INAIL -
AUTOLIQUIDAZIONE 2002/2003 - RATEAZIONE DEL PREMIO - TASSO DI INTERESSE DA
APPLICARE ALLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Come
è noto, secondo le vigenti disposizioni legislative, il datore di lavoro può
fruire della rateizzazione in quattro rate del premio INAIL risultante dalle
operazioni di autoliquidazione (sia di quanto dovuto a titolo di saldo che di
quanto dovuto a titolo di anticipo rata). Le rate successive alla prima sono
maggiorate del tasso di interesse fissato con apposito decreto ministeriale,
che per le predette operazioni di autoliquidazione 2002/2003 è stato stabilito
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 3,74%. Pertanto la
Direzione Generale dell’Istituto, con nota del 13 marzo 2003, inviata alle
proprie sedi periferiche, ha reso noti i coefficienti che, in relazione al
suddetto tasso di interesse, devono essere applicati alle rate con scadenza 16
maggio 2003, 16 agosto 2003 e 16 novembre 2003. I predetti coefficienti sono:
2^ rata scadenza 16 maggio
2003 0,009016986
3^ rata scadenza 16 agosto
2003 0,018443836
4^ rata scadenza 16 novembre
2003 0,027870685