LAVORI PUBBLICI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI IMPRESE AVENTI VERTENZE CON L'AMMINISTRAZIONE

(T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17/10/1992, n. 868)

 

1 - È illegittima l'esclusione in via generale dalle gare d'appalto di opere pubbliche di Imprese che, per un motivo qualsiasi, abbiano vertenze in atto o definite, anche con transazione, con l'Amministrazione appaltante, in quanto l'adozione di tale misura di autotutela in danno del privato che, avanzando domanda di giustizia al proprio giudice naturale, ha esercitato un diritto costituzionalmente garantito, integra una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale delle proprie posizioni giuridiche.

2 - Le uniche ipotesi che, in base all'art. 68 primo comma R.D. 23 maggio 1924 n. 827, possono legittimare l'esclusione di determinate Imprese, in via preventiva, dal novero delle aziende abilitate a contrattare con la P.A. sono costituite dalla negligenza e dalla malafede nella conduzione dell'appalto, alle quali, pertanto, non può essere assimilata la mera litigiosità delle Imprese medesime.