LEGGE DI
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 2001
È stata approvata dal Parlamento la legge con cui viene
delegato al Governo il compito di procedere alla delegificazione delle norme
concernenti i procedimenti amministrativi ed al riassetto della legislazione
vigente. Si tratta di un istituto introdotto dall'art.20 della Legge 59/1997
(cd. Bassanini), la quale, ha avviato un generale processo di ristrutturazione
della Pubblica Amministrazione, improntato ai principi della efficienza,
trasparenza, efficacia ed economicità. La legge di semplificazione modifica lo
stesso art.20 della Legge Bassanini (art.1), dando una nuova spinta al processo
di snellimento dell'attività amministrativa e riproponendo una tecnica di riassetto
normativo, la codi-ficazione, in relazione però a singole materie considerate
strategiche e prioritarie.
Vengono innanzi tutto rafforzati gli strumenti di
semplificazione dell'azione amministrativa, previsti dalla Legge 241/1990:
denunzia in luogo di autorizzazione e generalizzazione del silenzio assenso.
La sostituzione degli atti di assenso, comunque denominati,
della P.A. con una dichiarazione di inizio attività dell'interessato e
l'estensione del silenzio assenso rientrano ora fra i criteri direttivi a cui
il Governo deve attenersi nell'esercizio della funzione di semplificazione che
ogni anno gli viene delegata.
Inoltre, ma non in secondo luogo, vengono ribaditi ed
evidenziati i principi del contingentamento dei tempi proce-dimentali e della
loro uniformazione in caso di procedimenti analoghi. Quanto al riassetto
normativo, il legislatore, con il ricorso a nuovi codici di settore, ha voluto
imprimere maggiore forza al processo di delegificazione, fornendo
all'interessato un unico strumento di facile consultazione.
A differenza del Testo Unico, infatti, che è in linea di
massima uno strumento meramente compilativo, il codice permette di
riorganizzare un'intera materia, fornendo ai privati ed agli interpreti un
quadro completo della normativa ed abrogando un numero molto elevato di leggi
(si stima circa cinquecento).
In particolare, le normative di settore che verranno per
prime codificate sono: sicurezza sul lavoro, assicurazioni, incentivi alle
attività produttive, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, metrologia
legale, internazionalizzazione delle imprese, informatizzazione della P.A.,
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (anche in relazione alle funzioni che essi
svolgono in materia di sportello unico delle attività produttive), nonché
produzione normativa e qualità della regolazione (artt.2-11).
Un'altra importante innovazione riguarda poi da vicino le
imprese: viene istituito, presso il Ministero delle attività produttve, il
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, che
contiene l'elenco completo degli adempimenti richiesti dalla P.A., dai
concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici, per
l'avvio e l'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché i dati raccolti dai
Comuni negli archivi informatici dei relativi sportelli unici (art.16).
Infine, si ricorda che anche i Ministeri sono ora investiti di nuove funzioni in relazione alla semplificazione amministrativa ed al riassetto normativo. A questi ultimi spetterà l'iniziativa nelle materie di loro competenza, nell'ambito del potere di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio, che deve comunque garantire l'uniformità e l'omogeneità dei relativi interventi. Presso i Ministeri, inoltre, dovranno essere attivate forme di consultazione e partecipazione stabili delle associazioni di categoria interessate ai processi di regolamentazione e semplificazione, e saranno svolti accertamenti sugli effetti prodotti dalle nuove norme, secondo la generale tendenza a potenziare l'Analisi di impatto della regolazione (AIR) (art.1, commi 10 e 11 e 12).