APPALTI PUBBLICI -  PARTECIPAZIONE ALLA GARA TRAMITE FAX O POSTA ELETTRONICA

(Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1218 del 5/3/2003)

 

La scelta, consentita dal bando di gara, di utilizzare un mezzo diverso dalla lettera, quali il telegramma e l'e-mail, disponendo che la conferma per lettera è dovuta quando si scelga "una" delle forme diverse dalla lettera, comporta che la documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla gara debba essere trasmessa alla stazione appaltante con la lettera di conferma, con il mezzo, cioè, che, in tali casi, deve necessariamente intervenire ad integrare la fattispecie prefigurata dal bando per la richiesta di partecipazione alla gara (telefax più lettera di conferma, e-mail più lettera di conferma, ecc.).

Chi utilizza i mezzi di trasmissione diversi dalla lettera, ha l'onere di "spedire" alla stazione appaltante, "entro la data stabilita dal bando per la ricezione delle domande di partecipazione" anche una domanda scritta a conferma di quella già effettuata per telefax o per e-mail.