INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2002/2003 - RATEAZIONE DEL PREMIO - TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

 

Come è noto, secondo le vigenti disposizioni legislative, il datore di lavoro può fruire della rateizzazione in quattro rate del premio INAIL risultante dalle operazioni di autoliquidazione (sia di quanto dovuto a titolo di saldo che di quanto dovuto a titolo di anticipo rata). Le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse fissato con apposito decreto ministeriale, che per le predette operazioni di autoliquidazione 2002/2003 è stato stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 3,74%. Pertanto la Direzione Generale dell’Istituto, con nota del 13 marzo 2003, inviata alle proprie sedi periferiche, ha reso noti i coefficienti che, in relazione al suddetto tasso di interesse, devono essere applicati alle rate con scadenza 16 maggio 2003, 16 agosto 2003 e 16 novembre 2003. I predetti coefficienti sono:

 

2^ rata scadenza 16 maggio 2003                       0,009016986

 

3^ rata scadenza 16 agosto 2003                         0,018443836

 

4^ rata scadenza 16 novembre 2003                   0,027870685