LAVORI
PUBBLICI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI IMPRESE AVENTI VERTENZE
CON L'AMMINISTRAZIONE
(T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, 17/10/1992, n. 868)
1
- È illegittima l'esclusione in via generale dalle gare d'appalto di opere
pubbliche di Imprese che, per un motivo qualsiasi, abbiano vertenze in atto o
definite, anche con transazione, con l'Amministrazione appaltante, in quanto
l'adozione di tale misura di autotutela in danno del privato che, avanzando
domanda di giustizia al proprio giudice naturale, ha esercitato un diritto
costituzionalmente garantito, integra una violazione del diritto alla tutela
giurisdizionale delle proprie posizioni giuridiche.
2
- Le uniche ipotesi che, in base all'art. 68 primo comma R.D. 23 maggio 1924 n.
827, possono legittimare l'esclusione di determinate Imprese, in via
preventiva, dal novero delle aziende abilitate a contrattare con la P.A. sono
costituite dalla negligenza e dalla malafede nella conduzione dell'appalto,
alle quali, pertanto, non può essere assimilata la mera litigiosità delle
Imprese medesime.