesi retribuiti a decorrere
dal mese di settembre;
nel punto 28 indicare
il codice di nuova istituzione “XZ”;
nei punti 29 e 30
indicare la data iniziale e finale del trimestre antecedente la data di
entrata in vigore del D.L. n.195 del 9 settembre 2002, ovvero dal 10/06/2002
al 09/09/2002;
nei punti da 31
a 36 non va indicato alcun dato;
compilare i punti da
37 a 56 secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.