INPS - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 - NOVITA’ IN
MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DA LAVORO – DIPENDENTE O
AUTONOMO REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI IRREGOLARI PREGRESSE - CIRCOLARE
INPS 27
GENNAIO 2003, N. 16
La legge 27.12.2002, n. 289,
ha, come noto (cfr. Not. n° 2/2003), innovato la disciplina in materia di
cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro autonomo e dipendente
disponendo nuove ipotesi di cumulo oltre a quelle vigenti.
Infatti, il citato provvedimento prevede:
- l’estensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2003,
della possibilità di cumulare la pensione di anzianità con il reddito di lavoro
dipendente o di lavoro autonomo, anche per i soggetti con almeno 58 anni di età
e 37 anni di contribuzione, a condizione che i predetti requisiti sussistano
all'atto del pensionamento;
- l’applicazione del medesimo regime di cumulo
totale anche per i soggetti già titolari di pensione di anzianità alla data del
1° dicembre 2002, o che abbiano risolto il rapporto di lavoro e presentato
domanda di pensione entro il 30 novembre 2002, mediante il pagamento di una
somma una tantum;
- la possibilità per i soggetti che non hanno
versato la quota di pensione non cumulabile, per gli anni precedenti e fino al
31 marzo 2003, di pagare il 70% della pensione del mese di gennaio 2003 per il
numero degli anni di inadempienza (fino ad un massimo di quattro volte la
pensione di gennaio 2003), senza ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di
sanatoria. Si tratta dei lavoratori dipendenti che, sebbene sottoposti a regimi
di divieto di cumulo totale o parziale, hanno omesso di comunicare al datore di
lavoro, ai sensi dell'art. 40, comma 3, D.P.R. n. 27.04.1968, n. 488, la loro
qualità di pensionati, o di pensionati lavoratori autonomi che hanno omesso la
dichiarazione prevista nei confronti dell'Ente previdenziale. L'importo una
tantum deve essere versato, entro il 17 marzo 2003, secondo le norme
stabilite dall'ente di appartenenza, restando, comunque, possibile anche un
versamento mediante rateizzazione.
L'INPS con circolare 27 gennaio 2003, n. 16, ha
fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni richiamate che di
seguito si riepilogano per quanto di interesse.
Nuova ipotesi di cumulo totale di redditi con
le pensioni di anzianità
La circolare precisa che la nuova possibilità di
cumulo totale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo con la pensione di
anzianità liquidata con almeno 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di
età opera, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, tanto per le pensioni liquidate
da tale data in avanti quanto per quelle già in essere alla data medesima
purché i predetti requisiti di età e contribuzione sussistessero all'atto del
pensionamento.
Titolari di pensione di anzianità con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 liquidate in assenza dei requisiti di
età (58 anni) e/o contribuzione (37 anni)
L'accesso alla cumulabilità totale può essere
conseguito, a far data dal 1° gennaio 2003, anche dai soggetti già pensionati
alla data del 1° dicembre 2002, e privi, all'atto del pensionamento, dei
requisiti dei 37 anni di contribuzione e dei 58 anni di età, a condizione che
versino una somma una tantum
determinata in base alla seguente formula:
((A – 402,12 euro) x 30%) x
(95 – B)
dove:
A = pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003,
se il pensionato lavorava alla data del 30 novembre 2002, ovvero
ultima mensilità di pensione lorda percepita nel
mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa, se il pensionato non
lavorava alla data del 30 novembre 2002,
402,12 euro = trattamento minimo mensile del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti per l’anno 2003
B = somma degli anni di anzianità contributiva e di
età alla data del pensionamento di anzianità
Peraltro, per i pensionati che abbiano iniziato a
lavorare dopo il 30 novembre 2002 l'importo da versare è maggiorato del 20% a
fronte di un differimento dei termini di versamento.
Si segnala che l'importo da versare, come sopra
determinato, non può comunque essere inferiore al 20% dell'importo lordo della
pensione spettante al 1° gennaio 2003 e in ogni caso non superiore a tre
volte l'importo stesso.
La somma deve essere versata entro:
il
17 marzo 2003 (il giorno 16 coincide con la domenica), se il
pensionato è in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 ovvero
entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il pensionato non
lavorava alla data del 30 novembre 2002,
sul bollettino di c.c. postale n. 38390647,
intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO,
con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità
della pensione con i redditi da lavoro (Legge 289/2002, art. 44, comma
2)".
In luogo del versamento in unica soluzione, è
ammesso il pagamento in forma rateale. In questo caso, dovrà essere versato il
30% dell'importo dovuto entro il 17 marzo, mentre la differenza sarà trattenuta
direttamente dall'INPS sulla pensione, in cinque rate trimestrali, maggiorate
dell'interesse al tasso legale (3% su base annua), alle seguenti scadenze: 1°
luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.
I titolari di pensioni di anzianità con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2003, ancora soggetti a regimi di divieto totale o
parziale di cumulo, saranno informati dall'INPS con apposita comunicazione
scritta, inviata loro nel corso del mese di febbraio 2003, della possibilità di
cumulo totale offerta dalle nuove disposizioni di cui all'art. 44, legge n.
289/2002. In tale comunicazione sarà anche indicato l'importo del versamento da
effettuare, in unica soluzione, o nel limite del 30%, entro il 17 marzo 2003,
per accedere al regime di totale cumulabilità.
I pensionati non in attività lavorativa alla data
del 30 novembre 2002 potranno rivolgersi alla Sede INPS che gestisce la loro
pensione per ottenere la quantificazione dell'importo.
Modalità della sanatoria per i casi di
violazione del divieto di cumulo
L'art. 44, comma 3, legge n. 289/2002, prevede la
possibilità per il pensionato, che abbia prodotto redditi da lavoro autonomo
e/o dipendente soggetti al divieto parziale o totale di cumulo e che non abbia
provveduto alla comunicazione prescritta al datore di lavoro (per i redditi da
lavoro dipendente) o alle dichiarazioni all'INPS (per i redditi da lavoro
autonomo), con conseguente violazione dei limiti sul cumulo, di sanare tale
irregolarità, evitando le penalità e le trattenute altrimenti applicabili, con
i relativi interessi e sanzioni. A tal fine si deve versare un importo pari al
70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno
degli anni di inadempimento. Le frazioni di anno sono arrotondate all’unità
superiore. Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte
l'importo lordo della pensione di gennaio 2003.
Per accedere alla sanatoria, i soggetti interessati
devono:
presentare alla Sede INPS che ha in carico la pensione una domanda redatta
secondo il fac-simile allegato alla circolare in commento (indicato come
allegato 2 alla circolare stessa);
entro
il 17 marzo 2003, versare la somma dovuta sul bollettino di
conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS
REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, causale "Versamento
per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i
redditi da lavoro (Legge n. 289/2002, art. 44, comma 3)".
In alternativa al pagamento in unica soluzione, è
ammesso il versamento entro il 17 marzo 2003 del 30% del dovuto; l'importo
residuo verrà trattenuto dall'INPS direttamente sulla pensione in cinque rate
trimestrali, maggiorate dell'interesse al tasso legale (3% su base annua), alle
seguenti scadenze: 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile
2004, 1° luglio 2004.
Per il calcolo della somma dovuta il pensionato
potrà rivolgersi alla Sede INPS.
Si pone in evidenza che la sanatoria ammessa
dall'art. 44, comma 3, in esame, riguarda unicamente le inadempienze
compiute dai pensionati lavoratori. Non riguarda, invece, la violazione in cui
sia incorsa l'impresa che non abbia provveduto ad effettuare la trattenuta nei
confronti di quei lavoratori che abbiano dichiarato la loro qualità di
pensionati. Conseguentemente l'inadempienza dell’impresa resta sanzionabile.